Data pubblicazione: 30 luglio 2009
Delibera 28 luglio 2009
ARG/elt 103/09
Disposizioni per l'anno 2008 in materia di integrazioni dei ricavi a copertura degli oneri per lo sconto ai dipendenti del settore elettrico di cui all'articolo 44 dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 luglio 2009
Visti:
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10/91 (di seguito: legge n. 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 novembre 2005, n. 254/05 (di seguito: deliberazione n. 254/05);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito: deliberazione n. 208/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, come successivamente modificato e integrato, approvato con deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: TIU);
- il documento per la consultazione 2 agosto 2007 recante "Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011" - Atto n. 34/07 (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione 29 dicembre 2007 n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- il comunicato agli operatori "Comunicazione degli oneri sostenuti per lo sconto ai dipendenti" pubblicato sul sito dell'Autorità in data 11 dicembre 2008 (di seguito: comunicato 11 dicembre 2008);
- il comunicato agli operatori "Proroga raccolta dati sconto dipendenti" pubblicato sul sito dell'Autorità in data 19 dicembre 2008 (di seguito: comunicato 19 dicembre 2008).
Considerato che:
- ai sensi del comma 44.1 del TIT, alle imprese distributrici e alla società Terna S.p.A. è riconosciuta, fino al 31 dicembre 2019, un'integrazione ai ricavi garantiti dall'applicazione dei corrispettivi tariffari di cui alla Parte II del medesimo TIT, in relazione alla copertura dei costi relativi agli sconti sui consumi elettrici riconosciuti ai dipendenti del settore, in ragione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, assunti prima del 1 luglio 1996, inclusi quelli in pensione e in reversibilità (di seguito: sconto dipendenti);
- con riferimento all'anno 2008, il comma 44.2 del TIT dispone che l'integrazione di cui al comma 44.1 del medesimo TIT sia pari a 11/12 (undici dodicesimi) dell'onere effettivamente sostenuto nell'anno 2006 in relazione allo sconto dipendenti;
- ai fini del calcolo dell'onere di cui al precedente alinea, ai sensi del comma 44.5 del TIT, si applicano le seguenti limitazioni:
- l'onere deve fare riferimento esclusivamente a dipendenti assegnati a funzioni rientranti nelle attività di trasmissione, distribuzione e misura come delimitate ai sensi del TIU;
- nel caso di ex-dipendenti, inclusi i casi di reversibilità, l'ex-dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro doveva essere assegnato a mansioni/strutture organizzative oggi chiaramente e univocamente riconducibili alle attività di cui alla precedente lettera a);
- ai sensi del comma 44.6 del TIT, a partire dall'anno 2008, lo sconto dipendenti deve essere evidenziato in maniera separata nei documenti di fatturazione emessi dall'impresa di distribuzione competente; e che, ai sensi del medesimo comma, a detto sconto, è altresì garantita separata evidenza contabile;
- ai sensi del comma 62.1 del TIT, la copertura degli oneri derivanti dal meccanismo di integrazione di cui all'articolo 44 del medesimo TIT, è garantita dal "Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi", di cui al comma 54.1, lettera h) del TIT, alimentato dalla componente tariffaria UC3 di cui al comma 12.1 del medesimo TIT;
- il TIT non prevede termini per l'invio dei dati propedeutici alla quantificazione degli oneri sostenuti dalle imprese di distribuzione in relazione allo sconto dipendenti.
- con deliberazione n. 254/05 l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a far rientrare le imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, nell'ambito di applicazione dei criteri generali di riconoscimento dei costi previsti dal Testo integrato; e che nell'ambito di tale procedimento è stato diffuso un documento per la consultazione in data 21 dicembre 2005;
- con deliberazione n. 208/06 l'Autorità ha ricondotto il procedimento di cui al precedente alinea nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011;
- nell'ambito del suddetto procedimento, con il documento per la consultazione 2 agosto 2007, l'Autorità ha ribadito l'opportunità di estendere alle imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, i criteri di regolazione e riconoscimento dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- con la deliberazione n. 348/07, l'Autorità ha disposto di rinviare il completamento del procedimento di riforma dell'attuale regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, in conformità a quanto previsto nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, prevedendo la proroga dello specifico regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie fino al 31 dicembre 2008.
Considerato che:
- con comunicato 11 dicembre 2008, l'Autorità ha reso nota l'attivazione del sistema telematico di rilevazione dei dati necessari ai fini della determinazione degli importi di integrazione relativi allo sconto dipendenti, lasciando la possibilità agli operatori di effettuare tale comunicazione entro e non oltre il 19 dicembre 2008;
- con comunicato 19 dicembre 2008, l'Autorità ha reso noto che, su richiesta di alcuni operatori, il termine di cui al precedente alinea è stato prorogato al 31 marzo 2009;
- alla data di redazione del presente provvedimento, 69 imprese risultano aver comunicato, mediante il sistema telematico appositamente predisposto, i dati relativi all'onere effettivamente sostenuto nell'anno 2006 per lo sconto dipendenti;
- dall'analisi dei dati dichiarati dalle 69 imprese di cui al precedente alinea si rileva che:
- 21 imprese risultano non aver applicato sconti ai propri dipendenti ed ex dipendenti;
- 22 imprese risultano aver diritto all'integrazione di cui all'articolo 44 del TIT;
- 9 imprese risultano essere imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91;
- 11 imprese risultano non aver applicato, ai fini della quantificazione dell'onere effettivamente sostenuto nell'anno 2006 di cui al comma 44.2 del TIT, le limitazioni di cui alla lettera a) e/o lettera b) del comma 44.5 del medesimo TIT;
- 6 imprese risultano non aver adempiuto, in tutto o in parte, alle disposizioni di cui al comma 44.6 del TIT;
- alcune delle 11 imprese che risultano non aver applicato le limitazioni di cui al comma 44.5 del TIT, risultano altresì non aver ottemperato agli obblighi in tema di separata evidenza, previsti dal comma 44.6 del TIT;
- ai sensi del comma 44.7 del TIT, l'inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 44.6 del medesimo TIT comporta la sospensione del diritto all'integrazione fino ad avvenuto adempimento delle medesime disposizioni.
Ritenuto opportuno:
- disporre l'erogazione delle integrazioni ai ricavi di cui al comma 44.1 del TIT con riferimento alle 22 imprese che hanno dichiarato il rispetto delle limitazioni previste al comma 44.5 e degli obblighi di cui al comma 44.6 del medesimo TIT;
- dare disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) affinché provveda, con riferimento alle imprese di cui al precedente alinea, all'erogazione degli ammontari di integrazione dei ricavi di cui al comma 44.1 del TIT, secondo le modalità disciplinate nel presente provvedimento;
- con riferimento alle imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91, essendo la copertura degli oneri relativi allo sconto dipendenti garantita mediante il meccanismo di integrazione tariffaria specifico in vigore fino al 31 dicembre 2008, rinviare l'ammissione di tali imprese al meccanismo di riconoscimento delle integrazioni dei ricavi di cui all'articolo 44 del TIT, in attesa che venga completato il processo di definizione della relativa disciplina tariffaria.
- con riferimento alle imprese che hanno comunicato l'ammontare dell'onere effettivamente sostenuto nell'anno 2006 senza considerare le limitazioni di cui al comma 44.5 del TIT e alle imprese che non hanno effettuato alcuna comunicazione, al fine di assicurare certezza amministrativa, introdurre un termine perentorio per la trasmissione, integrazione e/o rettifica dei dati necessari alla quantificazione dell'ammontare di cui al comma 44.1 del TIT, pena la decadenza dal diritto all'integrazione con riferimento all'anno 2008;
- ai sensi del comma 44.7 del TIT, sospendere il diritto all'integrazione per le imprese che risultano non aver ottemperato agli obblighi previsti al comma 44.6 del medesimo TIT;
- anche in relazione alle imprese di cui al precedente alinea, introdurre un termine perentorio per la comunicazione dell'avvenuto adempimento delle disposizioni di cui al comma 44.6 del TIT, pena la decadenza dal diritto all'integrazione con riferimento all'anno 2008
DELIBERA
Articolo 1
Disposizioni relative all'integrazione ai ricavi a copertura degli oneri relativi
agli sconti sui consumi elettrici per l'anno 2008
1.1 Le imprese aventi diritto all'integrazione dei ricavi di cui al comma 44.1 del TIT con riferimento all'anno 2008, ed il relativo ammontare di integrazione da erogare, sono elencate nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.
1.2 La Cassa eroga gli importi spettanti a ciascuna impresa di cui al precedente comma 1.1, entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, utilizzando le disponibilità del "Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e per i meccanismi di integrazione", alimentato dalla componente UC3 di cui al comma 12.1 del TIT.
Articolo 2
Disposizioni relative alle imprese che non hanno rispettato
le limitazioni di cui al comma 44.5 del TIT
2.1 Le imprese che, ai fini della determinazione dell'onere effettivamente sostenuto nell'anno 2006 di cui al comma 4.2 del TIT, risultano non aver rispettato le limitazioni di cui al comma 44.5, lettera a) ovvero di cui al medesimo comma 44.5, lettera b), sono elencate nella tabella 2 allegata al presente provvedimento.
2.2 Le imprese di cui al comma 2.1 trasmettono alla Direzione tariffe dell'Autorità, entro e non oltre il medesimo termine di cui al comma 4.1, le informazioni necessaria per la corretta quantificazione dell'onere ammissibile a compensazione, in conformità con le disposizioni del comma 44.5 del TIT.
Articolo 3
Disposizioni relative alle imprese che non hanno adempiuto
agli obblighi di cui al comma 44.6 del TIT
3.1 Ai sensi del comma 44.7 del TIT, in relazione alle imprese elencate nella tabella 3 allegata al presente provvedimento, le erogazioni relative all'anno 2008 sono sospese fino ad avvenuto adempimento delle disposizioni di cui al comma 44.6 del medesimo TIT.
3.2 Ai fini della comunicazione dell'ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 44.6 del TIT, l'impresa trasmette alla Direzione tariffe dell'Autorità apposita dichiarazione a firma del proprio legale rappresentante.
Articolo 4
Disposizioni generali
4.1 Le imprese che non hanno ancora provveduto all'invio dei dati relativi all'onere effettivamente sostenuto nell'anno 2006 per lo sconto dipendenti, possono provvedervi, tramite il sistema telematico appositamente predisposto, entro e non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2009, pena la decadenza dal diritto alla compensazione per l'anno 2008.
4.2 Le imprese di cui ai commi 2.1 e 3.1, provvedono all'integrazione delle informazioni già trasmesse all'Autorità entro e non oltre il medesimo termine di cui al comma 4.1, pena la decadenza dal diritto alla compensazione per l'anno 2008.
4.3 La quantificazione dell'ammontare di integrazione per l'anno 2008, spettante a ciascuna impresa di cui ai precedenti commi 2.1, 3.1 e 4.1, che rispetti i termini di cui al comma 4.1, ovvero di cui al comma 4.2, avverrà contestualmente alla quantificazione degli ammontari di integrazione relativi all'anno 2009.
Articolo 5
Disposizioni finali
5.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.
5.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
28 luglio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis