Seguici su:






Data pubblicazione: 23 giugno 2009

Delibera 19 giugno 2009

ARG/com 75/09

Promozione per l'anno 2009 di procedure extragiudiziali di conciliazione per la risoluzione delle controversie tra imprese e clienti finali dei servizi elettrico e gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 giugno 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la raccomandazione 98/257/CE della Commissione europea del 30 marzo 1998;
  • la raccomandazione 2001/310/CE della Commissione europea del 4 aprile 2001 (di seguito: raccomandazione 2001/310/CE);
  • la legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: decreto legislativo n. 206/05);
  • la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge n. 244/07);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 10 ottobre 2001, n. 226/01 (di seguito: deliberazione n. 226/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 146/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2007, n. 35/07 (di seguito: deliberazione n. 35/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, ARG/com 129/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 129/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2008, GOP 61/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 8 gennaio 2009, GOP 1/09 (di seguito: deliberazione GOP 1/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2009, GOP 15/09 (di seguito: deliberazione GOP 1/09).

Considerato che:

  • la legge n. 481/95 all'articolo 2, comma 24, dispone che con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano definiti i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  • la raccomandazione 2001/310/CE sui principi applicabili agli organismi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo è volta alla promozione negli Stati membri di procedure alternative al ricorso alla giustizia ordinaria e alla creazione di strutture in cui le liti in materia di consumo possano trovare soluzione;
  • con deliberazione n. 226/01 l'Autorità ha approvato un Protocollo d'intesa tra l'Autorità medesima e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (di seguito: CNCU), sottoscritto il 17 ottobre 2001, che include tra le sue finalità, tra l'altro, anche la promozione di procedure conciliative per la risoluzione di controversie tra clienti finali ed esercenti i servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas;
  • con deliberazione n. 35/07 l'Autorità, al fine di promuovere lo sviluppo di iniziative volte alla diffusione di procedure conciliative derivanti da Protocolli di intesa stipulati tra imprese o Associazioni rappresentative di imprese esercenti l'attività di distribuzione e vendita di energia elettrica e di gas a clienti finali, da un lato, e Associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206/05, ha disposto il finanziamento, nell'ambito delle attività previste per l'attuazione del Protocollo d'intesa con il CNCU di cui alla deliberazione n. 226/01, di progetti per la realizzazione nel biennio 2007-2008 di attività di formazione finalizzate all'attuazione delle procedure conciliative medesime;
  • con deliberazione ARG/com 129/08 l'Autorità, al fine di assicurare la massima efficacia degli interventi di promozione delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie definiti con deliberazione n. 35/07, ha disposto, da una parte, di elevare l'importo massimo previsto dalla deliberazione n. 35/07 per il finanziamento delle attività formative nel biennio 2007-2008 e, dall'altra, di prorogare al 30 novembre 2008 il termine previsto dal punto 2.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 35/07 per la presentazione all'Autorità di progetti per la realizzazione di attività di formazione direttamente finalizzate ad avviare l'attuazione di procedure conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e clienti finali del servizio elettrico e gas;
  • sono stati stipulati Protocolli di intesa tra Associazioni di consumatori rappresentate nel CNCU e le principali imprese o Associazioni rappresentative di imprese esercenti l'attività di distribuzione e vendita di energia elettrica e di gas aventi ad oggetto l'attuazione di procedure conciliative per la soluzione di controversie insorte tra le imprese medesime e i clienti finali;
  • in relazione ai Protocolli di intesa di cui al precedente alinea, nel biennio 2007-2008 sono stati ammessi a beneficiare del finanziamento previsto dalla delibera n. 35/07 progetti per la realizzazione di attività di formazione per un numero complessivo di 38 seminari residenziali rivolti al personale dalle Associazioni di consumatori impegnato nell'attuazione delle procedure conciliative;
  • l'Autorità con la deliberazione GOP 1/09 ha approvato il piano strategico triennale per il periodo 2009-2011, confermando, tra gli obiettivi da conseguire nell'ambito della tutela dei clienti finali, quello della promozione delle attività di conciliazione istituzionali e paritetiche;
  • con deliberazione GOP 15/09 l'Autorità ha approvato un nuovo Protocollo d'intesa tra l'Autorità medesima ed il CNCU, sottoscritto il 13 maggio 2009, che costituisce un'evoluzione del Protocollo di intesa sottoscritto il 17 ottobre 2001 per tenere conto in particolare dell'avvenuta liberalizzazione dei mercati elettrici e del gas e della sistematizzazione delle norme di tutela dei consumatori mediante l'emanazione del Codice del consumo;
  • il nuovo Protocollo di intesa tra l'Autorità ed il CNCU di cui al precedente alinea conferma tra i suoi obiettivi quelli di formare il personale delle Associazioni dei consumatori attraverso attività di aggiornamento periodico e di potenziare l'accesso dei consumatori a forme stragiudiziali di risoluzione delle controversie.

Ritenuto che:

  • a seguito degli interventi già realizzati ai sensi della deliberazione n. 35/07, e alla luce dell'evoluzione del quadro regolatorio di settore, sia opportuno continuare a promuovere procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie tra imprese e clienti dei servizi elettrico e gas derivanti da Protocolli di intesa stipulati tra imprese o Associazioni rappresentative di imprese esercenti l'attività di vendita a clienti finali, da un lato, e Associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206/05, e di promuoverne l'ulteriore diffusione;
  • nell'ambito delle attività previste per l'attuazione del Protocollo d'intesa con il CNCU di cui alla deliberazione GOP 15/09 sia opportuno confermare il sostegno, anche finanziario, delle sole attività di formazione ed aggiornamento del personale designato dalle Associazioni di consumatori per l'implementazione e la diffusione di procedure conciliative nei settori regolati derivanti dai Protocolli di intesa di cui al precedente alinea anche tenuto conto che tali attività potrebbero in futuro essere utilmente ricomprese fra i progetti di cui proporre il finanziamento a valere sul fondo alimentato con le sanzioni irrogate dall'Autorità;
  • sia necessario prevedere per il sostegno finanziario delle attività di cui al precedente alinea per l'anno 2009 un impegno economico massimo pari a euro 80.000, IVA compresa, a valere sul Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009 dell'Autorità;
  • sia opportuno affidare al Direttore Generale, avvalendosi della Commissione istituita con propria determinazione 4 maggio 2007, n. 26/07, nei limiti degli stanziamenti di cui sopra, il compito di valutare le eventuali richieste di ammissione al finanziamento per attività di formazione che rispondano ai criteri di cui all'Allegato A

DELIBERA

  1. di confermare per l'anno 2009 il sostegno anche finanziario delle sole attività di formazione ed aggiornamento del personale designato dalle Associazioni di consumatori per l'implementazione e la diffusione di procedure conciliative nei settori regolati derivanti da Protocolli di intesa stipulati tra imprese o Associazioni rappresentative di imprese esercenti l'attività di vendita a clienti finali, da un lato, e Associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206/05;
  2. di autorizzare il finanziamento, nell'ambito delle attività previste per l'attuazione nell'anno 2009 del Protocollo d'intesa tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti sottoscritto il 13 maggio 2009, di progetti per la realizzazione di attività di aggiornamento e formazione finalizzate all'attuazione delle procedure conciliative derivanti da Protocolli di cui al precedente alinea, e che rispondano ai criteri di cui all'Allegato A, che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;
  3. di prevedere che per il finanziamento delle citate attività di aggiornamento e formazione si provveda mediante l'impegno di euro 80.000, IVA compresa se dovuta, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sui bilanci successivi come di competenza;
  4. di dare mandato al Direttore Generale, avvalendosi della Commissione istituita con propria determinazione 4 maggio 2007, n. 26/07, nei limiti delle risorse finanziarie di cui sopra, di valutare le eventuali richieste di ammissione al finanziamento per attività di formazione che rispondano ai criteri di cui all'Allegato A;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

 

19 giugno 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati: