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Data pubblicazione: 21 maggio 2009

Delibera 18 maggio 2009

ARG/elt 59/09

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di standard di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 maggio 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05 (di seguito: deliberazione n. 203/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 279/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 294/06 (di seguito: deliberazione n. 294/06), che ha approvato le Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione tra gli operatori del settore del gas naturale, come successivamente modificate ed integrate (di seguito: Disposizioni in tema di standard di comunicazione);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, che ha approvato il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIQE);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: RQDG);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 134/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08 che ha approvato il "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale", come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIQV);
  • la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2008, ARG/gas 185/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 185/08) che ha approvato le "Istruzioni Operative in tema di standard di comunicazione" per gli operatori del settore del gas naturale (di seguito: Istruzioni Operative), in attuazione di quanto stabilito dalle Disposizioni in tema di standard di comunicazione;
  • la determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità 2 aprile 2009, n. 3/09 (di seguito: determinazione n. 3/09).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 294/06 in materia di standard di comunicazione tra i distributori, gli utenti del servizio di distribuzione ed i venditori di gas naturale, a seguito di un procedimento sottoposto alla sperimentazione della metodologia di Analisi di Impatto della Regolazione ai sensi della deliberazione n. 203/05, l'Autorità:
    1. ha approvato le Disposizioni in tema di standard di comunicazione;
    2. ha istituito un gruppo di lavoro con le associazioni dei distributori e dei venditori nonché dei grossisti di gas naturale, finalizzato a fornire utili contributi ai fini del completamento della regolazione in materia (di seguito: Gruppo di lavoro);
  • al fine di favorire l'individuazione di disposizioni univoche in tema di standard di comunicazione, in un mercato sempre più caratterizzato da offerte dual-fuel, e visto il diffuso apprezzamento per quanto disposto in materia di standard di comunicazione per il settore del gas naturale, con la deliberazione ARG/com 134/08 l'Autorità:
    1. ha disposto l'estensione delle attività del Gruppo di lavoro al settore elettrico nel rispetto delle specificità di ambito;
    2. ha avviato un procedimento per la definizione e l'implementazione di un sistema informatico centralizzato per la gestione dei diversi profili di clienti finali nei mercati retail di energia elettrica e di gas, a partire dal settore elettrico;
  • il TIQV, perseguendo gli obiettivi di tutela dei diritti dei clienti finali e di promozione del miglioramento della qualità del servizio di vendita nella sua globalità, prevede, a far data dal 1° luglio 2009, obblighi di servizio e standard di qualità per i venditori di energia elettrica e di gas naturale in tema di risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni ed alle richieste scritte di rettifica di fatturazione da parte dei clienti finali;
  • con l'emanazione del TIQE, della RQDG e del TIQV l'Autorità ha completato la regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita di energia elettrica e di gas naturale, con riferimento alle prestazioni richieste con maggiore frequenza da parte dei clienti finali;
  • in attuazione della deliberazione ARG/gas 185/08, il Direttore della Direzione Consumatorie Qualità del Servizio dell'Autorità ha provveduto ad integrare con la determinazione n. 3/09 le Istruzioni Operative che definiscono per gli operatori del settore del gas naturale la sequenza minima obbligatoria dei messaggi, i contenuti minimi di ciascun scambio informativo nonché alcune regole complementari necessarie al buon esito del processo;
  • l'avvio della piena attuazione del TIQV a partire dal 1° luglio 2009, da una parte, e la progressiva apertura dei mercati retail di energia elettrica e di gas, dall'altra, rendono urgente estendere la regolazione dello standard di comunicazione, definito per gli operatori del settore del gas naturale, anche al settore elettrico, tenendo conto delle specificità dei due settori;
  • nella riunione del 6 aprile 2009 il Gruppo di lavoro ha evidenziato in particolare:
    1. l'esigenza di standardizzazione dei flussi tra operatori del settore elettrico che, a parte alcune specificità di settore, si ritengono analoghi a quelli già regolati dalle Istruzioni Operative per il settore del gas naturale;
    2. l'auspicio della maggiore convergenza possibile nella regolazione dello standard di comunicazione tra i due settori cercando di capitalizzare l'esperienza acquisita nel settore del gas naturale;
    3. la necessità di un'analisi approfondita con un confronto con tutti i soggetti interessati che consenta di non limitarsi alla semplice trasposizione di quanto fatto per il gas naturale all'elettrico, anche al fine di individuare tempistiche di attuazione coerenti con lo stato dell'arte.

Ritenuto che:

  • l'adozione da parte di distributori e di venditori di energia elettrica di canali e modalità differenti di trasmissione e ricezione dei dati introduce forti inefficienze nel sistema, come gli stessi operatori hanno in più occasioni evidenziato, richiedendo anche per il settore elettrico una regolazione in tema di standard di comunicazione simile a quella già definita per il settore del gas naturale;
  • sia necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di standard unico obbligatorio nazionale di comunicazione tra i distributori ed i venditori di energia elettrica, così da tenere nella giusta considerazione lo stato dell'arte dei sistemi informativi messi a punto dagli operatori nonché le specificità di settore;
  • il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di standard unico obbligatorio nazionale di comunicazione tra i distributori ed i venditori di energia elettrica debba avvenire in coerenza con il procedimento avviato con la deliberazione ARG/com 134/08 e beneficiare del confronto con il Gruppo di lavoro

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento ai fini dell'individuazione di uno standard unico obbligatorio nazionale di comunicazione tra i distributori ed i venditori di energia elettrica:
    1. per l'effettuazione delle prestazioni individuate dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (TIQE);
    2. per la sostituzione del fornitore (switching);
  2. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti di consultazione contenenti proposte di provvedimenti sulla materia;
  3. di attribuire:
    1. al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, con la collaborazione del Direttore della Direzione Mercati, la responsabilità del procedimento di cui al punto 1, lettera a.;
    2. al Direttore della Direzione Mercati, con la collaborazione del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, la responsabilità del procedimento di cui al punto 1, lettera b.;
  4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

18 maggio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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