Seguici su:






Data pubblicazione: 26 marzo 2009

Delibera 25 marzo 2009

ARG/gas 32/09

Rinvio dei termini previsti per l'entrata in vigore del Titolo III della deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 in tema di sicurezza post contatore gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 marzo 2009

Visti:

  • la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
  • la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/90);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300;
  • la legge 28 febbraio 2008, n. 31 (di seguito: legge n. 31/08), di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37/08 (di seguito: D.M. n. 37/08);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2005, n. 192/05 (di seguito: deliberazione n. 192/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2008, ARG/gas 27/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 27/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito: RQDG).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 40/04 l'Autorità ha emanato il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);
  • con la deliberazione n. 192/05 l'Autorità ha istituito un Gruppo di lavoro finalizzato ad individuare eventuali semplificazioni al regolamento che ne facilitassero l'attuazione (di seguito: Gruppo di lavoro);
  • al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione del regolamento la deliberazione n. 40/04 ha inizialmente fissato l'avvio degli accertamenti per gli impianti di utenza riattivati o modificati a partire dall'1 aprile 2008;
  • con la deliberazione ARG/gas 27/08 l'Autorità ha differito di un anno all'1 aprile 2009 il termine di entrata in vigore del Titolo III della deliberazione n. 40/04, relativo agli impianti di utenza a gas modificati o riattivati, per recepire nel regolamento le allora imminenti nuove disposizioni ministeriali di revisione della legislazione in tema di sicurezza degli impianti di utenza a gas;
  • il 12 marzo 2008 è stato pubblicato il D.M. n. 37/08, entrato in vigore dal 27 marzo 2008, che ha introdotto una sostanziale revisione della legge n. 46/90 e della legislazione in tema di sicurezza degli impianti di utenza a gas;
  • con nota del 4 aprile 2008 (Prot. 9751 di pari data) (di seguito: nota del 4 aprile 2008), l'Autorità ha richiesto al Consiglio di Stato un parere sulla vigenza della deliberazione n. 40/04, in seguito all'adozione del D.M. n. 37/08, confermando, in attesa di tale parere, la validità delle proprie disposizioni;
  • con nota n. 2735 (Prot. 16014 del 3 giugno 2008) il Consiglio di Stato ha trasmesso all'Autorità il parere interlocutorio n. 1272/2008 con il quale ha ritenuto di dover acquisire il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, incaricando l'Autorità di provvedere a trasmettere tale richiesta;
  • con nota del 25 giugno 2008 (Prot. 18796 di pari data) l'Autorità ha richiesto tale parere al Ministero dello Sviluppo Economico trasmettendo altresì il parere interlocutorio n. 1272/2008 del Consiglio di Stato;
  • con nota del 12 marzo 2009 (prot. 11980 del 13 marzo 2009) il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato all'Autorità e al Consiglio di Stato il proprio parere sul quesito posto dal Consiglio di Stato medesimo;
  • il Consiglio di Stato sarà in grado di formulare il parere richiesto dall'Autorità con nota del 4 aprile 2008 solo una volta esaminato il parere di cui al precedente alinea;
  • il 6 febbraio 2009 Anigas e FederUtility hanno avanzato all'Autorità con propria nota dell'8 febbraio 2009 (Prot. 11931 del 12 marzo 2009), una richiesta di sospensione o rinvio dei termini di entrata in vigore del Titolo III del regolamento fino alla compiuta definizione della nuova disciplina del Ministero dello Sviluppo Economico, motivata:
    1. dalla situazione di forte incertezza nel contesto normativo di riferimento, in assenza dei decreti attuativi del D.M. n. 37/08;
    2. dalla necessità di un'armonizzazione delle disposizioni del regolamento con quelle del D.M. n. 37/08;
    3. dalla necessità di un coordinamento delle disposizioni del Titolo III del regolamento con quelle della RQDG e della definizione di uno standard di comunicazione relativo agli accertamenti degli impianti di utenza modificati e riattivati;
  • la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, a seguito della richiesta di cui al precedente alinea ed al fine di fare gli opportuni approfondimenti in merito ad un eventuale rinvio dei termini di entrata in vigore del Titolo III del regolamento, ha provveduto a convocare il Gruppo di lavoro in data 18 marzo 2009;
  • da tale riunione del Gruppo di lavoro è emersa:
    1. una posizione condivisa da tutti i soggetti partecipanti che l'attuazione del Titolo II del regolamento relativo agli impianti di utenza nuovi sia ormai a regime con il superamento dei principali problemi che hanno caratterizzato la fase di prima implementazione di tale disciplina; che pertanto sia opportuno, nelle more del completamento del quadro legislativo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, confermare la validità delle disposizioni del regolamento limitatamente agli impianti di utenza a gas nuovi, atteso anche che nell'anno termico 2007-2008 sono diminuiti gli impianti di utenza a gas nuovi che hanno presentato problemi per la corretta compilazione della documentazione prevista dalla legislazione in tema di sicurezza, rimanendo pur tuttavia ancora alcune migliaia;
    2. una posizione unanime di tutti i soggetti partecipanti, fermo restando l'impegno per il miglioramento della sicurezza nell'utilizzo del gas, sulla necessità di un significativo rinvio dei termini di entrata in vigore del Titolo III del regolamento e comunque fino al completamento del quadro legislativo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico; infatti, solo dopo tale completamento sarebbe possibile assumere determinazioni circa la piena attuazione del regolamento dopo averlo reso coerente con il rinnovato quadro legislativo;
    3. la necessità di utilizzare al meglio tale periodo di tempo per avviare una riflessione di tutti i soggetti interessati con gli uffici dell'Autorità e con il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di contribuire alla definizione di disposizioni che consentano di attivare in tempi rapidi un sistema di controlli degli impianti di utenza a gas che da una parte riducano i rischi per i clienti finali, e, dall'altra, evitino di arrecare gravi disagi per gli stessi.

Ritenuto che:

  • sia opportuno stabilire la data di entrata in vigore del Titolo III del regolamento con successivo provvedimento dell'Autorità da emanarsi successivamente alla definizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle disposizioni relative alla verifica diretta degli impianti di utenza a gas;
  • sia necessario, nelle more della definizione di quanto al precedente alinea, confermare la validità delle disposizioni contenute nel regolamento limitatamente agli impianti di utenza nuovi ed a quanto disposto dal comma 23.1 del regolamento stesso in tema di riattivazione della fornitura di gas sospesa a seguito di dispersione di gas rilevata sull'impianto di utenza dal servizio di pronto intervento;
  • come più volte affermato, si possa ragionevolmente ritenere che i maggiori rischi per la sicurezza dei clienti finali derivino dalla mancata messa a norma degli impianti di utenza in servizio e che quindi è sempre più urgente definire le disposizioni per l'effettuazione di controlli diretti sugli impianti di utenza a gas;
  • sia pertanto opportuno segnalare al Ministero dello Sviluppo Economico la necessità di provvedere con urgenza al completamento del quadro legislativo in tema di sicurezza degli impianti di utenza a gas ed in particolare, per quanto indicato al precedente alinea, all'emanazione delle disposizioni relative alla verifica diretta degli impianti di utenza a gas, anche avvalendosi dei contributi di tutti i soggetti interessati

DELIBERA

  1. di sostituire il comma 3 dell'Articolo 33 della deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 con il seguente comma:
    " 33.3 La data di entrata in vigore del Titolo III è definita con successivo provvedimento dell'Autorità, ad esclusione del comma 23.1 che entra in vigore dall'1 settembre 2006.";
  2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
  3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il testo della deliberazione dell'Autorità n. 40/04 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

 

25 marzo 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


Documenti collegati