Data pubblicazione: 30 marzo 2009
Delibera 27 marzo 2009
VIS 23/09
Approvazione di due verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas naturale in materia di applicazione del coefficiente di correzione dei volumi k di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre, n. 237/00 e 29 luglio 2004, n. 138/04
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 marzo 2009
Visti:
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000 n. 237/00 e s.m.i (di seguito: deliberazione n. 237/00);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 e s.m.i (di seguito: deliberazione n. 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04 e s.m.i (di seguito: deliberazione n. 170/04);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- il codice di rete tipo per la distribuzione del gas, approvato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06 (di seguito: deliberazione n. 108/06);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07 (di seguito: deliberazione n. 124/07);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07 (di seguito: deliberazione n. 227/07);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 270/07 (di seguito: deliberazione n. 270/07);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 271/07 (di seguito: deliberazione n. 271/07);
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2007, n. 302/07 (di seguito: deliberazione n. 302/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2009, VIS 7/09 (di seguito: deliberazione VIS 7/09).
Considerato che:
- con deliberazione n. 227/07 si è chiusa l'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 124/07 sull'applicazione, da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale, del coefficiente di adeguamento tariffario m e del coefficiente di correzione dei volumi k di cui alle deliberazioni n. 237/00 e n. 138/04;
- l'istruttoria conoscitiva era finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili alla predisposizione degli interventi di competenza dell'Autorità e a tal fine è stato chiesto alle imprese di compilare appositi questionari su supporto elettronico, nonché di inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla veridicità delle informazioni trasmesse in via telematica;
- il quadro degli elementi conoscitivi in tal modo acquisiti, è stato esposto nel documento "Resoconto dell'istruttoria conoscitiva sull'applicazione da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale dei coefficienti di adeguamento tariffario e di correzione dei volumi" (di seguito: il Resoconto) allegato alla deliberazione n. 227/07;
- gli elementi raccolti nel Resoconto evidenziavano l'esigenza di compiere ulteriori approfondimenti, in quanto i dati forniti da alcune società erano incompleti ed inoltre mostravano anomalie nell'applicazione dei coefficienti di correzione dei volumi k;
- con le deliberazioni n. 270/07 e n. 271/07, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a, della legge n. 481/95, ha chiesto ad alcune imprese di distribuzione e di vendita di gas naturale di trasmettere le informazioni che avevano omesso di fornire nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva;
- con la deliberazione n. 302/07, l'Autorità ha approvato un programma di 33 (trentatré) verifiche ispettive nei confronti di 6 (sei) imprese di distribuzione e di 27 (ventisette) imprese di vendita, effettuate nel periodo dal 22 gennaio al 25 giugno 2008;
- le verifiche ispettive nei confronti delle imprese di distribuzione avevano lo scopo di verificare i motivi per i quali le imprese stesse, pur utilizzando la metodologia per la correzione dei volumi di gas naturale distribuito proposta dall'Autorità nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00 (di seguito: la metodologia), avevano applicato, ai volumi distribuiti presso alcuni punti di riconsegna, coefficienti di correzione k superiori almeno del 5% rispetto a quanto previsto dalla metodologia;
- le informazioni ed i dati acquisiti nell'ambito delle predette verifiche, e quelli trasmessi dalle imprese destinatarie delle deliberazioni n. 270/07 e n. 271/07, nonché di ulteriori richieste di chiarimenti da parte degli uffici dell'Autorità, hanno consentito un aggiornamento degli elementi raccolti nel Resoconto;
- con la deliberazione VIS 7/09 l'Autorità ha acquisito il documento "Aggiornamento dell'istruttoria conoscitiva sull'applicazione da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale, dei coefficienti di adeguamentotariffario e di correzione dei volumi" (di seguito: l'Aggiornamento) ed ha dato mandato ai Direttori della Direzione Legislativo e Legale e della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità per le azioni di competenza relative agli esiti esposti nelle conclusioni dell'Aggiornamento;
- l'Aggiornamento ha permesso di evidenziare anomalie nell'applicazione dei coefficienti di correzione dei volumi k per 10 (dieci) imprese di distribuzione e per 1 (una) di vendita, ulteriori rispetto alle imprese già oggetto delle verifiche ispettive approvate con la deliberazione n. 302/07;
- per 8 (otto) delle 10 imprese di distribuzione e per la società di vendita le anomalie evidenziate hanno limitata rilevanza e le connesse esigenze conoscitive possono essere pertanto soddisfatte mediante una richiesta di informazioni da parte degli Uffici dell'Autorità;
- per 2 (due) delle 10 imprese di distribuzione le anomalie riscontrate riguardano un elevato numero di punti di riconsegna, ai quali sono applicati coefficienti di correzione dei volumi k superiori del 5% rispetto a quanto previsto dalla metodologia, per le quali si rendono necessarie verifiche ispettive;
- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione, da parte delle 2 (due) imprese di distribuzione del gas naturale di cui al precedente alinea, delle deliberazioni n. 237/00, n. 138/04, n. 170/04 e n. 108/06, con particolare riferimento al coefficiente di correzione dei volumi k.
Ritenuto che sia opportuno l'avvio delle verifiche ispettive per l'esecuzione degli accertamenti di cui sopra
DELIBERA
- di approvare 2 (due) verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas naturale, al fine di accertare la corretta applicazione delle deliberazioni n. 237/00, n. 138/04, n. 170/04 e n. 108/06, con particolare riferimento al coefficiente di correzione dei volumi k, da attuare nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 dicembre 2009;
- di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al punto 1 siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
- di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento agli esercenti interessati;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviati le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
- di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2009;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
27 marzo 2009 Il Presidente: Alessandro Ortis