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Data pubblicazione: 12 febbraio 2010

Parere 23 novembre 2009

PAS 21/09

Parere dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas al Ministro dello Sviluppo Economico in materia di modifiche al Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 novembre 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico, 19 dicembre 2003 pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2003, recante l'approvazione del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 108, del 12 maggio 2009, recante "Indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Impulso all'evoluzione dei mercati a termine organizzati e rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici" (di seguito: decreto MSE).
  • il Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico approvato con decreto 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: la Disciplina);
  • la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2009 - prot. Autorità n. 067734 del 17 novembre 2009 - (di seguito: lettera 17 novembre 2009), con cui il Ministero ha trasmesso all'Autorità la proposta di modifica alla Disciplina presentata dal Gestore del mercato elettrico (di seguito: GME), per recepire le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto MSE in tema di integrazione tra il mercato a termine finanziario sull'energia elettrica e il mercato a termine con consegna fisica dell'energia elettrica (di seguito: proposta di modifica alla Disciplina 11 novembre 2009).

Considerato che:

  • l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che la Disciplina del mercato elettrico, proposta dal GME, sia approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico), sentita l'Autorità;
  • con lettera 11 novembre 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto il parere dell'Autorità in merito alla proposta di modifica alla Disciplina 11 novembre 2009.

Considerato inoltre che:

  • l'articolo 10, comma 6, del decreto MSE prevede che il GME ricerchi forme di collaborazione con la società di gestione del mercato regolamentato dei prodotti derivati sull'energia elettrica (di seguito: IDEX) per lo studio dell'integrazione di tale mercato col mercato a termine con consegna fisica dell'energia elettrica gestito da GME (di seguito: MTE);
  • la proposta di modifica alla Disciplina 11 novembre 2009 prevede l'integrazione tra IDEX e MTE; e che tale integrazione si realizza prevedendo la facoltà, per i soggetti che abbiano concluso dei contratti derivati su IDEX e che siano ammessi ad operare sui mercati gestiti dal GME, di esercitare, nel rispetto di quanto previsto nella Disciplina, l'opzione di consegna fisica dei contratti finanziari derivati aventi periodo di consegna mensile;
  • l'opzione di consegna fisica dei contratti finanziari derivati aventi periodo di consegna mensile consente di ridurre il costo delle garanzie per gli operatori che esercitino detta opzione attraverso il trasferimento del rischio controparte laddove possa essere meglio valorizzato sia tenendo conto dell'esposizione netta complessiva dell'operatore che della natura dello stesso rischio; e che, data la natura dei prodotti derivati cui è riconosciuta l'opzione di consegna fisica, ciò avviene senza aumentare il rischio, né per il GME né per il sistema elettrico nel suo insieme, rispetto a quanto accadrebbe se detti operatori sottoscrivessero direttamente su MTE contratti analoghi a quelli oggetto di opzione di consegna fisica;
  • la necessità di dotarsi di strumenti che consentano di gestire il rischio mercato sia tanto maggiore quanto più l'operatore interessato non sia in grado di influenzare gli esiti del mercato stesso.

Ritenuto che:

  • la proposta di modifica alla Disciplina 11 novembre 2009 sia coerente con quanto disposto dal decreto MSE;
  • l'integrazione tra IDEX e MTE oggetto della proposta di modifica alla Disciplina 11 novembre 2009 consenta di ridurre i costi sostenuti dagli operatori per la gestione del rischio mercato; e che ciò, per quanto nei considerati, consenta di aumentare la concorrenza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e, al tempo stesso, non imponga extraoneri né sul GME né sul sistema elettrico nel suo insieme.

Ritenuto opportuno:

  • esprimere pertanto il parere favorevole dell'Autorità alla proposta di modifica alla Disciplina 11 novembre 2009

DELIBERA

  1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, parere favorevole alla proposta di modifica alla Disciplina 11 novembre 2009;
  2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) decorsi 20 giorni dalla trasmissione di cui al punto 2 ovvero a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di approvazione delle modifiche al Testo Integrato della Disciplina qualora abbia luogo entro i predetti 20 giorni.

23 novembre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis