Seguici su:






Data pubblicazione: 20 febbraio 2009

Delibera 18 febbraio 2009

ARG/gas 20/09

Avvio di procedimento per la formazione dei provvedimenti in materia di compensazioni per la spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici economicamente disagiati connessi alle reti di distribuzione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: direttiva europea 2003/55/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lettera e) (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
  • il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 23 dicembre 2005, n. 266, (di seguito: legge n. 266/05);
  • il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (di seguito decreto legislativo 26/07);
  • il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125;
  • il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31 (di seguito: decreto legge 248/07);
  • la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ed in particolare l'articolo 61, comma 27;
  • il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 ed in particolare l'articolo 3, comma 9, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge n. 185/08);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 13 dicembre 2004, n. 170/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2007, n. 22/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 157/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, contenente il Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), come successivamente modificata e integrata.

Considerato che:

  • ai sensi della legge n. 481/95, articolo 2, comma 12, lettera e), l'Autorità, stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe per i servizi di pubblica utilità, nonché le modalità di recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale, nonché di realizzare gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse;
  • la direttiva 2003/55/CE prevede che gli Stati membri adottino "misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurino, in particolare ai clienti vulnerabili, un'adeguata protezione, comprendente misure idonee a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture";
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, all'articolo 1, comma 1, lettera c), dà disposizioni all'Autorità affinché provveda a "definire le modalità di imputazione degli oneri derivanti da misure a contenuto sociale, al fine di minimizzare il costo netto complessivo dell'intervento e di rispettare condizioni di neutralità dell'incidenza sulle diverse tipologie d'utenza";
  • il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
  • la deliberazione ARG/elt 117/08 stabilisce le modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta da clienti domestici disagiati;
  • ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legge n. 248/07, è prevista l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05, in materia di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica ai clienti economicamente svantaggiati;
  • il decreto-legge n. 185/08 ha esteso il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a decorrere dal 1 gennaio 2009, alle famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
  • il decreto di cui al precedente alinea, all'articolo 3, comma 9, stabilisce che:
    1. la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali e deve essere riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento;
    2. per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
    3. l'Autorità stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio;
    4. la copertura degli oneri derivanti dalla compensazione della spesa, nel caso delle regioni a statuto ordinario, viene parzialmente assicurata dall'utilizzo delle risorse individuate dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 26/07, fatta eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009;
    5. nella eventualità che gli oneri eccedano le risorse previste nel decreto stesso, l'Autorità istituisce una apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico.

Ritenuto che:

  • sia necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di compensazioni per la spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici economicamente disagiati connessi alle reti di distribuzione;
  • i provvedimenti di cui al precedente punto debbano conformarsi alle seguenti indicazioni:
    1. applicazione equa e non discriminatoria delle compensazioni;
    2. definizione certa e trasparente della compensazione e dei meccanismi per il suo aggiornamento;
    3. estensione della tutela ai clienti che utilizzano impianti condominiali;
    4. differenziazione della compensazione per zona climatica e per numero dei componenti della famiglia;
    5. armonizzazione dei criteri e delle modalità di agevolazione dei clienti disagiati nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale.
  • sia necessario individuare:
    1. gli elementi informativi che devono essere contenuti nella richiesta che il cliente presenta al Comune di residenza;
    2. il soggetto competente a ricevere gli elementi informativi necessari a gestire ed erogare la compensazione;
    3. le modalità con cui la medesima compensazione è trasferita ai clienti finali domestici.

Ritenuto inoltre che:

  • sia necessario istituire una apposita componente tariffaria applicata ai clienti finali titolari di punti di riconsegna di gas naturale per usi non domestici, volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, secondo gli indirizzi dell'Autorità, ai fini della copertura delle somme erogate da parte dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti domestici economicamente svantaggiati

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di compensazioni per la spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici economicamente disagiati, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, connessi alle reti di distribuzione di gas naturale;
  2. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, i soggetti interessati ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  3. di prevedere, qualora sia ritenuto opportuno per lo sviluppo del procedimento, la pubblicazione di documenti per la consultazione;
  4. di tenere conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al punto 1:
    1. della necessità di individuare con adeguata affidabilità le utenze domestiche che utilizzano il gas naturale;
    2. della previsione che la compensazione sia articolata per zona climatica e per numero di componenti della famiglia anagrafica;
    3. della necessità di garantire la possibilità di riconoscere la compensazione anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali di riscaldamento alimentati a gas naturale;
    4. della necessità di prevedere opportuni sistemi di verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della compensazione.
  5. di attribuire la responsabilità del procedimento e dare mandato per i seguiti di competenza al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità;
  6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

18 febbraio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


Documenti collegati