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Data pubblicazione: 08 febbraio 2008

Delibera 07 febbraio 2008

ARG/gas 11/08

Determinazioni per il conferimento delle capacità di stoccaggio e della punta giornaliera per il servizio di modulazione per l'anno termico 2008 - 2009

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 febbraio 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 7 marzo 2005, n. 37/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 119/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/07, (di seguito: deliberazione n. 17/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2007, n. 55/07;
  • il documento per la consultazione 13 dicembre 2005 recante determinazione degli obblighi di modulazione e dei criteri e priorità di conferimento della capacità di stoccaggio (di seguito: documento per la consultazione 13 dicembre 2005);
  • il documento per la consultazione del 22 febbraio 2007, atto n. 7/07, recante determinazione della richiesta massima ammissibile per il conferimento delle capacità di stoccaggio di gas naturale di cui al comma 9.2, lettere b) e c), della deliberazione n. 119/05 per l'anno termico 2007-2008 (di seguito: documento per la consultazione 22 febbraio 2007);
  • il documento per la consultazione del 4 dicembre 2007, atto n. 51/07, recante criteri per il conferimento della capacità di stoccaggio di gas naturale (di seguito: documento per la consultazione 4 dicembre 2007);
  • il codice di stoccaggio della società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit), approvato con la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2006, n. 220/06 e successivi aggiornamenti;
  • il codice di stoccaggio della società Edison stoccaggio S.p.A. (di seguito: Edison stoccaggio), approvato con la deliberazione 15 maggio 2007 n. 116/07.

Considerato che:

  • il termine per la presentazione delle richieste di conferimento di capacità di stoccaggio per il servizio di modulazione è fissato:
    • nel codice di stoccaggio di Stogit al 10 febbraio;
    • nel codice di stoccaggio di Edison stoccaggio al 15 febbraio;
  • con nota in data 5 febbraio 2008 Stogit ha segnalato l'opportunità di una revisione delle tempistiche del processo di conferimento della capacità di stoccaggio per l'anno termico 2008/2009 rispetto alle scadenze previste nel codice di stoccaggio, in considerazione della necessità di garantire agli utenti una tempistica adeguata per la presentazione della documentazione necessaria e permettere una gestione ordinata del processo di conferimento per il prossimo anno termico;
  • il codice di stoccaggio della società Stogit disciplina le modalità di trasferimento fra utenti della capacità di stoccaggio conferita in caso di sostituzione nella fornitura a clienti finali prevedendo che le sostituzioni di fornitura aventi decorrenza compresa fra l'1 febbraio e l'1 aprile possano dare luogo alla revisione della capacità conferita a decorrere dall'1 maggio successivo;
  • il comma 9.3 della deliberazione n. 119/05 prevede che la determinazione della richiesta massima ammissibile per il conferimento delle capacità di cui al comma 9.2, lettere b) e c), della medesima deliberazione sia determinato dall'Autorità con proprio provvedimento, tenuto conto anche degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per ciascun comune in funzione dei valori climatici di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00;
  • ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al precedente alinea, l'Autorità, nei documenti per la consultazione 13 dicembre 2005, 22 febbraio 2007 e 4 dicembre 2007 ha illustrato i propri orientamenti in merito, allo scopo di acquisire le osservazioni dei soggetti interessati;
  • con particolare riferimento al documento per la consultazione 4 dicembre 2007, l'Autorità ha analizzato i principali aspetti di carattere procedurale finalizzati all'ordinato svolgimento del processo di conferimento, proponendo di utilizzare quale base dati per il conferimento stesso i dati relativi ai consumi e alla tipologia di utilizzo del gas dei clienti finali allacciati agli impianti di distribuzione, raccolti dalle imprese distributrici a partire dall'1 ottobre 2007 ai sensi della deliberazione n. 17/07;
  • le osservazioni ricevute in relazione al documento per la consultazione 4 dicembre 2007 hanno evidenziato profili di criticità circa le modalità applicative delle proposte illustrate, con particolare riferimento alla affidabilità dei dati resi disponibili ai sensi della deliberazione n. 17/07 e alla disponibilità di adeguati flussi informativi tra operatori ed utenti, e che tali criticità non consentono l'applicazione dei criteri illustrati nelle procedure di conferimento di capacità di stoccaggio per l'anno termico 2008/2009.

Ritenuto che

  • sia opportuno prorogare i termini per la presentazione delle richieste di conferimento di capacità di stoccaggio per il servizio di modulazione per l'anno termico 2008-2009;
  • sia opportuno non modificare per l'anno termico di stoccaggio 2008-2009 i criteri per il conferimento della capacità di stoccaggio e della punta giornaliera per il servizio di modulazione attualmente in vigore;
  • sia opportuno prevedere che le imprese di stoccaggio definiscano procedure che consentano, a partire dall'anno termico di stoccaggio 2008-2009, la decorrenza dall'inizio dell'anno termico di stoccaggio dei trasferimenti di capacità di stoccaggio per il servizio di modulazione in relazione alle sostituzioni nella fornitura dei clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00, comunicate nei mesi di febbraio e di marzo, compatibilmente con le tempistiche necessarie al medesimo trasferimento;
  • ai fini della determinazione della richiesta massima di capacità di stoccaggio, ai sensi del comma 9.3 della deliberazione n. 119/05, sia opportuno dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità di istituire un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle imprese di stoccaggio, degli utenti dei servizi di stoccaggio, delle imprese di trasporto e di distribuzione al fine di prospettare le modalità di soluzione delle criticità segnalate dagli utenti in relazione alla disciplina proposta in materia dall'Autorità con il documento di consultazione 4 dicembre 2007;
  • sia opportuno che le attività del gruppo di lavoro di cui al precedente alinea si concludano entro il 30 aprile 2008, affinché il successivo provvedimento possa essere adottato tempestivamente, con la finalità di risolvere le criticità riscontrate e consentire un efficace svolgimento delle procedure di conferimento per l'anno termico di stoccaggio 2009/2010

DELIBERA

  1. di prorogare al 18 febbraio 2008 il termine previsto nei codici di stoccaggio per la presentazione delle richieste di conferimento di capacità di stoccaggio per il servizio di modulazione per l'anno termico di stoccaggio 2008-2009;
  2. di prevedere che le imprese di stoccaggio definiscano procedure che consentano, a partire dall'anno termico di stoccaggio 2008-2009, la decorrenza dall'inizio dell'anno termico di stoccaggio dei trasferimenti di capacità di stoccaggio per il servizio di modulazione in relazione alle sostituzioni nella fornitura dei clienti finali di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00, comunicate nei mesi di febbraio e di marzo, compatibilmente con le tempistiche necessarie al medesimo trasferimento;
  3. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché il medesimo provveda ad istituire un gruppo di lavoro, composto anche eventualmente da rappresentanti delle imprese di stoccaggio, degli utenti dei servizi di stoccaggio, delle imprese di trasporto e di distribuzione, al fine di proporre soluzioni alle criticità segnalate dagli utenti circa le modalità applicative della disciplina relativa alla determinazione della richiesta massima di capacità di stoccaggio, ai sensi del comma 9.3 della deliberazione n. 119/05 ed illustrata nel documento per la consultazione 4 dicembre 2007;
  4. di prevedere che le attività del gruppo di lavoro di cui al punto precedente si concludano entro il 30 aprile 2008;
  5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, alle società Stogit S.p.A. e Edison Stoccaggio S.p.A.;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

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