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Data pubblicazione: 08 febbraio 2008

Delibera 07 febbraio 2008

ARG/elt 10/08

Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007 n. 156/07 (TIV)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 febbraio 2008

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
  • il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008 - 2011, approvato con deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007 n. 333/07 (di seguito: Testo integrato della qualità);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07;
  • la deliberazione dell'Autorità dell'11 dicembre 2007, n. 311/07 (di seguito: deliberazione n. 311/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 349/07 (di seguito: deliberazione n. 349/07).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 349/07 l'Autorità ha definito i prezzi di commercializzazione nella vendita di energia elettrica (PCV) nell'ambito del servizio di maggior tutela e la conseguente remunerazione agli esercenti tale servizio;
  • con la medesima deliberazione l'Autorità ha introdotto modificazioni al TIV;
  • tra le modificazioni di cui al precedente alinea rientra la definizione del contributo in quota fissa che l'esercente la maggior tutela, in qualità di interfaccia con il cliente finale in merito a tutte le richieste di prestazione, ad eccezione degli aspetti connessi alla segnalazione di guasti ed emergenze, applica al cliente finale per le prestazioni relative a volture o subentri, disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità, riallacciamento e distacco di utenze stagionali a carattere ricorrente;
  • alcune prestazioni, ai sensi del Testo integrato della qualità, possono essere richieste direttamente al distributore;
  • sono pervenute richieste di chiarimento in merito all'applicazione del contributo in quota fissa nel caso di nuove attivazioni e segnalazioni circa la mancata applicazione del medesimo contributo in quota fissa con riferimento alle prestazioni relativa a variazioni di potenza;
  • sono pervenute segnalazioni in merito alla difficoltà da parte di alcuni esercenti la maggior tutela di rispettare i termini indicati all'articolo 22 del TIV con riferimento all'invio della richiesta di autocertificazione ai clienti finali non domestici in bassa tensione del possesso dei requisiti per l'ammissione al servizio di maggior tutela o di salvaguardia;
  • successivamente alla pubblicazione delle deliberazioni n. 311/07 e 349/07 sono stati riscontrati alcuni errori materiali.

Ritenuto che sia opportuno:

  • prevedere l'applicazione del contributo in quota fissa in caso di attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato, nonché in caso di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, indipendentemente dal carattere stagionale della fornitura medesima;
  • prevedere l'applicazione del medesimo contributo anche con riferimento alle prestazioni relative a variazioni di potenza;
  • modificare il testo del TIV al fine di prevedere l'applicazione del contributo in quota fissa anche alle prestazioni di cui ai punti precedenti e al fine di prorogare il termine per l'invio ai clienti finali non domestici in bassa tensione della richiesta di autocertificazione;
  • procedere alla correzione degli errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione delle deliberazioni n. 311/07 e 349/07

DELIBERA

  1. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al TIV:
    1. all'articolo 1, alla definizione di componente RCVi (remunerazione commercializzazione vendita imprese integrate) le parole "e in centesimi di euro/punto di prelievo /anno" sono sostituite dalle parole "o in centesimi di euro/punto di prelievo /anno";
    2. all'articolo 1, alla definizione di corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) le parole "e in centesimi di euro/punto di prelievo /anno" sono sostituite dalle parole "o in centesimi di euro/punto di prelievo /anno";
    3. all'articolo 4ter, comma 4ter.2, dopo le parole "condizioni economiche relative" sono inserite le parole "al servizio di salvaguardia";
    4. all'articolo 7, comma 7, il riferimento al comma 7.5 è sostituito con il riferimento al comma 7.6;
    5. all'articolo 7bis, comma 1 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

      "a) attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato;
      b) disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;
      c) voltura;
      d) disattivazione della fornitura a seguito di morosità;
      e) riattivazione della fornitura a seguito di morosità;
      f) variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del cliente."
    6. all'articolo 7bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma

      "7bis.2 Le prestazioni di cui al precedente comma 7bis.1, lettera d) ed e), comprendono anche l'eventuale preventiva riduzione o ripristino della potenza. In tali casi il contributo in quota fissa di cui al comma 7 bis. è dovuto anche nel caso in cui l'impresa distributrice proceda esclusivamente alla riduzione o al ripristino della potenza. In caso di disattivazione della fornitura con preventiva riduzione di potenza il contributo in quota fissa deve essere richiesto una sola volta."
    7. all'articolo 22 prima delle parole "l'esercente la maggior tutela richiede" sono inserite le parole "A partire dall'1 marzo 2008".
  2. di prevedere che le modifiche ed integrazioni al TIV di cui al punto 1, lettera e), si applichino a decorrere dall'1 gennaio 2008;
  3. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
  4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo del TIV, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
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