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Data pubblicazione: 07 agosto 2008

Delibera 04 agosto 2008

GOP 43/08

Approvazione del protocollo di intesa tra la Commissione nazionale per le Società e la Borsa e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas per il coordinamento delle rispettive funzioni con riguardo ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti derivati sull'energia elettrica e il gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 agosto 2008

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito: TUF), come successivamente integrato e modificato ed, in particolare, l'articolo 66 bis del TUF relativo ai mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica ed il gas;
  • lo schema in data 24 luglio 2008 recante "protocollo d'intesa tra la Consob e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 66-bis, comma 7, del d. lgs. n. 58/1998", allegato al presente provvedimento (Allegato A) di seguito: schema di protocollo).

Considerato che:

  • l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha funzioni di regolazione e di controllo dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas, con il compito di promuoverne la concorrenza e l'efficienza;
  • l'Autorità è istituzionalmente impegnata, tra l'altro, nella regolazione e nel controllo delle attività esposte alla concorrenza nei due settori di competenza; e che le attività di importazione, esportazione, produzione, acquisto e vendita di energia elettrica estrinsecano i loro effetti economici mediante negoziazione su mercati organizzati o al di fuori di tali mercati, prevedendo la consegna del bene energia elettrica come parte delle obbligazioni contrattuali (di seguito: mercati fisici);
  • l'Autorità ha promosso l'avvio di mercati di strumenti derivati finanziari a complemento della struttura dei mercati fisici, al fine di consentire negoziazioni più liquide dell'energia elettrica, su orizzonte temporale più lungo, nonché per promuovere modalità avanzate di gestione del rischio nell'attività di compravendita dell'energia elettrica.

Considerato, inoltre, che:

  • la Commissione nazionale per le Società e la Borsa (di seguito: la Consob), nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti derivati sull'energia e il gas, adotta i provvedimenti indicati nel comma 2 dell'articolo 66-bis del TUF d'intesa con l'Autorità, ed adotta le disposizioni e i provvedimenti nonché esercita i compiti indicati, rispettivamente, ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 66-bis sentita l'Autorità;
  • ai sensi dell'articolo 66-bis, comma 7, primo periodo, del TUF, la Consob e l'Autorità collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, nell'esercizio delle funzioni previste dal medesimo articolo 66-bis, senza potersi opporre il segreto d'ufficio;
  • ai sensi dell'articolo 66-bis, comma 6, del TUF, l'Autorità esercita le attribuzioni previste nel medesimo articolo in funzione delle generali esigenze di stabilità, economicità e concorrenzialità dei mercati dell'energia elettrica e del gas, nonché di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas;
  • ai sensi dell'articolo 66-bis, comma 7, ultimo periodo, del TUF, la Consob e l'Autorità agiscono in modo coordinato, a tal fine stipulando appositi protocolli di intesa.

Ritenuto che:

  • il coordinamento tra la Consob e l'Autorità possa utilmente articolarsi secondo le modalità generali riportate nello schema di protocollo, lasciando margini di flessibilità per organizzare i lavori di coordinamento rivenienti dall'operatività dei mercati di strumenti derivati finanziari sull'energia elettrica;
  • al fine di utilizzare le citate flessibilità nell'organizzazione dei lavori di coordinamento tra la Consob e l'Autorità, sia opportuno designare, successivamente alla sottoscrizione del protocollo di intesa, il Direttore Mercati dell'Autorità a far parte del Comitato tecnico di cui al punto 8. dello schema di protocollo; e che il medesimo Direttore metta in essere tutte le azioni necessarie all'approfondimento e allo scambio informativo tra la Consob e l'Autorità per il coordinamento delle medesime Istituzioni in materia

DELIBERA

  1. di approvare lo schema recante "Protocollo d'intesa tra la Consob e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 66-bis, comma 7, del d. lgs. n. 58/1998", allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato A) per la successiva sottoscrizione dei Presidenti dell'Autorità e della Consob;
  2. di attribuire al Direttore responsabile della Direzione Mercati dell'Autorità l'incarico di rappresentare l'Autorità in seno al Comitato tecnico di cui al punto 8 dell'Allegato A, da formalizzarsi successivamente all'avvenuto perfezionamento del protocollo di intesa mediante lettera del Presidente;
  3. di trasmettere il presente provvedimento alla Consob;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) successivamente all'avvenuto perfezionamento del protocollo d'intesa.

 

4 agosto 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis