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Data pubblicazione: 23 settembre 2008

Delibera 22 settembre 2008

ARG/gas 128/08

Proroga della validità delle tariffe di distribuzione del gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 settembre 2008

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 225/07 (di seguito: deliberazione n. 225/07);
  • il documento per la consultazione 27 febbraio 2008, DCO 4/08, in materia di "Tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas naturale per il terzo periodo di regolazione" (di seguito: primo documento per la consultazione);
  • il documento per la consultazione 18 giugno 2008, DCO 20/08, in materia di "Tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas naturale per il terzo periodo di regolazione - Orientamenti finali" (di seguito: secondo documento per la consultazione);
  • le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati a seguito della pubblicazione del primo e del secondo documento per la consultazione sulla regolazione delle tariffe di distribuzione del gas diffusi nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 225/07.

Considerato che:

  • con il 30 settembre 2008 è prevista la conclusione del secondo periodo di regolazione per i servizi di distribuzione del gas naturale, attualmente disciplinati dalla deliberazione n. 170/04 e dei gas diversi dal naturale, attualmente disciplinati con la deliberazione n. 173/04;
  • con la deliberazione n. 225/07, l'Autorità ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di distribuzione di gas;
  • nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea sono stati diffusi in data 27 febbraio 2008 un primo documento per la consultazione e in data 18 giugno 2008 un secondo documento per la consultazione;
  • nel primo documento per la consultazione l'Autorità ha proposto che il terzo periodo di regolazione abbia inizio nel mese di gennaio 2009 e si concluda nel mese di dicembre dell'anno 2012;
  • nel medesimo documento l'Autorità, per il periodo 1 ottobre 2008 - 31 dicembre 2008, ha proposto la definizione di una disciplina transitoria che prolunghi l'efficacia delle determinazioni tariffarie aventi scadenza in data 30 settembre 2008;
  • nel secondo documento per la consultazione l'Autorità ha proposto l'applicazione, nel periodo 1 ottobre 2008 - 31 dicembre 2008, delle tariffe di distribuzione approvate per l'anno termico 2007-2008, eventualmente corrette sulla base dei volumi 2006-2007, procedendo a un riproporzionamento degli scaglioni annuali su base trimestrale;
  • in risposta al secondo documento per la consultazione è stato osservato da parte degli operatori che l'ipotesi di riproporzionamento degli scaglioni annuali su base trimestrale produrrebbe una forte penalizzazione per le imprese distributrici, stante la natura degressiva della quota variabile della tariffa di distribuzione;
  • in relazione alle osservazioni al secondo documento per la consultazione, che hanno sottolineato la necessità di ulteriori approfondimenti, e in relazione agli esiti delle analisi condotte nell'ambito del gruppo di lavoro istituito per la valutazione della metodologia del modern equivalent asset value applicata alla determinazione del valore degli asset dei servizi di distribuzione e misura del gas ai fini regolatori, l'Autorità intende procedere alla diffusione di un terzo documento per la consultazione;
  • la diffusione di un terzo documento per la consultazione comporta un differimento dei termini previsti per la pubblicazione del provvedimento finale in materia di tariffe per l'attività di distribuzione di gas per il terzo periodo di regolazione.

Ritenuto inoltre che sia necessario:

  • prevedere un prolungamento dell'efficacia delle determinazioni tariffarie disposte per il secondo periodo di regolazione in materia di tariffe di distribuzione del gas naturale e dei gas diversi dal naturale aventi scadenza in data 30 settembre 2008.

Ritenuto che sia opportuno:

  • fissare al 31 dicembre 2008 la scadenza del periodo transitorio in cui continuano ad avere efficacia le determinazioni tariffarie previste per il secondo periodo di regolazione;
  • stabilire che nel periodo 1 ottobre 2008 - 31 dicembre 2008 siano applicate condizioni conformi alle proposte tariffarie approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008;
  • disporre che la quota tariffaria variabile sia applicata progressivamente a partire dal primo scaglione;
  • prevedere che gli scaglioni di consumo siano dimensionati con riferimento a un periodo di durata annuale

DELIBERA

  1. di prorogare per il periodo 1 ottobre 2008 - 31 dicembre 2008 la validità delle proposte tariffarie per la distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008, precisando che:
    1. l'applicazione delle quote variabili delle tariffe e delle opzioni sia effettuata progressivamente a partire dal primo scaglione;
    2. l'ampiezza degli scaglioni di cui alla precedente lettera a., per le tariffe di distribuzione di gas naturale, è pari a quella riportata nella Tabella 1 della deliberazione n. 170/04;
    3. l'ampiezza degli scaglioni di cui alla precedente lettera a., per le tariffe di distribuzione di gas diversi dal naturale, è pari a quella riportata nelle proposte tariffarie approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008;
    4. la quota QFNC relativa al quarto trimestre 2008 è fissata pari a un quarto dell'importo della medesima quota QFNC, come determinata per l'anno termico 2007-2008;
    5. le imprese distributrici versano al fondo di compensazione il saldo positivo delle quote QFNC relative al quarto trimestre 2008 entro il 31 marzo 2009;
    6. il saldo negativo delle quote QFNC relativo al quarto trimestre 2008 è versato alle imprese distributrici entro il 30 aprile 2009;
    7. le quote RE ed RS relative al quarto trimestre 2008 sono fissate pari a un quarto dell'importo delle medesime quote RE ed RS, come determinate per l'anno termico 2007-2008;
    8. le quote RE ed RS relative al quarto trimestre 2008 sono versate entro sessanta giorni dal termine del medesimo trimestre;
    9. il termine dell'affidamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico della gestione del Fondo di compensazione, di cui al comma 11.2 della deliberazione n. 170/04, è prorogato al 31 dicembre 2009;
  2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

 

22 settembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis


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