Data pubblicazione: 19 novembre 2008
Delibera 22 ottobre 2008
VIS 96/08
Avvio di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di obblighi di trasparenza connessi al servizio telefonico commerciale nei confronti della società Voghera Energia Vendita S.p.A.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 ottobre 2008
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2006, n. 327/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2007, n. 139/07 (di seguito: deliberazione n. 139/07);
- la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2007, n. 272/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 febbraio 2008, VIS 11/08.
Considerato che:
- l'Allegato A alla deliberazione n. 139/07 definisce il servizio telefonico commerciale come il servizio telefonico che permette al cliente finale di mettersi in contatto con il proprio venditore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi commerciali e inoltro di reclami; per ogni servizio telefonico commerciale possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico commerciale può essere dotato di albero fonico o IVR;
- l'art. 2.1, lett. a), punto iii., della deliberazione n. 272/07 obbliga gli esercenti il servizio di maggior tutela che svolgono in maniera integrata, anche transitoriamente, sia il servizio di maggior tutela sia l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero a prevedere - nell'ambito del servizio telefonico commerciale che contempli un numero dedicato al servizio di maggior tutela e un numero dedicato alla vendita ai clienti del mercato libero - un messaggio iniziale che chiarisca il servizio o l'attività per cui vengono fornite informazioni;
- l'art. 3.2 della deliberazione n. 272/07 obbliga le società di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero appartenenti a gruppi societari nei quali è presente una società che svolge il servizio maggior tutela, che utilizzino nella comunicazione e nei rapporti con i clienti il marchio del gruppo in maniera preponderante rispetto all'identificativo della singola società, ad attivare la misura di cui al precedente punto;
- l'art. 5.3 della deliberazione n. 272/07 prevede lo svolgimento di controlli volti a verificare la corretta attuazione, da parte delle società di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero di cui al precedente alinea, dell'obbligo stabilito dal combinato disposto degli artt. 2.1, lett. a), punto iii., e 3.2 della deliberazione n. 272/07;
- da controlli effettuati in modalità telefonica dal Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, nel novembre 2007, e dagli uffici dell'Autorità, nel gennaio 2008, è emerso che il servizio telefonico commerciale della società Voghera Energia Vendita S.p.A. (di seguito: VEV) - che svolge attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero ed appartiene ad un gruppo societario in cui è presente altra società che esercita il servizio di maggior tutela (ASM Vendita e Servizi S.r.l.) - non prevede un messaggio iniziale che chiarisca il servizio o l'attività per cui vengono fornite informazioni, in violazione del combinato disposto degli artt. 2.1, lett. a), punto iii., e 3.2 della deliberazione n. 272/07;
- con deliberazione VIS 11/08 l'Autorità ha intimato a VEV di ottemperare agli obblighi riguardanti il servizio telefonico commerciale, così come stabiliti dalla deliberazione n. 272/07, in vigore dal 1 novembre 2007;
- con nota 14 marzo 2008 (prot. Autorità 0007735 - 17/03/2008) VEV ha dichiarato che: a) la società esercita esclusivamente l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero, non occupandosi del servizio di maggior tutela; b) l'unica violazione della deliberazione n. 272/07 da parte di VEV consiste nell'indisponibilità di un numero di telefono riservato alla propria clientela, dato che quello utilizzato coincideva, all'epoca, con il numero di centralino di ASM Voghera S.p.A. (società di distribuzione di energia elettrica, che detiene il 50% del capitale di VEV); c) la società, al fine di correggere tale inadempimento, ha richiesto a Telecom S.p.A. una linea dedicata (numero verde), che sarebbe stata attivata di lì a pochi giorni;
- dagli accertamenti effettuati e dalle dichiarazioni della stessa VEV risulta che il servizio telefonico commerciale della società non prevede, e continua a non prevedere, pur dopo l'attivazione del numero verde di cui alla lettera c) del precedente punto, alcun messaggio iniziale che chiarisca che le informazioni fornite riguardano il mercato libero dell'energia elettrica, in violazione del combinato disposto degli artt. 2.1, lett. a), punto iii., e 3.2 della deliberazione n. 272/07
DELIBERA
- è avviata un'istruttoria formale nei confronti di Voghera Energia Vendita S.p.A., per accertare la violazione del combinato disposto degli artt. 2.1, lett. a), punto iii., e 3.2 della deliberazione n. 272/07, ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
- il termine di durata dell'istruttoria è di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
- il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto c);
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Voghera Energia Vendita S.p.A., con sede legale in Voghera, Largo Toscanini, n. 5 (CAP 27058) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
22 ottobre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis