Data pubblicazione: 10 luglio 2008
Delibera 08 luglio 2008
ARG/gas 93/08
Disposizioni in materia di accesso alla rete nazionale dei gasdotti relativamente al caso del terminale di rigassificazione Gnl Adriatico, in deroga al comma 5.6, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 31 luglio 2006, n. 168/06
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'8 luglio 2008
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04), in particolare l'articolo 1, commi 17, 18, e 20;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 1 luglio 2003, n. 75/03 di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) e suoi successivi aggiornamenti;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 168/06 (di seguito: deliberazione n. 168/06).
Considerato che:
- con il decreto 28 aprile 2006 il Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito: il Ministero) ha, tra l'altro, definito, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04, le modalità di accesso alla rete nazionale di gasdotti conseguenti al riconoscimento dell'esenzione di cui al medesimo articolo, relativamente alla realizzazione di nuovi interconnettori, di nuovi terminali di rigassificazione di Gnl, o di significativi potenziamenti delle capacità delle medesime infrastrutture;
- il medesimo decreto 28 aprile 2006 ha attribuito all'Autorità il compito di stabilire, in applicazione dei criteri ivi contenuti, le modalità con le quali le imprese di trasporto rendono disponibili e conferiscono le capacità di trasporto funzionali all'accesso di cui al precedente alinea; e che, con la deliberazione n. 168/06 l'Autorità ha definito tali modalità, relativamente ai terminali per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto 28 aprile 2006, risulti rilasciata un'esenzione;
- il comma 5.6, della deliberazione n. 168/06 prevede che al momento della richiesta impegnativa di conferimento della capacità i soggetti richiedenti, ai fini della definizione della data di decorrenza del contratto di trasporto, possono rivedere, concordandolo con l'impresa maggiore di trasporto, l'intervallo temporale e la data di decorrenza della disponibilità di capacità di trasporto; e che i medesimi intervallo e data possono essere rivisti dalle parti con cadenza semestrale per il restringimento dell'intervallo temporale e/o per la modifica della data all'interno del medesimo intervallo, sino a pervenire, con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi, all'individuazione della data definitiva;
- le disposizioni di cui al precedente alinea sono state recepite al capitolo 5, paragrafo 8.3, del codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.A..
Considerato che:
- a seguito della richiesta di accesso alla rete nazionale di gasdotti presentata in data 18 marzo 2008 (prot. Autorità 7958 del 18 marzo 2008) dalla società Terminale Gnl Adriatico S.r.l. (di seguito: ALNG) relativamente al punto di entrata interconnesso con il terminale Gnl Adriatico, Snam Rete Gas, in data 25 marzo 2008 ha avviato, ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione n°168/06, la procedura aperta alla partecipazione di tutti i soggetti interessati a presentare le proprie richieste per il conferimento di capacità di trasporto in corrispondenza del predetto punto di entrata; e che in esito alla procedura di cui al precedente alinea non sono pervenute ulteriori richieste di conferimento di capacità;
- con lettera del 30 aprile 2008 (prot. Autorità n. 13098 del 6 maggio 2008) ALNG ha rappresentato alla società Snam Rete Gas e, per conoscenza, all'Autorità l'esigenza "di ridurre da sei a tre mesi il termine ultimo per la definizione della data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto" nel punto di entrata interconnesso con il terminale Gnl Adriatico, "tenuto conto che l'attuale tempistica implicherebbe la definizione della suddetta data prima della partenza del terminale dal cantiere navale in Spagna" ed in considerazione di possibili variazioni delle tempistiche per la messa in esercizio del terminale connesse a "potenziali imprevisti e/o ritardi nella gestione che potrebbero comportare deviazioni dei programmi operativi rispetto ai piani stimati";
- con lettera del 23 maggio 2005 (prot. 15224) il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità ha richiesto alla società Snam Rete Gas, al fine di valutare la possibilità di una deroga alle previsioni contenute al citato articolo 5.6, della deliberazione n. 168/06, limitatamente al caso in esame, "di evidenziare eventuali criticità relative alle tempistiche di realizzazione dei lavori funzionali a rendere disponibile detta capacità di trasporto che ostino alla riduzione del termine" indicato dalla ALNG nella lettera di cui al precedente alinea;
- con lettera del 6 giugno 2008 la società Snam Rete Gas ha evidenziato che nel caso in esame, tenuto conto dell'attuale stato di avanzamento delle opere previste, "l'eventuale riduzione del termine di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 168/06, articolo 5, comma 6, non comporterebbe criticità né, d'altra parte, produrrebbe particolari benefici per Snam Rete Gas"; ed ha inoltre osservato che una riduzione da sei a tre mesi del medesimo termine "consentirebbe agli operatori di definire la data di messa a disposizione della capacità di trasporto in un momento temporale più prossimo alla effettiva decorrenza del servizio, introducendo così una maggiore flessibilità a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle infrastrutture" ed ha pertanto segnalato l'opportunità "di una revisione della disciplina di cui all'articolo 5, comma 6, della deliberazione n. 168/06, che preveda la riduzione da sei a tre mesi del suddetto termine".
Ritenuto che sia opportuno:
- nelle more della definizione da parte dell'Autorità di modalità applicative del decreto 28 aprile 2006 valide per tutte le nuove infrastrutture, che potranno riguardare anche una revisione delle medesime modalità definite in via d'urgenza con la deliberazione n. 168/06 relativamente ai terminali per i quali, alla data di entrata in vigore del predetto decreto, risultava rilasciata una esenzione, disporre una deroga all'articolo 5.6 della deliberazione n. 168/06 e alle relative clausole applicative contenute al capitolo 5, paragrafo 8.3, del codice di rete di Snam Rete Gas, limitatamente al punto di entrata interconnesso con il Terminale Gnl Adriatico prevedendo che l'intervallo e la data di cui al medesimo articolo possono essere rivisti dalle parti con cadenza trimestrale anziché semestrale; sino a pervenire, con un anticipo di almeno tre mesi, anziché sei mesi, all'individuazione della data definitiva
DELIBERA
- di prevedere, in deroga alle disposizioni dell'articolo 5.6 della deliberazione n. 168/06 ed alle relative clausole applicative contenute al capitolo 5, paragrafo 8.3, del codice di rete di Snam Rete Gas, che:
- l'intervallo e la data per la messa a disposizione della capacità di trasporto nel punto di entrata interconnesso con il terminale Gnl Adriatico possono essere rivisti dalle parti con cadenza trimestrale;
- la data di cui al precedente alinea sia definitivamente individuata con un anticipo di almeno tre mesi;
- di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle società:
- Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in Piazza S. Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI);
- Terminale Gnl Adriatico S.r.l, con sede legale in Piazza della Repubblica n. 14/16, 20124 Milano
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
8 luglio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis