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Data pubblicazione: 13 giugno 2008

Delibera 10 giugno 2008

ARG/gas 75/08

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in merito a criteri per il trattamento di eventuali conguagli derivanti da differenze di allocazione e/o misura ai fini del bilancio del sistema gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 giugno 2008

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 138/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05 (di seguito: deliberazione n. 203/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2006, n. 53/06 (di seguito: deliberazione n. 53/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/07;
  • il codice di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.A. approvato dall'Autorità con la deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03;
  • il codice di trasporto della società Edison T&S S.p.A., ridenominata dal 31 dicembre 2004 Società Gasdotti Italia S.p.A., approvato dall'Autorità con la deliberazione 12 dicembre 2003, n. 144/03;
  • il codice di trasporto della società Edison Stoccaggio S.p.A., approvato dall'Autorità con la deliberazione 20 maggio 2008, ARG/gas 64/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08 (di seguito: deliberazione VIS 41/08).

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità abbia la finalità di garantire la promozione, fra l'altro, dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore dell'energia elettrica, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
  • la deliberazione n. 138/04 definisce le procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto ai fini del bilanciamento, unitamente alle modalità con cui l'impresa di trasporto procede all'allocazione dei suddetti quantitativi;
  • i codici di rete approvati dall'Autorità descrivono le procedure di dettaglio con le quali le imprese di trasporto provvedono alle operazioni di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti del servizio di trasporto presso i punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto;
  • l'articolo 20, comma 2, della deliberazione n. 138/04 prevede che qualora l'impresa di distribuzione entri in possesso di nuovi dati relativi a prelievi afferenti a mesi precedenti a quello di competenza, l'impresa medesima procede alla rideterminazione dei dati funzionali all'allocazione dei suddetti mesi precedenti, secondo criteri trasparenti e resi pubblici, comunicandoli all'impresa di trasporto nell'ambito della finestra temporale al cui interno l'impresa di trasporto stessa considera come ancora provvisori i bilanci della rete di trasporto;
  • i suddetti codici di rete prevedono che qualora le imprese di distribuzione comunichino nuovi dati di allocazione, derivanti anche dalla sostituzione di dati stimati con dati misurati, i dati rettificati sono recepiti dall'impresa di trasporto, la quale provvede a modificare le posizioni fisiche degli utenti ai fini del bilanciamento nei limiti di quanto previsto dalle procedure di revisione delle misure e/o delle allocazioni;
  • nell'ambito di tali procedure è previsto che:
    • eventuali errori di misura, sia in difetto che in eccesso, o derivanti dall'applicazione delle regole di allocazione, diano luogo mensilmente al conguaglio delle quantità di energia erroneamente determinate o allocate con riferimento al solo terzo mese precedente al mese in cui tali rettifiche vengono comunicate dalle imprese di distribuzione;
    • una volta effettuata la procedura di revisione sopra indicata, i valori di misura e/o allocazione siano considerati definitivi e non soggetti ad ulteriore modifica;
  • la normativa vigente non prevede frequenze minime di rilevazione dei dati di misura per tutti i clienti finali che hanno esercitato l'idoneità ed inoltre le attuali frequenze minime obbligatorie di rilevazione di taluni clienti determinano comunque il ricorso esteso alla stima dei consumi; conseguentemente le quantità di gas di competenza di periodi antecedenti la finestra temporale, al cui interno l'impresa di trasporto considera come ancora provvisori i bilanci della rete di trasporto per i quali non sono consentite eventuali rettifiche, possono essere rilevanti;
  • l'articolo 20, comma 2, della deliberazione n. 138/04 attribuisce al Comitato di consultazione istituito ai sensi della deliberazione n. 53/06 il compito di individuare detta finestra temporale e di definire il trattamento di eventuali conguagli derivanti da differenze di allocazione e/o misura afferenti ai mesi precedenti la stessa;
  • dal lavoro del Comitato di consultazione non è ad oggi emersa una proposta di soluzione di regime, ciò comportando l'adozione di soluzioni transitorie disomogenee sul territorio nazionale;
  • nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata dall'Autorità con deliberazione VIS 41/08 in merito alla corretta applicazione delle previsioni in materia di gas non contabilizzato delle reti di trasporto del gas naturale nel periodo 2004-2006potrebbero emergere elementi di cui è opportuno tenere conto nel presente procedimento.

Ritenuto che:

  • sia opportuno procedere all'analisi della casistica delle possibili fattispecie di disponibilità tardive dei dati di misura, sia dovute alla periodicità della rilevazione dei dati, sia a rettifiche di dati precedentemente utilizzati ai fini del bilanciamento, al fine di individuare i possibili impatti sulle quantità e sulle competenze delle partite di gas di conguaglio conseguentemente insorgenti;
  • sia opportuno confrontare diversi criteri per la definizione quantitativa e la competenza delle partite insorgenti da eventuali disponibilità tardive dei dati di misura;
  • sia opportuno individuare un unico criterio applicabile sul territorio nazionale in grado di garantire certezza e trasparenza al settore e il contenimento dei costi operativi complessivi connessi;
  • sia opportuno che il presente procedimento si concluda entro il primo semestre 2009 così da permetterne l'applicazione nel successivo anno termico;
  • il procedimento di cui sopra si presti alla sperimentazione Air ai sensi della deliberazione n. 203/05

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in merito a criteri per il trattamento, nell'ambito del servizio di bilanciamento, di eventuali conguagli derivanti da differenze di allocazione e/o misura afferenti a mesi precedenti la finestra temporale al cui interno l'impresa di trasporto considera come ancora provvisori i bilanci della rete di trasporto;
  2. di sottoporre il procedimento di cui ai precedenti punti alla sperimentazione dell'Analisi di impatto della regolazione, ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 203/05, per gli aspetti più rilevanti;
  3. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  4. di conferire mandato al Direttore responsabile della Direzione Mercati dell'Autorità per procedere a:
    1. lo svolgimento delle attività conoscitive ed istruttorie per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 e nel rispetto delle finalità e dei criteri di cui alla legge n. 481/95, al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ed alla direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
    2. le convocazioni e all'organizzazione degli incontri con gli operatori ritenuti necessari, fissandone le modalità in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento di cui al precedente punto 3;
    3. la predisposizione di documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti in materia;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).