Data pubblicazione: 26 giugno 2008
Delibera 10 giugno 2008
VIS 56/08
Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Asec Trade S.r.l. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2007, n. 300/07
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 10 giugno 2008
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007 n. 300/07.
Considerato che:
- con deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Asec Trade S.r.l., un'istruttoria formale per:
- l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui al comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
- ordinare alla medesima società di applicare, nelle località interessate dalla predetta violazione, il coefficiente M nei corrispondenti valori fissati dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai rispettivi clienti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera b);
- in particolare, l'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata dall'Autorità con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07, ha evidenziato quanto segue:
- Asec Trade ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per una località dalla stessa servita (Camporotondo Etneo - ID 3444) un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità;
- alla data della dichiarazione non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che Asec Trade vi avesse posto rimedio provvedendo ai conseguenti conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti alla applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato;
- con la medesima deliberazione n. 300/07, inoltre, l'Autorità ha:
- intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile e per la predetta località, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento (punto 2);
- richiesto ad Asec Trade di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell'Autorità (punto 3);
- nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
- il sopra menzionato questionario compilato dalla società e trasmesso in via telematica in data 29 febbraio 2008;
- nota in data 6 marzo 2008 (prot. Autorità n. 6614), recante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla veridicità dei dati trasmessi mediante il predetto questionario;
- comunicazione in data 19 febbraio (prot. Autorità n. 4547);
- nota in data 3 marzo 2008 (prot. Autorità n. 6073).
- con nota in data 4 aprile 2008 (prot. Autorità n. 9820) il responsabile del procedimento ha comunicato ad Asec Trade le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01.
Considerato inoltre che:
- nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori;
- in particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha:
- istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);
- imposto che tale coefficiente sia utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi;
- il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località;
- con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto le tutele previste dal citato comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare:
- da un lato, che ai clienti finali che alla data del 21 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continuasse ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (comma 1.1 e comma 1.2);
- dall'altro lato, che i medesimi esercenti offrissero ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (comma 1.3);
- conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita continua ad essere tenuto ad applicare il coefficiente M ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dai commi 1.1 e 1.2 della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 1.3 del medesimo provvedimento);
- con deliberazione n. 138/03, inoltre, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00. Peraltro, la deliberazione n. 138/03 (articoli 3 e 4) ha replicato la disciplina sul coefficiente M, originariamente contenuta nel comma 17.1 della deliberazione n. 237/00;
- dalla documentazione trasmessa da Asec Trade con la citata nota 3 marzo 2008, risulta che la società, a decorrere dall'anno 2004, serve nella località Camporotondo Etneo (ID 3444), un solo cliente finale dotato di un misuratore provvisto di apposito correttore dei volumi, ciò che la esenta dall'applicazione del coefficiente M fissato per la località come pari a 0,99 e fa operare la previsione dell'art. 17.2 della deliberazione n. 237/00 che, in caso di utilizzo del correttore di volumi, fissa il coefficiente M in misura pari a 1;
- come emerge dalle dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità sia nell'ambito dell'indagine conoscitiva conclusa con la deliberazione n. 227/07, sia in risposta alle richieste di cui al punto 3 della deliberazione n. 300/07, la società ha applicato al predetto cliente, negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, il coefficiente M in un valore pari ad 1, in coerenza con quanto previsto dal sopra citato comma 17.2 della deliberazione n. 237/00;
- quanto sopra evidenzia che la condotta di Asec Trade, non è idonea:
- né ad integrare la violazione contestata con la deliberazione n. 300/07;
- né a ledere i diritti del proprio cliente finale nei termini prospettati nella medesima deliberazione.
Ritenuto che:
- non sussistano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori e prescrittivi di cui all'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge n. 481/95, nei termini prospettati alle lettere a) e b) del primo considerato
DELIBERA
- di non ravvisare la violazione di cui alla lettera a) del primo considerato;
- di non adottare il provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, prospettato alla lettera b) del primo considerato;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Asec Trade S.r.l., Via Colombo 150/B, 95121 Catania.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
10 giugno 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis