Data pubblicazione: 25 novembre 2008
Delibera 18 novembre 2008
EEN 34/08
Attuazione del disposto dell'articolo 1, commi 1 e 2 e dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, in materia di dimensione minima dei progetti di risparmio energetico realizzati nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 novembre 2008
Visti:
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) e le disposizioni attuative dell'articolo 19, comma 1;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo n. 115/08);
- i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreti ministeriali 20 luglio 2004);
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01;
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida);
- il documento per la consultazione 29 febbraio 2008, DCO 6/08 intitolato "Determinazione della dimensione minima per i progetti di risparmio energetico realizzati dai nuovi distributori obbligati e dai soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager" (di seguito: documento per la consultazione DCO 6/08);
- la comunicazione in data 7 marzo 2008 (prot. Autorità 0007289 del 12 marzo 2008) con la quale l'Autorità ha inviato alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 6, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 241/90, richiesta di parere in relazione al documento di consultazione DCO 6/08;
- i commenti e le osservazioni degli operatori al documento di consultazione di cui al precedente alinea che sono pervenute agli uffici dell'Autorità.
Considerato che:
- l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha esteso gli obblighi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 ai distributori di energia elettrica e di gas naturale che avevano almeno 50.000 clienti connessi alla propria rete di distribuzione al 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo (di seguito: nuovi distributori obbligati);
- l'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha integrato il disposto dell'articolo 8, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, prevedendo che i progetti predisposti ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui ai medesimi decreti possano essere eseguiti anche tramite i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 10/91, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui al medesimo articolo 19, i quali realizzano misure o interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore di una soglia minima, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio, determinata dall'Autorità (di seguito: soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager);
- l'articolo 19, comma 1, della legge n. 10/91 dispone che entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nel settore industriale, civile, terziario e dei trasporti, che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale, ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare all'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia;
- le modalità per l'adempimento al disposto dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 10/91 sono stabilite dalle disposizioni attuative dell'allora Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato e, in particolare, dalle Circolari del 2 marzo 1992 n. 219/F e del 3 marzo 1993, n. 226/F;
- sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera v), delle Linee guida, i nuovi distributori obbligati sono ammessi al rilascio dei titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) e, dunque, ad operare nell'offerta di TEE, sin dall'avvio del meccanismo;
- l'articolo 10, rispettivamente commi 1, 2 e 3, delle Linee guida dispone che la dimensione minima per i progetti presentati dai distributori già soggetti agli obblighi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 sia pari a 25 tonnellate equivalenti di petrolio (di seguito: tep) all'anno per i progetti standardizzati, a 100 tep generati nel corso dei primi dodici mesi di misurazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 1, delle stesse Linee guida per i progetti analitici, ed a 200 tep generati nel corso dei primi dodici mesi della misurazione di cui all'articolo 6, comma 1, delle stesse Linee guida per i progetti a consuntivo;
- con il documento per la consultazione DCO 6/08 l'Autorità ha avanzato proposte in merito alla determinazione della soglia minima di ammissibilità dei progetti presentati dai nuovi distributori obbligati e dai soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager ed in merito alla definizione delle modalità di accreditamento di questi ultimi;
- la maggioranza degli operatori che hanno risposto al documento per la consultazione DCO 6/08 ha ritenuto condivisibile la proposta dell'Autorità di applicare ai soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager la medesima dimensione minima prevista dalle Linee guida per i distributori già soggetti agli obblighi di risparmio energetico, condividendo le motivazioni di tale proposta e, in particolare, che:
- che questi soggetti presentano interventi di risparmio realizzati sui propri usi energetici e, dunque, con benefici diretti, nonché beneficiando di una facilità di accesso ai dati e alle informazioni rilevanti per la progettazione e realizzazione di tali interventi indubbiamente superiore rispetto a quella che avrebbero soggetti terzi;
- nel quadro di riferimento introdotto dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, i progetti realizzati da questi operatori non contribuiscono allo sviluppo del settore dell'offerta di servizi energetici, se non indirettamente e solo nel caso in cui si faccia ricorso a società che operano in tale settore con il ruolo di "collaboratori" di progetto;
- un operatore ha aggiunto alle motivazioni di cui al precedente alinea quella di evitare la frammentazione dei progetti realizzati nell'ambito del meccanismo al fine di non appesantire gli adempimenti amministrativi e gestionali successivi alla fase di scambio dei titoli, soprattutto nel mercato organizzato;
- la maggioranza degli operatori che hanno risposto al documento per la consultazione DCO 6/08 ha ritenuto condivisibile la proposta dell'Autorità di applicare ai nuovi distributori obbligati la medesima dimensione minima prevista dalle Linee guida per i distributori già soggetti agli obblighi di risparmio energetico, condividendo le motivazioni di tale proposta e, in particolare, la considerazione che il meccanismo dei TEE ha ampiamente superato la fase di apprendimento e che in esso si sono sviluppate competenze diffuse, procedure e meccanismi che facilitano l'attività anche dei ‘nuovi entranti' rispetto a quanto ha caratterizzato le prime fasi della sua attuazione;
- tutti gli operatori che hanno riposto al documento per la consultazione DCO 6/08 hanno condiviso la proposta dell'Autorità in merito alle modalità di accreditamento dei soggetti con nomina degli energy manager e, in particolare, la proposta di considerare l'accreditamento di tali soggetti valido anche per gli anni successivi, salvo diversa comunicazione del soggetto interessato, da considerarsi obbligatoria;
- nessuno degli operatori che hanno riposto al documento per la consultazione DCO 6/08 ha segnalato ulteriori aspetti considerati come rilevanti per regolamentare l'accesso al meccanismo dei TEE dei soggetti tenuti all'obbligo di nomina dell'energy manager;
- la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano non ha fatto pervenire all'Autorità alcun parere in merito al documento per la consultazione DCO 6/08.
Ritenuto:
- di applicare ai nuovi distributori obbligati la medesima dimensione minima di progetto prevista dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida per i distributori già soggetti agli obblighi di risparmio energetico ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
- di applicare ai soggetti con obbligo di nomina degli energy manager la medesima dimensione minima di progetto prevista dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3 delle Linee guida per i distributori già soggetti agli obblighi di risparmio energetico ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
- di ritenere l'accreditamento dei soggetti di cui al precedente alinea valido anche per gli anni successivi a quello di accreditamento stesso, salvo diversa comunicazione del soggetto interessato, da considerarsi obbligatoria;
- di prevedere, coerentemente con quanto previsto al precedente alinea, che:
- se un soggetto titolare di un progetto già oggetto di certificazione dei risparmi, pur mantenendo le caratteristiche di consumo che implicano l'obbligo di nomina dell'energy manager ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 10/91, non vi provvede in uno o più degli anni successivi, il progetto decade dal diritto all'emissione dei titoli di efficienza energetica;
- nei casi in cui il soggetto titolare di un progetto già oggetto di certificazione scenda, in uno o più degli anni successivi a quello dell'accreditamento, sotto la soglia di consumo che determina l'obbligo di nomina dell'energy manager ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 10/91, il progetto stesso mantenga il diritto all'emissione dei titoli di efficienza energetica;
- di adeguare, con successivo provvedimento, le Linee guida al disposto del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, del decreto legislativo n. 115/08 e a quello della presente deliberazione;
- di prevedere che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applichino a tutti i progetti aventi diritto ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e della relativa regolazione attuativa emanata dall'Autorità
DELIBERA
- di applicare ai nuovi distributori obbligati la medesima dimensione minima di progetto prevista dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3, delle Linee guida per i distributori già soggetti agli obblighi di risparmio energetico ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
- di applicare ai soggetti con obbligo di nomina degli energy manager la medesima dimensione minima di progetto prevista dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3, delle Linee guida per i distributori già soggetti agli obblighi di risparmio energetico ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
- di ritenere l'accreditamento dei soggetti di cui al precedente alinea valido anche per gli anni successivi a quello di accreditamento stesso, salvo diversa comunicazione del soggetto interessato, da considerarsi obbligatoria;
- di prevedere, coerentemente con quanto previsto al precedente alinea, che:
- se un soggetto titolare di un progetto già oggetto di certificazione dei risparmi, pur mantenendo le caratteristiche di consumo che implicano l'obbligo di nomina dell'energy manager ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 10/91, non vi provvede in uno o più degli anni successivi, il progetto decada dal diritto all'emissione dei titoli di efficienza energetica;
- nei casi in cui il soggetto titolare di un progetto già oggetto di certificazione scenda, in uno o più degli anni successivi a quello dell'accreditamento, sotto la soglia di consumo che determina l'obbligo di nomina dell'energy manager ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 10/91, il progetto stesso mantenga il diritto all'emissione dei titoli di efficienza energetica;
- di adeguare, con successivo provvedimento, le Linee guida al disposto del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, del decreto legislativo n. 115/08 e a quello della presente deliberazione;
- di conferire mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio per i seguiti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), prevedendo che si applichi a tutti i progetti aventi diritto ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e della relativa regolazione attuativa emanata dall'Autorità.
18 novembre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis