Data pubblicazione: 20 marzo 2008
Delibera 18 marzo 2008
ARG/com 34/08
Modifiche e integrazioni urgenti all'Allegato A alla deliberazione 9 maggio 2007, n. 110/07 e al Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali di cui all'Allegato A della deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04 e avvio di procedimento per la revisione dei Codici di condotta commerciale per la vendita di gas naturale e di energia elettrica
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 marzo 2008
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2004, n. 126/04, con la quale è stato approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale per la vendita di gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2006, n. 105/06, con la quale è stato approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali (di seguito: Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica) e sono state apportate modifiche al Codice di condotta commerciale per la vendita di gas;
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007, n. 110/07 (di seguito: deliberazione n. 110/07), con la quale è stata approvata la scheda di riepilogo dei corrispettivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e sono state apportate modifiche all'articolo 6, comma 1, del medesimo Codice;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07.
Considerato che:
- con deliberazione n. 110/07, l'Autorità ha approvato la scheda di riepilogo dei corrispettivi che deve essere consegnata ai clienti finali ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica;
- l'Allegato A alla deliberazione n. 110/07 prescrive, all'articolo 4, le modalità di compilazione del riquadro della scheda di riepilogo per i clienti finali domestici denominato "Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte";
- la compilazione del riquadro sopra citato deve essere fatta per livelli di potenza pari a 3 kW e a 4,5 kW ed è facoltà dell'esercente riportare sulla medesima scheda i riquadri relativi ad entrambi i livelli di potenza o predisporre schede distinte per i due livelli di potenza;
- in tale riquadro devono essere riportati, tra i vari elementi informativi, nelle colonne C e D, rispettivamente, la stima del risparmio annuo in euro e la stima del risparmio in percentuale risultanti dal confronto tra la stima della spesa complessiva pubblicata dall'Autorità, calcolata applicando, su base annua, le condizioni economiche di riferimento definite dall'Autorità stessa e vigenti alla data di presentazione dell'offerta, e la stima della spesa complessiva risultante dall'applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all'esecuzione del contratto offerto e vigenti alla data di presentazione dell'offerta, al netto delle imposte, eccetto i corrispettivi per i servizi accessori opzionali;
- con chiarimento alla deliberazione n. 110/07, pubblicato sul sito internet www.autorita.energia.it, nella sezione "domande e risposte", l'Autorità ha precisato:
- che la colonna C della scheda di confronto per i clienti finali domestici, denominata "stima del risparmio annuo in base alla presente offerta (in euro)", riporta la differenza tra la stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento definite dall'Autorità, di cui alla colonna B, e la stima della spesa annua escluse le imposte in base all'offerta proposta dall'esercente, di cui alla colonna A;
- nel caso in cui la stima della spesa in base all'offerta risulti inferiore rispetto alla stima della spesa in base alle condizioni economiche di riferimento definite dall'Autorità, nella colonna C verrà indicato il risparmio in euro senza alcun segno algebrico, oppure con segno algebrico (+) e nella colonna D verrà indicato il risparmio in percentuale senza alcun segno algebrico, oppure con segno algebrico (+);
- nel caso in cui la stima della spesa in base all'offerta risulti più elevata della stima della spesa in base alle condizioni economiche di riferimento definite dall'Autorità, nella colonna C verrà indicato il risparmio in euro con segno algebrico (-) e nella colonna D verrà indicato il risparmio in percentuale con segno algebrico (-);
- al fine di rendere più chiara la lettura, si può aggiungere nelle colonne C e D, al di sotto delle diciture "Stima del risparmio annuo in base alla presente offerta" (in euro/in percentuale), la dicitura "B-A";
- l'indicazione, in testa alle colonne C e D, al di sotto delle diciture "Stima del risparmio annuo in base alla presente offerta (in euro/in %)" della dicitura "B-A", laddove riportata, non è sufficiente a garantire la corretta interpretazione, da parte del cliente, delle informazioni contenute nella scheda ed in particolare della presenza di un segno (+) o (-) posto davanti ai valori che compaiono nelle stesse colonne C e D, nel caso in cui la stima della spesa in base all'offerta risulti superiore rispetto alla stima della spesa in base alle condizioni economiche di riferimento definite dall'Autorità;
- l'articolo 4, comma 5, della deliberazione n. 110/07 stabilisce che:
- nel caso in cui l'offerta preveda corrispettivi differenziati in fasce orarie, l'esercente effettua il calcolo della spesa annua ai fini della compilazione delle colonne A, C, D ripartendo i consumi nelle fasce orarie rilevanti ai fini dell'applicazione dei corrispettivi dell'offerta, sulla base delle curve di prelievo per "cliente tipo" rese disponibili dall'Autorità nel proprio sito internet;
- la ripartizione in fasce orarie utilizzata deve essere esplicitata dall'esercente in calce al riquadro;
- è facoltà dell'esercente evidenziare anche il risparmio che il cliente finale conseguirebbe allocando i consumi su un profilo diverso da quello pubblicato dall'Autorità; il profilo utilizzato deve essere reso noto;
- è pervenuta agli uffici dell'Autorità la documentazione relativa ad alcune schede di riepilogo dei corrispettivi per i clienti finali domestici predisposte da alcuni esercenti l'attività di vendita di energia elettrica, relativamente ad offerte di mercato libero rivolte a clienti domestici in cui nel medesimo riquadro per il calcolo a preventivo della spesa annua, vengono riportate ulteriori colonne relative alla spesa calcolata, per la medesima tipologia di offerta, sia nell'ipotesi di prezzo biorario sia nell'ipotesi di prezzo monorario;
- la presenza, nel riquadro "Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte", di più colonne riferite ad offerte diverse, o a strutture di prezzo differenziate, se pure riconducibili alle stesse tipologie contrattuali, rende ulteriormente difficoltosa la lettura della scheda;
- molti clienti hanno segnalato che la mancata esplicita indicazione, nelle schede di confronto e nei contratti, della percentuale dei consumi che deve essere spostata nella fascia F23 o a prezzo più vantaggioso per ottenere una spesa inferiore rispetto ad un'offerta monoraria, rende difficile valutare la convenienza di un'offerta bioraria;
- l'articolo 6 del Codice di condotta commerciale per la vendita di gas stabilisce criteri di comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio, prevedendo, in particolare, che i corrispettivi dovuti in proporzione al consumo di gas, eventualmente articolati in scaglioni, sono indicati in centesimi di euro per metro cubo; i corrispettivi unitari dovuti in misura fissa sono indicati in euro/cliente/anno;
- è pervenuta agli uffici dell'Autorità la documentazione relativa a diverse offerte per la vendita di gas naturale; in tali offerte il corrispettivo applicabile ai prelievi di gas, esclusi i corrispettivi relativi al servizio di distribuzione, viene espresso in euro per metro cubo o in centesimi di euro per metro cubo, facendo riferimento ad un valore convenzionale del potere calorifico superiore del gas fornito non sempre omogeneo; ciò comporta maggiori difficoltà, per il cliente finale, nel confronto tra le diverse offerte;
- la scheda di riepilogo dei corrispettivi di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 110/07 e il Codice di condotta commerciale per la vendita di gas devono essere adeguati anche in relazione agli elementi di criticità riscontrati dagli uffici e segnalati dai clienti finali relativamente alle difficoltà nel confronto tra le offerte di energia elettrica e/o di gas disponibili nel mercato.
Ritenuto che:
- al fine di migliorare la comprensibilità e la leggibilità della scheda di riepilogo dei corrispettivi per i clienti domestici, per garantire agli stessi la possibilità di scelta tra i diversi fornitori e le diverse offerte disponibili, nella massima trasparenza, sia necessario modificare l'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 110/07, prevedendo che il riquadro "Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte" riporti:
- nella colonna C, la stima della minore spesa annua in euro, preceduta dal segno algebrico (-), nel caso in cui la stima della spesa annua in base all'offerta risulti inferiore alla stima della spesa annua in base alle condizioni economiche di riferimento definite dall'Autorità, o la stima della maggior spesa annua in euro, preceduta dal segno algebrico (+), nel caso in cui la stima della spesa annua in base all'offerta risulti superiore alla stima della spesa annua in base alle condizioni economiche di riferimento definite dall'Autorità;
- nella colonna D, la variazione percentuale della spesa annua, preceduta dal segno algebrico (-) nel caso in cui la stima della spesa annua in base all'offerta risulti inferiore alla stima della spesa annua in base alle condizioni economiche di riferimento definite dall'Autorità o la stima della maggior spesa annua in euro, preceduta dal segno algebrico (+), nel caso in cui la stima della spesa annua in base all'offerta risulti superiore alla stima della spesa annua in base alle condizioni economiche di riferimento definite dall'Autorità;
- sia pertanto opportuno modificare la scheda di riepilogo dei corrispettivi per i clienti finali domestici, di cui all'Allegato 2 alla deliberazione n. 110/07, in conformità a quanto riportato al punto precedente;
- sia necessario prevedere che ciascun riquadro riferito ad una specifica tipologia contrattuale debba contenere il confronto fra le condizioni economiche di riferimento definite dall'Autorità ed una sola offerta contrattuale e che quindi, nel caso in cui, aderendo ad un'offerta, il cliente possa scegliere tra un prezzo monorario o multiorario, ferme restando tutte le altre condizioni dell'offerta, debbano essere predisposti due diversi riquadri o schede di riepilogo, uno per ciascuna tipologia di prezzo offerto;
- sia necessario stabilire che, nel caso di offerte riferite ai clienti domestici che prevedano corrispettivi differenziati per fasce orarie, la scheda di confronto riporti, in calce al riquadro e con caratteri analoghi a quelli utilizzati nel riquadro stesso, la percentuale dei consumi per fascia oraria che garantisce l'indifferenza della spesa rispetto ad un'analoga offerta monoraria;
- al fine di rendere maggiormente confrontabili le offerte proposte dai venditori di gas naturale, sia necessario modificare il Codice di condotta commerciale per la vendita di gas, prevedendo che i corrispettivi dovuti in proporzione al consumo di gas, debbano essere indicati in euro per metro cubo utilizzando, qualora sia previsto l'adeguamento su base territoriale del corrispettivo medesimo al contenuto energetico del gas fornito, un valore del Potere Calorifico Superiore del gas pari a 38,52 MJ/mc e un coefficiente M di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica uguale a 1;
- sia opportuno prevedere che:
- gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti idonei debbano provvedere all'adeguamento delle schede di riepilogo dei corrispettivi per i clienti finali domestici a quanto stabilito dal presente provvedimento contestualmente all'aggiornamento dei valori delle condizioni economiche di riferimento definite dall'Autorità per il trimestre aprile-giugno 2008, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, dell'Allegato A alla deliberazione n. 110/07;
- le modifiche al Codice di condotta commerciale per la vendita di gas entrino in vigore a far data dal 1° aprile 2008.
Ritenuto inoltre che:
- in relazione alle criticità riscontrate e segnalate dai clienti finali e dalle loro Associazioni circa l'applicazione dei Codici di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas, nonché all'evoluzione del mercato della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, sia necessario avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad apportare ulteriori integrazioni e modifiche ai Codici di condotta commerciale di cui alle deliberazioni n. 126/04 e n. 105/06 e ad estendere gli strumenti di confrontabilità anche al settore del gas
DELIBERA
- di modificare l'Allegato A alla deliberazione n. 110/07 come segue:
- all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) nella colonna C, la stima della minore spesa annua in euro, preceduta dal segno algebrico (-) nel caso in cui la stima della spesa annua in base all'offerta risulti inferiore alla stima della spesa annua in base alle condizioni economiche di riferimento definite dall'Autorità, o la stima della maggior spesa annua in euro, preceduta dal segno algebrico (+), nel caso in cui la stima della spesa annua in base all'offerta risulti superiore alla stima della spesa annua in base alle condizioni economiche di riferimento definite dall'Autorità"; - all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:
"d) nella colonna D, la variazione percentuale della spesa annua, preceduta dal segno algebrico (-) nel caso in cui la stima della spesa annua in base all'offerta risulti inferiore alla stima della spesa annua in base alle condizioni economiche di riferimento definite dall'Autorità, o preceduta dal segno algebrico (+), nel caso in cui la stima della spesa annua in base all'offerta risulti superiore alla stima della spesa annua in base alle condizioni economiche di riferimento definite dall'Autorità."; - all'articolo 4, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:
"4.5bis Nel caso di offerte che prevedano, per il cliente, la possibilità di scegliere tra prezzi monorari e multiorari, devono essere predisposti diversi riquadri, uno per ciascuna tipologia di prezzo. È facoltà dell'esercente riportare sulla medesima scheda i riquadri relativi alle diverse tipologie di prezzo o predisporre schede distinte per le diverse tipologie di prezzo. In calce al riquadro relativo al prezzo multiorario, deve essere riportata, con caratteri analoghi a quelli utilizzati nel riquadro, la percentuale dei consumi per fascia oraria che garantisce l'indifferenza della spesa rispetto al prezzo monorario";
- all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- di prevedere che le schede di riepilogo dei corrispettivi per i clienti finali domestici debbano essere adeguate a quanto stabilito dal presente provvedimento da parte degli esercenti contestualmente all'aggiornamento dei valori delle condizioni economiche di riferimento definite dall'Autorità per il trimestre aprile-giugno 2008, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, dell'Allegato A alla deliberazione n. 110/07;
- di modificare, a decorrere dal 1° aprile 2008 l'Allegato A alla deliberazione n. 126/04 come segue:
- all'articolo 6, comma 1, lettera b) le parole "centesimi di euro per metro cubo" sono sostituite dalle parole "euro per metro cubo";
- all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la lettera:
"e) qualora sia previsto l'adeguamento su base territoriale dei corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di gas di cui al punto b) al contenuto energetico del gas fornito, deve essere utilizzato un valore del Potere Calorifico Superiore del gas pari a 38,52 MJ/mc e un coefficiente M di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica uguale a 1";
- di sostituire l'Allegato 2 alla deliberazione n. 110/07, con la scheda di riepilogo dei corrispettivi per i clienti finali domestici allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
- di pubblicare, a seguire, l'Allegato A e l'Allegato 2 alla deliberazione n. 110/07 e l'Allegato A alla deliberazione n. 126/04 sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), con le modifiche e le integrazioni risultanti dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
- di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti di modifica e integrazione al Codice di condotta commerciale per la vendita di gas di cui alla deliberazione n. 126/04, al Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica di cui alla deliberazione n. 105/06 e per l'estensione al settore del gas degli strumenti di confrontabili già individuati per il settore elettrico, all'uopo ampliando i compiti del Gruppo di lavoro istituito con determinazione del Direttore generale dell'Autorità 29 giugno 2006, n. 26/06;
- di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte in materia di modifiche e integrazioni ai Codici di condotta commerciale per la vendita di gas e di energia elettrica e alle schede di riepilogo dei corrispettivi di cui alla deliberazione n. 110/07;
- di dare mandato al Direttore Generale e al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità per i seguiti di rispettiva competenza;
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
18 marzo 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis
Allegati: