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Data pubblicazione: 09 aprile 2008

Delibera 17 marzo 2008

VIS 31/08

Avvio di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati S.p.A. in materia di dati di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 marzo 2008

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l' Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 maggio 2007, n. 103/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • le "istruzioni tecniche per la corretta registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica (rev. Maggio 2005)" predisposte dagli Uffici dell'Autorità ed inviate a tutti gli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica con più di 5.000 clienti finali con nota 12 maggio 2005 (prot. PB/M05/2007/dcqs).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 4/04 l'Autorità ha approvato il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica";
  • l'art. 4 della deliberazione di cui al punto precedente impone alle imprese distributrici di tenere un registro delle interruzioni, anche su supporto informatico, riportante i dati indicati nei commi 4.2, 4.3 e 4.4 rispettivamente per le interruzioni lunghe, brevi e transitorie;
  • il comma 4.6 della stessa deliberazione prevede che ai fini della classificazione delle interruzioni in lunghe, brevi e transitorie, l'impresa distributrice adotta i seguenti criteri:
    1. criterio di utenza, in forza del quale qualora per una stessa interruzione alcuni clienti siano disalimentati per meno di 3 minuti e altri per più di 3 minuti, l'impresa distributrice considera una interruzione breve per il primo gruppo di clienti e una interruzione lunga per il secondo (comma 4.6, lett. a);
    2. criterio di accorpamento con la durata netta, in forza del quale qualora due o più interruzioni lunghe o brevi che interessano lo stesso cliente finale per la stessa causa e per la stessa origine si susseguano l'una dall'altra entro 3 minuti, queste vengono accorpate in un'unica interruzione, avente durata pari alla somma delle durate delle interruzioni considerate separatamente, al netto dei tempi di rialimentazione intercorsi tra l'una e l'altra (comma 4.6, lett. b);
    3. criterio di unicità della causa e dell'origine, in forza del quale l'impresa distributrice identifica ogni interruzione con una sola causa o origine e, nel caso in cui durante l'interruzione vengano a mutare la causa, l'origine o entrambe, registra un'interruzione separata, se questa ha durata superiore a cinque minuti a decorrere dall'istante di modifica della causa o dell'origine, altrimenti considera un'unica interruzione avente la causa e l'origine iniziale (comma 4.6, lett. c);
  • il registro delle interruzioni deve riportare, per le interruzioni lunghe e brevi, tra gli altri dati:
    • la causa dell'interruzione (commi 4.2, lett. c) e 4.3, lett. b);
    • la data, l'ora e il minuto di inizio dell'interruzione (comma 4.2, lett. d) e 4.3 lett. c), la data, l'ora e il minuto di fine delle interruzione per tutti i clienti coinvolti (comma 4.2. lett. k) e 4.3, lett. g) e solo per quelle lunghe anche la durata dell'interruzione per ogni gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato e il numero di clienti di ogni gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato distinto per grado di concentrazione (comma 4.2, lett. j);
    • il numero dei clienti BT coinvolti nell'interruzione distinti per grado di concentrazione ai sensi dei commi 4.2 lett. i) e 4.3, lett. f);
  • con riguardo alle "cause delle interruzioni" l'art. 7 della deliberazione n. 4/04 impone agli operatori di documentare e registrare le cause delle interruzioni imputandole a:
    1. cause di forza maggiore, intese come: eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale, eventi naturali eccezionali per i quali siano stati superati i dati climatici di progetto previsti dalle norme tecniche, scioperi;
    2. cause esterne, intese come: guasti provocati da clienti, danni provocati da terzi quali furti, incendi, contatti fortuiti o danneggiamenti di conduttori provocati da terzi, mancata alimentazione da interconnessione con altri esercenti, atti di autorità pubblica;
    3. altre cause, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate, anche con riferimento alle interruzioni non localizzate;
  • l'art. 3, comma 3.1, prevede che l'impresa distributrice effettui la registrazione automatica delle interruzioni mediante un sistema di telecontrollo o altra strumentazione ai fini della individuazione del momento iniziale, finale e della durata dell'interruzione, dati che devono essere annotati sul registro delle interruzioni ai sensi dell'art. 4 della deliberazione n. 4/04;
  • ai fini dell'individuazione del numero di "clienti BT coinvolti nelle interruzioni", l'art. 11 della deliberazione n. 4/04 prevede che, qualora manchi l'esatta attribuzione del numero di clienti BT per ogni trasformatore MT/BT e per ogni linea BT, l'impresa distributrice stimi il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione come pari al prodotto tra il numero di trasformatori MT/BT o di linee o fasi BT disalimentati e il numero medio di clienti BT per trasformatore MT/BT o per linea BT, quest'ultimo "calcolato all'inizio di ogni anno in ciascun comune o frazione serviti e per ciascun grado di concentrazione";
  • con la deliberazione n. 103/07 l'Autorità ha approvato per l'anno 2007 un programma di 11 ispezioni nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica, tra cui ACSM S.p.A., in materia di dati di continuità del servizio relativi all'anno 2006;
  • in attuazione del programma sopra richiamato, in data 18 e 19 settembre 2007 è stata effettuata congiuntamente da personale degli Uffici dell'Autorità e da militari della Guardia di Finanza, presso la sede legale di ACSM S.p.A., un'ispezione volta ad acquisire elementi documentali e informativi sui dati di continuità del servizio relativamente all'anno 2006;
  • nel corso dell'ispezione di cui al punto precedente sono state verificate n. 3 interruzioni lunghe su un totale di n. 11 (identificate con i numeri 11, 77, 83) e n. 2 interruzioni brevi (identificate con i numeri 78 e 79), tutte con origine sulla rete a media tensione;
  • la verifica di tali interruzioni ha evidenziato una non corretta registrazione delle interruzioni ai sensi dell'art. 4 della deliberazione n. 4/04, ed in particolare:
    1. la non correttezza della annotazioni sul registro delle interruzioni relativamente alla causa dell'interruzione, alla sua durata e al numero di clienti BT coinvolti;
    2. l'erroneità dell'attribuzione della causa dell'interruzione per quattro delle cinque interruzioni verificate (quelle identificate dai codici nn. 11, 77, 78, 79);
    3. in particolare, le interruzioni identificate dai codici 11 e 77 - originariamente verificatesi su una linea a media tensione (rispettivamente, sugli "elementi rete": Boal de le mole e Centrale Castelpietra_linea Imer) per causa esterna e quindi correttamente attribuite a tale causa - hanno determinato, per mancato intervento selettivo delle protezioni, due ulteriori interruzioni del servizio su un'altra parte di rete (rispettivamente, sugli elementi di rete: Zivartaghe e Centrale castelpietra_trasf). Queste ultime interruzioni, registrate dall'esercente come parte rispettivamente delle interruzioni identificate dai codici nn. 11 e 77 e quindi attribuite a "causa esterna", dovevano invece essere registrate con codici separati ed attribuite ad "altre cause", così come risulta dalle "istruzioni tecniche";
    4. l'interruzione identificata con il numero 78 come una interruzione breve erroneamente attribuita a "causa esterna" doveva essere invece accorpata alla quota di interruzione lunga erroneamente individuata dall'esercente con il numero 77 ed erroneamente attribuita a "cause esterne" di cui al punto precedente; il mancato utilizzo del criterio di accorpamento ha determinato la registrazione di due interruzioni separate, una lunga (quella erroneamente attribuita a causa esterne di cui al punto precedente) ed una breve (individuata dall'esercente con il numero 78 ed erroneamente attribuita a causa esterna), in luogo di un'unica interruzione lunga da attribuirsi ad "altre cause";
    5. l'interruzione identificata con il numero 79 è stata erroneamente registrata come derivante da "causa esterna", mentre doveva essere registrata come "altre cause" perché derivante dallo stesso guasto che aveva generato l'interruzione di cui al punto precedente;
    6. la non corrispondenza, peraltro ammessa dallo stesso esercente, delle indicazioni contenute nel registro delle interruzioni con i tabulati di telecontrollo, pur avendo ACSM S.p.A. dichiarato di utilizzare il sistema di telecontrollo per individuare l'istante di inizio e fine dell'interruzione;
    7. con particolare riguardo all'indicazione del numero di clienti BT coinvolti dall'interruzione, prescritta dal comma 4.2, lett. i) per le interruzioni lunghe e dal comma 4.3, lett. f) per le interruzioni brevi, nel corso della visita ispettiva ACSM S.p.A. ha dichiarato che il numero medio di utenti per trasformatori MT/BT e per linea BT è calcolato a livello di ambito anziché per comune o frazione di comune come prescritto dall'art. 11.2. lett. a) e b), ultima parte. Questa circostanza, da un lato, rende meno significativo, e comunque non rispondente ai criteri indicati al comma 11.2 ella deliberazione n. 4/04, il calcolo della stima dei clienti BT coinvolti dall'interruzione e, dall'altro, importa un erroneo calcolo degli indicatori di continuità del servizio in violazione di quanto previsto all'art. 15 della deliberazione n. 4/04.

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti di ACSM S.p.A, di un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria formale nei confronti della società ACSM S.p.A., per accertare la violazione della disposizione di cui all'articolo 4, commi 4.2 e 4.3 della deliberazione n. 4/04 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  2. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. di fissare in 90 (novanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
  4. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
  6. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  8. di notificare il presente provvedimento alla società ACSM S.p.A., con sede legale in Fiera di Primiero (TN), in via A. Guardagnini n. 31;
  9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

17 marzo 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis