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Data pubblicazione: 27 maggio 2008

Determina 26 maggio 2008

026/08

Avvio di un gruppo di coordinamento con le associazioni dei consumatori per la raccolta di segnalazioni tempestive di comportamenti diffusi degli esercenti nei confronti dei clienti finali, istanze relative a problematiche generali e proposte di interventi migliorativi della regolazione per un rafforzamento della tutela dei consumatori

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Premesso che:

  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 maggio 2008, GOP 28/08 (di seguito: deliberazione GOP 28/08) prevede, tra l'altro, che l'Autorità istituisca un Gruppo di coordinamento con le Associazioni dei consumatori finalizzato a raccogliere segnalazioni tempestive di comportamenti diffusi degli esercenti nei confronti dei clienti finali, istanze relative a problematiche generali e proposte di interventi migliorativi della regolazione per un rafforzamento della tutela dei consumatori;
  • la deliberazione GOP 28/08 prevede altresì che tale Gruppo di coordinamento:
    1. sia avviato e disciplinato con successiva determinazione del Direttore Generale dell'Autorità;
    2. coinvolga le Associazioni dei consumatori in rappresentanza dei clienti domestici e non domestici.

Considerato che:

  • l'individuazione di istanze diffuse e la verifica del buon funzionamento degli strumenti di tutela introdotti richiede di acquisire il contributo delle Associazioni dei consumatori in rappresentanza dei clienti finali domestici e non domestici mediante l'istituzione di un Gruppo di coordinamento;
  • per garantire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, può rendersi altresì necessaria l'eventuale convocazioni di altri soggetti che possano fornire uno specifico contributo.

DETERMINA

  1. Di avviare un Gruppo di coordinamento attraverso il quale raccogliere segnalazioni tempestive di comportamenti diffusi degli esercenti, istanze relative a problematiche generali e proposte di interventi migliorativi della regolazione per un rafforzamento della tutela dei consumatori anche sulla base di oggettivi riscontri documentati.
  2. Di attribuire la responsabilità del Gruppo di coordinamento al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità che ne dovrà assicurare anche l'ordinario funzionamento.
  3. Di disporre che il Gruppo di coordinamento sia composto, oltre che dal Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, dal Responsabile dell'Unità Informazione e Tutela dei Consumatori della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, dal Direttore dello Sportello del Consumatore, dal Responsabile dell'Unità Reclami dello Sportello, dal Responsabile del Call Center dello Sportello, da n. 3 membri designati dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti e da n. 2 membri a rotazione annuale in rappresentanza dei clienti di energia non domestici designati dalle seguenti associazioni di categoria:
    1. Confindustria, Viale dell'Astronomia, 30 - 00184 Roma;
    2. Confartigianato, Via di San Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma;
    3. Confapi, Via della Colonna Antonina 52 - 00156 Roma;
    4. Confcommercio, Piazza G. Belli, 2 - 00153 Roma;
    5. Confagricoltura, C.so Vittorio Emanuele II, 00186 Roma;
    6. CNA, Via G. A. Guattani, 13 - 00161 Roma;
    7. Confesercenti, Via Nazionale, 60 - 00184 Roma.
  4. Di prevedere che, nella fase iniziale di attività del Gruppo di coordinamento e nelle more delle designazioni da parte del CNCU, le Associazioni aderenti al CNCU possano indicare rappresentanti nel Gruppo di coordinamento qualora ogni rappresentante sia indicato da almeno 3 Associazioni.
  5. Di prevedere che il Gruppo di coordinamento si riunisca con periodicità indicativamente bimestrale, affrontando uno o più temi specifici individuati nella riunione precedente, ovvero a seguito di richiesta motivata di almeno due membri in rappresentanza di almeno due categorie.
  6. Di riconoscere al responsabile del Gruppo di coordinamento, anche su richiesta di singoli membri, la facoltà di convocare ulteriori soggetti che possano fornire il proprio contributo, qualora ciò fosse ritenuto opportuno in ragione degli interessi coinvolti o di particolare problematiche che dovessero emergere.
  7. Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

 

 

Milano, 26 maggio 2008
Il Direttore Generale
Roberto Malaman


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