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Data pubblicazione: 03 giugno 2008

Delibera 26 febbraio 2008

GOP 16/08

Determinazione della misura del contributo, per l'anno 2008, per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 23 agosto 2004 n. 239;
  • la legge 30 dicembre 2004 n. 312 (di seguito: legge n. 312/04);
  • la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266/05);
  • la legge 23 febbraio 2006 n. 51;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2004, n. 254/04, come successivamente modificata ed integrata, con la quale l'Autorità ha approvato il proprio Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2007, n. 143/07 (di seguito: deliberazione n. 143/07), con la quale l'Autorità ha definito, in via generale, le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità stessa;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2007 che rende esecutiva la suddetta deliberazione n. 143/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2007, n. 340/07, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1^ gennaio 2008 - 31 dicembre 2008.

Considerato che :

  • il comma 38 dell'articolo 2 della legge n. 481/95, come modificato dal comma 68 bis dell'articolo 1 della legge n. 266/05 stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede unicamente mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente;
  • l'Autorità, ai sensi della predetta disposizione, può determinare variazioni nella misura della contribuzione entro il sopra richiamato limite dell'uno per mille con la procedura disciplinata dal comma 65, dell'articolo 1, della legge n. 266/05;
  • il predetto comma 65 stabilisce che la deliberazione dell'Autorità con cui si determina la misura della contribuzione deve essere sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento; decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, la suddetta deliberazione diviene esecutiva;
  • il comma 40 dell'articolo 2 della legge n. 481/95, come modificato dal comma 24 dell'articolo 18 della legge 312/04, prevede che le somme versate dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, relative al contributo, affluiscano direttamente al bilancio dell'Autorità;
  • il Bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 ha previsto entrate per euro 39.000.000 (trentanovemilioni di euro), stimate tenendo conto del gettito conseguito nell'anno precedente sulla base della aliquota del contributo, confermata negli ultimi quattro anni dall'Autorità nella misura dello 0,3 per mille.

Ritenuto che:

  • la misura del contributo, una volta definita, determini l'ammontare dei versamenti in favore dell'Autorità da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e costituisca l'unica fonte di entrata dell'Autorità stessa per far fronte ai propri oneri di funzionamento;
  • la misura del contributo per l'anno 2008 debba essere riferita da ciascun soggetto operante nei settori dell'energia elettrica e del gas ai ricavi risultanti dal bilancio approvato relativamente all'esercizio 2007;
  • sia opportuno confermare anche per l'anno 2008, in ragione dell'ammontare dei versamenti conseguiti nell'anno 2007, nonché del fabbisogno di spesa per l'anno 2008 risultante dal relativo bilancio di previsione dell'Autorità, l'aliquota di contribuzione nella misura dello 0,3 per mille;
  • sia opportuno confermare un'unica forma di versamento del contributo 2007 tramite bonifico effettuato su apposito conto corrente intestato all'Autorità, i cui dati saranno comunicati sul sito internet dell'Autorità stessa, nonché tutte le altre indicazioni e modalità di contribuzione di carattere generale di cui alla deliberazione n. 143/07, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2007

DELIBERA

  1. di confermare, per l'anno 2008, nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2007, l'entità del contributo dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas da effettuarsi secondo le indicazioni e le modalità di cui alla deliberazione 22 giugno 2007 n. 143/07 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
  2. di disporre che tale contributo sia versato entro il 31 luglio 2008 tramite bonifico bancario effettuato su apposito conto corrente intestato all'Autorità, i cui estremi saranno indicati sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  3. di disporre che entro il 15 settembre 2008 i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas inviino all'Autorità apposita dichiarazione, autocertificata ai sensi di legge dal legale rappresentante, conforme al modello che sarà reso disponibile dall'Autorità sul proprio sito internet (www.autorita.energia.it);
  4. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione di cui al combinato disposto dei commi 65 e 68 bis, dell'articolo 1, della legge n. 266/05;
  5. di pubblicare la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

26 febbraio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis