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Data pubblicazione: 15 febbraio 2008

Delibera 12 febbraio 2008

ARG/gas 14/08

Modifiche e integrazioni dell'articolo 6 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03, in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 febbraio 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 240/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 277/07 (di seguito: deliberazione n. 277/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 346/07 (di seguito: deliberazione n. 346/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 347/07.

Considerato che:

  • l'articolo 6 della deliberazione n. 138/03 definisce i criteri per la determinazione della componente trasporto delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale che gli esercenti l'attività di vendita applicano ai clienti finali di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 207/02, come integrato e modificato dall'articolo 2 della deliberazione n. 138/03 e dall'articolo 6 della deliberazione n. 134/06;
  • con la deliberazione n. 277/07, l'Autorità ha istituito con decorrenza 1 gennaio 2008 il corrispettivo unitario variabile CVI come maggiorazione della tariffa di trasporto di cui alla deliberazione n. 166/05, ai fini della contribuzione al contenimento dei consumi di gas naturale;
  • con la deliberazione n. 346/07, l'Autorità ha modificato la formula relativa al QTVK di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 138/03, inserendo il corrispettivo CVI.

Ritenuto che:

  • sia necessario adeguare il testo dell'articolo 6 della deliberazione n. 138/03 alle disposizioni delle deliberazioni n. 277/07 e n. 346/07 in materia di contribuzione al contenimento dei consumi di gas;
  • sia necessario pubblicare il testo della deliberazione n. 138/03 come risultante dalle modifiche apportate con la presente deliberazione

DELIBERA

  1. di modificare l'articolo 6, comma 2, della deliberazione n. 138/03:
    • sostituendo l'espressione "dove, ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 166/05" con "dove, ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità n. 166/05 e n. 277/07";
    • aggiungendo, dopo l'espressione "CVP è il corrispettivo integrativo unitario variabile del trasporto;", l'espressione "CVI è il corrispettivo unitario variabile del trasporto per la contribuzione al contenimento dei consumi di gas;";
  2. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
  3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), il testo della deliberazione n. 138/03 come risultante dalle modifiche apportate con la presente deliberazione.

12 febbraio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis