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Data pubblicazione: 17 marzo 2008

Delibera 10 marzo 2008

VIS 12/08

Avvio di un'istruttoria formale per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. per violazione di disposizioni in materia di erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 marzo 2008

Visti:

  • l'articolo 2, comma 12, lettera n) e l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2007, n. 290/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, VIS 8/08.

Considerato che:

  • l'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99 impone alle imprese distributrici di energia elettrica l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi ed oneri;
  • l'Allegato A alla deliberazione n. 281/05 stabilisce le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV (altissima, alta e media tensione);
  • l'articolo 1, comma 1.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05 definisce "la soluzione tecnica minima per la connessione" come la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
  • l'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05 prevede che il gestore della rete pubblichi e trasmetta all'Autorità le modalità e le condizioni contrattuali di erogazione del servizio di connessione, che, tra l'altro, devono contenere:
    • le modalità e i tempi di risposta del gestore di rete alla richiesta di connessione (comma 3.2, lettera b);
    • le modalità e i tempi in base ai quali il gestore di rete si impegna, per le azioni di propria competenza, a realizzare gli impianti di rete per la connessione (comma 3.2, lettera e);
    • le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici (comma 3.2., lettera f);
  • l'articolo 5, comma 5.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05 impone al gestore della rete, cui viene presentata la richiesta di connessione alle infrastrutture di reti elettriche, di proporre al soggetto richiedente una soluzione tecnica minima per la connessione dell'impianto, conformemente alle modalità e alle condizioni contrattuali di cui all'articolo 3 della deliberazione;
  • l'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05 prevede che la soluzione tecnica minima generale:
    • comprenda la descrizione dell'impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui all'articolo 3 (comma 8.2, lettera a);
    • comprenda la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione (comma 8.2, lettera b);
    • sia accompagnata da un documento che indichi i tempi di realizzazione degli interventi di cui al comma 8.2, lettere a e b, al netto dei tempi necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni (comma 8.3, lettera b);
  • l'articolo 14, comma 14.1, dell'Allegato A alla suddetta deliberazione stabilisce che in caso di superamento dei tempi di realizzazione degli impianti e degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a e b, il gestore della rete responsabile del ritardo versi al soggetto richiedente un importo pari al prodotto tra il corrispettivo di connessione e il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al tempo di realizzazione, secondo le modalità descritte dalle lettere a, b e c del medesimo comma;
  • il comma 14.4 del medesimo articolo, inoltre, impone al gestore della rete, nello svolgimento delle attività relative all'erogazione del servizio di connessione, di gestire prioritariamente le richieste di connessione per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
  • l'Allegato A alla deliberazione n. 89/07 definisce le condizioni tecniche ed economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con tensione nominale minore o uguale a 1 kV (bassa tensione);
  • l'articolo 4, comma 4.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07 prevede che, in seguito a richiesta di connessione ai sensi dell'articolo 3, il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari, al massimo, a 20 giorni lavorativi;
  • il comma 4.8 del medesimo articolo, prescrive che il tempo di realizzazione della connessione sia pari, al massimo, a 30 giorni lavorativi, nel caso di lavori semplici, e pari, al massimo, a 120 giorni lavorativi, nel caso di lavori complessi;
  • l'articolo 9, comma 9.2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07 impone all'impresa distributrice di corrispondere al soggetto che effettua la richiesta di connessione un indennizzo automatico pari a 60 euro, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui al comma 4.3, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi;
  • il comma 9.3 del medesimo articolo impone all'impresa distributrice di corrispondere al soggetto responsabile della connessione, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al maggior valore tra l'1% del totale del corrispettivo di connessione, determinato ai sensi dell'articolo 7, e 5 euro per ogni giorno di ritardo della realizzazione della connessione, fino ad un massimo di 180 giorni, qualora la realizzazione della connessione non avvenga nei tempi previsti dall'articolo 4, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi.

Considerato che:

  • con deliberazione n. 290/07, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva sulle modalità e sui tempi di erogazione del servizio di connessione alle reti degli impianti di generazione di energia elettrica, con particolare riguardo agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, da parte delle imprese distributrici;
  • in attuazione della deliberazione n. 290/07, la Direzione Mercati ha richiesto informazioni relative al servizio di connessione alle imprese distributrici aventi un bacino di utenza maggiore di 500.000 clienti: Enel Distribuzione S.p.A., Acea Distribuzione S.p.A., AEM Torino Distribuzione S.p.A., AEM Elettricità S.p.A. ed ASM Brescia S.p.A.;
  • con deliberazione VIS n. 8/08, ed allegata Relazione, è stata chiusa la suddetta istruttoria conoscitiva;
  • nella suddetta Relazione sono esposte le informazioni trasmesse da Enel Produzione e le segnalazioni delle associazioni di settore e degli altri operatori attivi nella produzione, da cui risulta quanto segue:
    • per quanto riguarda il servizio di connessione alle reti elettriche in bassa tensione, nel periodo di monitoraggio 13 aprile 2007 - 31 ottobre 2007, Enel Distribuzione:
      1. in contrasto con l'articolo 4.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07, ha trasmesso, oltre il termine massimo, 857 preventivi, su un totale di 4.025 preventivi trasmessi;
      2. in contrasto con l'articolo 9.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07, non ha corrisposto l'indennizzo automatico per 269 preventivi trasmessi in ritardo;
      3. in contrasto con l'articolo 4.8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07, ha realizzato, oltre il termine massimo, 144 connessioni, su un totale di 1621 connessioni;
      4. in contrasto con l'articolo 9.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07, non ha corrisposto l'indennizzo automatico per 91 connessioni realizzate in ritardo;
    • per quanto riguarda il servizio di connessione in alta e media tensione, nel periodo di monitoraggio 22 maggio 2006 - 31 ottobre 2007, Enel Distribuzione:
      1. in contrasto con le modalità e le condizioni contrattuali adottate dal gestore ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05, ha trasmesso, oltre il termine massimo, 236 soluzioni tecniche minime generali su 614 inviate (di cui 206 sono le soluzioni tecniche minime, trasmesse in ritardo, per la connessione di impianti di produzione da fonti rinnovabili);
      2. in contrasto con l'articolo 8.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05, ha realizzato, oltre il termine massimo, 8 connessioni su un totale di 54 connessioni (di cui 7 sono le connessioni, realizzate in ritardo per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili);
  • inoltre, in contrasto con gli articoli 1.1, 5.3 e 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05, Enel Distribuzione non ha osservato i criteri di economicità, razionalità e necessarietà nell'individuazione e nella predisposizione della soluzione tecnica minima per la connessione; in particolare, dalle segnalazioni pervenute, risulta che, in alcuni casi, Enel Distribuzione:
    • non avrebbe consentito la connessione alla rete esistente nel punto più vicino al punto di consegna indicato dal richiedente;
    • avrebbe rifiutato, senza adeguata motivazione, richieste di connessione alla rete in media tensione;
    • avrebbe condizionato la connessione dell'impianto alla realizzazione, a carico del richiedente, di infrastrutture di rete estremamente complesse e onerose.

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. di un'istruttoria formale:
    1. per l'accertamento delle violazioni degli articoli 4.3, 4.8, 9.2 e 9.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07 e degli articoli 3 e 8.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05 e per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
    2. per l'accertamento della violazione dei diritti degli utenti di cui agli articoli 1.1, 5.3 e 8 dell'Allegato A della deliberazione n. 281/05 e per l'adozione di un ordine di cessazione della condotta lesiva del diritto degli utenti ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria formale nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. per:
    1. accertare la violazione degli articoli 4.3, 4.8, 9.2 e 9.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 89/07 e degli articoli 3 e 8.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05, nei termini descritti in motivazione, ai fini dell'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
    2. accertare la violazione del diritto degli utenti di cui agli articoli 1.1, 5.3 e 8 dell'Allegato A della deliberazione n. 281/05, nei termini descritti in motivazione, e conseguentemente ordinare la cessazione delle condotte lesive ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  2. di comunicare che il responsabile del procedimento è, quanto ai profili sanzionatori, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. di attribuire la responsabilità del procedimento, quanto ai profili prescrittivi, al Direttore della Direzione Legislativo e Legale, con il necessario supporto della Direzione Mercati;
  4. di fissare in 180 (centoottanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione della presente deliberazione;
  5. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 4;
  6. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  7. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione dei documenti o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  8. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e della data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  9. di notificare il presente provvedimento ad Enel Distribuzione S.p.A., via Ombrone, 2 00198 Roma
  10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

10 marzo 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis