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Data pubblicazione: 04 marzo 2008

Delibera 28 febbraio 2008

VIS 9/08

Avvio di un'istruttoria formale nei confronti della società Edison S.p.A., per la violazione delle disposizioni sulle modalità economiche delle offerte di cessione delle aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 febbraio 2008

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • l'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, come integrato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) 12 luglio 2007;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2007, n. 326/07.

Considerato che:

  • al fine di "accrescere gli scambi sul mercato del gas naturale nonché di facilitare l'accesso dei piccoli e medi operatori", l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 7/07 ha imposto, ai titolari di concessioni di coltivazione del gas naturale, l'obbligo di cedere presso il mercato regolamentato del gas, di cui alle deliberazioni n. 137/02 e n. 22/04, le aliquote del prodotto della coltivazione dovute allo Stato, a partire da quelle dovute per l'anno 2006;
  • l'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto-legge ha previsto che le modalità delle cessioni sono disciplinate dal MSE, sentita l'Autorità; tale disciplina è stata adottata con decreto 12 luglio 2007;
  • l'articolo 1, comma 4, del predetto decreto ministeriale prevede che l'Autorità disciplini le modalità economiche dell'offerta delle aliquote oggetto di cessione secondo principi trasparenti e non discriminatori, sottraendo tale profilo alla disponibilità dell'impresa di coltivazione;
  • l'Autorità, con deliberazione n. 326/07, ha adottato la predetta disciplina limitatamente alle cessioni delle aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato per l'anno 2006; tale provvedimento, in particolare, ha previsto che le aliquote, distinte per lotti, fossero:
    1. offerte nell'ambito di una procedura concorsuale ad evidenza pubblica (articolo 3), aperta a tutti i soggetti abilitati ad operare presso il mercato regolamentato del gas di cui alla deliberazione n. 22/04 (articolo 4);
    2. assegnate secondo "l'ordine di merito delle offerte stilato in base a valori decrescenti del corrispettivo offerto per l'acquisto del lotto""il corrispettivo di assegnazione, pagato per ciascun lotto dal soggetto assegnatario è pari al corrispettivo dell'ultima offerta accettata in ciascuna assegnazione" (articolo 6: c.d. criterio del prezzo marginale);
  • inoltre, la stessa deliberazione n. 326/07 ha previsto che ciascuna impresa di coltivazione tenuta all'obbligo di cessione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 7/07, indicasse nel dettaglio le modalità di svolgimento della procedura di cui alla precedente lettera (a), pubblicandole sul proprio sito internet entro il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2008 (articolo 5);
  • dalla documentazione pubblicata dalla società Edison S.p.A. risulta che detta società ha previsto che le offerte dovessero "indicare, pena l'esclusione dalla procedura [&] un corrispettivo economico non inferiore a 7,658 Euro/Gj" (articolo 5);
  • la previsione di un prezzo minimo delle offerte si pone in modo del tutto arbitrario in contrasto con la deliberazione n. 326/07 in quanto:
    • non rientra tra le condizioni economiche definite dall'Autorità e sottratte alla disponibilità delle imprese di coltivazione;
    • contrasta con i criteri economici di formulazione e selezione delle offerte definiti nella suddetta deliberazione;
    • si tratta di una condizione sostanzialmente elusiva dell'obbligo di cessione in quanto, aumentando il rischio di gas invenduto e rendendo più onerosa la partecipazione per gli operatori di piccola e media dimensione, incide sulla formazione delle condizioni economiche di offerta in modo antitetico alle finalità perseguite dalla suddetta deliberazione e dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 7/07;
  • infatti, con nota del 25 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 2154) Edison ha comunicato all'Autorità che, dei sei lotti offerti, tre sono rimasti invenduti.

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti di Edison, di un'istruttoria formale per l'accertamento della violazione sopra indicata e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria formale nei confronti della società Edison S.p.A. per l'accertamento della violazione della deliberazione n. 326/07 nei termini descritti in motivazione e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/05;
  2. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione della presente deliberazione;
  4. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  6. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  8. di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società Edison S.p.A., con sede Foro Buonaparte 31, 20121 Milano;
  9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

28 febbraio 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis


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