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Data pubblicazione: 29 febbraio 2008

Delibera 26 febbraio 2008

VIS 7/08

Diffida ai gestori di rete ad adempiere alle disposizioni in materia di comunicazione delle misure di energia elettrica per la valorizzazione degli incentivi agli impianti fotovoltaici

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 febbraio 2008

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007 (di seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 settembre 2005, n. 188/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 188/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 28/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2006, n. 40/06;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione n. 88/07);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07 (di seguito: deliberazione n. 90/07);
  • la lettera inviata dal Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. (di seguito: il GSE) all'Autorità in data 5 febbraio 2008, prot. Autorità n. 3408 del 7 febbraio 2008, (di seguito: nota del 5 febbraio 2008).

Considerato che:

  • l'articolo 2, comma 1, della deliberazione n. 188/05 individua il GSE come soggetto erogatore delle tariffe incentivanti di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, definito anche "soggetto attuatore";
  • l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, individua il GSE come soggetto attuatore anche per il sistema di incentivi definito dal medesimo decreto;
  • l'articolo 3bis, commi 2 e 3.3, della deliberazione n. 188/05, prevede che la misura della produzione di energia elettrica degli impianti fotovoltaici, incentivata ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005, sia comunicata con cadenza mensile dal gestore di rete cui l'impianto è collegato al soggetto attuatore;
  • l'articolo 5, comma 5, della deliberazione n. 28/06, stabilisce che l'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'impianto del produttore trasmetta al GSE tutti i dati di misura necessari per la valorizzazione degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2005;
  • ai sensi del combinato disposto dall'articolo 6, comma 9 e dall'articolo 7, comma 12, i dati di cui al precedente alinea devono essere trasmessi anche al produttore e a Terna entro il 25 febbraio di ogni anno, con riferimento all'anno precedente;
  • l'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 88/07, stabilisce che il responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW è il gestore di rete a cui l'impianto è connesso;
  • l'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 90/07, stabilisce che il responsabile, ai sensi della deliberazione n. 88/07, del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta trasmetta mensilmente al soggetto attuatore la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta relative al mese precedente, secondo modalità definite dal medesimo soggetto attuatore;
  • con la nota del 5 febbraio 2008, il GSE ha portato a conoscenza dell'Autorità alcuni dati circa l'attuazione, da parte dei gestori di rete, dell'obbligo di trasmissione delle misure dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici, per gli anni 2006 e 2007;
  • dai dati trasmessi dal GSE, risulta che numerosi gestori di rete non abbiano ancora comunicato al GSE le misure della produzione di energia elettrica necessarie per la valorizzazione degli incentivi disposti dal decreto ministriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 per gli anni 2006 e 2007.

Considerato inoltre, che:

  • può accadere che una quota delle misure rilevate possa risultare inesatta e quindi necessiti di essere successivamente rettificata;
  • ai fini del presente provvedimento, la quota accettabile di misure inesatte non debba comunque superare il 5% delle misure complessivamente rilevate.

Ritenuto necessario:

  • diffidare i gestori di rete che non hanno ancora ottemperato, in tutto o in parte, agli obblighi di comunicazione delle misure previsti dalle deliberazioni n. 188/05, n. 28/06 e n. 90/07, a trasmettere al GSE le misure mancanti entro il 14 marzo 2008;
  • prevedere che il mancato rispetto della diffida costituisca elemento di valutazione ai fini della determinazione di eventuali misure sanzionatorie;
  • assicurarsi che le misure trasmesse entro il termine di cui al precedente alinea siano esatte, in quantità congrua rispetto ad un tasso medio di correzione del 5%;
  • prevedere che l'invio, entro il termine previsto, di misure non corrette in percentuale superiore al 5% delle misure complessivamente inviate costituisca inadempimento alla diffida

DELIBERA

  1. di diffidare i gestori di rete che non hanno ancora ottemperato, in tutto o in parte, agli obblighi di comunicazione delle misure di energia elettrica previsti dalle deliberazioni n. 188/05, n. 28/06 e n. 90/07, a trasmettere al GSE le misure mancanti entro il 14 marzo 2008;
  2. di prevedere che il mancato rispetto della diffida di cui al punto 1 costituisca elemento di valutazione ai fini della determinazione di eventuali misure sanzionatorie;
  3. di prevedere che l'invio, entro il termine previsto al punto 1, di misure non corrette in percentuale superiore al 5% delle misure complessivamente inviate costituisca inadempimento alla diffida di cui al medesimo punto 1;
  4. di prevedere che, decorso il termine di cui al punto 1 e, in seguito, con cadenza trimestrale, il GSE trasmetta all'Autorità un resoconto aggiornato relativo ai dati di misura trasmessi dai gestori di rete;
  5. di trasmettere il presente provvedimento al GSE e ai gestori di rete interessati;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

 

26 febbraio 2008
Presidente: Alessandro Ortis