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Data pubblicazione: 16 aprile 2008

Delibera 14 aprile 2008

EEN 5/08

Approvazione del Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica cui all'articolo 4, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 345/07 e all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 aprile 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e successive modifiche e integrazioni;
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" e successive modifiche e integrazioni;
  • il decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 aprile 2005, n. 67/05 recante approvazione delle "Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica";
  • la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 345/07 (di seguito: deliberazione n. 345/07);
  • la comunicazione della società Gestore del mercato elettrico S.p.A. (di seguito: GME) del 21 gennaio 2008 (prot. Autorità 0001959 del 24 gennaio 2008) di trasmissione della proposta di un Regolamento del Registro delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica;
  • le comunicazioni della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità al GME del 13 febbraio 2008 (prot. Autorità 0003949) e del 20 marzo 2008 (prot. Autorità 0008087);
  • la comunicazione del GME del 27 marzo 2008 (prot. Autorità 009093 del 31 marzo 2008).

Considerato che:

  • l'articolo 4, commi 1 e 3, della deliberazione n. 345/07 prevede che il GME sottoponga all'Autorità, per approvazione, una proposta di regolamento avente ad oggetto le modalità procedurali e gli strumenti operativi per la registrazione dei prezzi di scambio dei titoli di efficienza energetica attraverso contrattazione bilaterale e predisponga le necessarie e conseguenti integrazioni alla piattaforma informatica che presiede al funzionamento del Registro dei titoli di efficienza energetica;
  • l'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che il GME organizzi, d'intesa con l'Autorità, un sistema per l'effettuazione delle contrattazioni di cui all'art. 10, comma 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, che registri quantità e prezzi degli scambi;
  • ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni, il GME emette i titoli di efficienza energetica di cui ai medesimi decreti (di seguito: TEE) e che, per ottemperare a tale compito, il GME organizza e gestisce il Registro dei titoli di efficienza energetica (di seguito: Registro TEE);
  • il GME, con comunicazione del 21 gennaio 2008, ha trasmesso alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità la proposta di un "Regolamento del Registro delle transazioni bilaterali";
  • la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, con comunicazione del 13 febbraio 2008, ha chiesto ai competenti uffici del GME la disponibilità ad un incontro di approfondimento, finalizzato alla definizione del Regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, della deliberazione n. 345/07 e a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, e che tale incontro si è tenuto il giorno 4 marzo 2008;
  • tenuto conto di quanto discusso nell'incontro di cui al precedente alinea, la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità ha elaborato il testo del "Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei TEE", che ha inviato agli uffici del GME con comunicazione del 20 marzo 2008, richiedendone la condivisione e chiedendo conferma del completamento delle modifiche concordate alla piattaforma informatica che presiede al funzionamento del Registro TEE, necessarie per consentire la registrazione dei prezzi delle transazioni bilaterali secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 345/07;
  • il GME, con comunicazione 27 marzo 2008, ha espresso condivisione del testo del Regolamento di cui al precedente alinea ed ha inviato alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità la "Guida per l'utente del Registro TEE" ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento;
  • a seguito della comunicazione di cui al precedente alinea è stato possibile verificare che il GME ha predisposto le modifiche alla piattaforma informatica del Registro TEE, necessarie per la registrazione delle transazioni bilaterali.

Ritenuto di:

  • approvare lo schema di "Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali di TEE" di cui all'Allegato A, ai fini della sua entrata in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della deliberazione n. 345/07;
  • prevedere che il GME disponga e aggiorni con regolarità un "Elenco degli operatori iscritti al Registro TEE", nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, contenente almeno:
    1. il codice dell'operatore;
    2. il cognome ed il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale;
    3. il luogo di residenza e il luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero la sede legale;
    4. la tipologia del soggetto (ovvero: distributore di energia elettrica, distributore di gas naturale, società di servizi energetici registrata presso l'Autorità, società controllata da un distributore di energia elettrica o di gas naturale, soggetto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d) dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni, altro);
    5. il codice fiscale;
    6. la partita IVA;
    7. il recapito telefonico;
    8. il numero di telefacsimile;
    9. l'indirizzo e-mail;
    10. il soggetto/i cui fare riferimento per eventuali comunicazioni ed il relativo recapito;
    11. lo stato dell'operatore;
    12. il codice del conto proprietà;
  • prevedere che il GME pubblichi sul proprio sito internet, relativamente agli operatori iscritti al Registro TEE, i seguenti dati e informazioni:
    1. il cognome ed il nome, ovvero la denominazione o ragione sociale;
    2. il luogo di residenza ovvero la sede legale;
  • notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al GME per i seguiti di propria competenza

DELIBERA

  1. di approvare lo schema di "Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali di TEE" allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), ai fini della sua entrata in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della deliberazione n. 345/07;
  2. di prevedere che il GME disponga e aggiorni con regolarità un "Elenco degli operatori iscritti al Registro TEE", nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, contenente almeno:
    1. il codice dell'operatore;

    2. il cognome ed il nome, ovvero la denominazione o la ragione sociale;

    3. il luogo di residenza e il luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero la sede legale;

    4. la tipologia del soggetto (ovvero: distributore di energia elettrica, distributore di gas naturale, società di servizi energetici registrata presso l'Autorità, società controllata da un distributore di energia elettrica o di gas naturale, soggetto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d) dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni, altro);

    5. il codice fiscale;

    6. la partita IVA;

    7. il recapito telefonico;

    8. il numero di telefacsimile;

    9. l'indirizzo e-mail;

    10. il soggetto/i cui fare riferimento per eventuali comunicazioni ed il relativo recapito;

    11. lo stato dell'operatore;

    12. il codice del conto proprietà;

  3. di prevedere che il GME pubblichi sul proprio sito internet, relativamente agli operatori iscritti al Registro TEE, i seguenti dati e informazioni:
    1. il cognome ed il nome, ovvero la denominazione o ragione sociale;

    2. il luogo di residenza ovvero la sede legale;

  4. di notificare il presente provvedimento al GME, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, per i seguiti di propria competenza;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

14 aprile 2008
Presidente: Alessandro Ortis

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