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Data pubblicazione: 07 febbraio 2008

Delibera 04 febbraio 2008

VIS 2/08

Avvio di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del Comune di Castiglione di Sicilia (CT), per la violazione di disposizioni in materia tariffaria

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 febbraio 2008

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 luglio 1996, come modificato dalle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 settembre 2005, n. 202/05 e 22 settembre 2006, n. 203/06;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT per il primo periodo di regolazione);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: TIT per il secondo periodo di regolazione);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04;
  • le deliberazioni dell'Autorità 13 dicembre 2004, n. 212/04 e 23 dicembre 2005, n. 287/05;
  • le deliberazioni dell'Autorità 30 marzo 2005, n. 54/05, 28 giugno 2005, n. 133/05 e 28 settembre 2005, n. 201/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2006, n. 61/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06.

Considerato che:

  • con il TIT per il primo periodo di regolazione e, con effetto dall'1 febbraio 2004, con il TIT per il secondo periodo di regolazione, l'Autorità ha definito, tra l'altro, il regime tariffario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nonché le condizioni per l'erogazione del servizio medesimo; e che in particolare:
  • il comma 22.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione impone a ciascuna impresa distributrice di offrire alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) ad f), del TIT medesimo, una tariffa composta dalle seguenti componenti tariffarie: (a) componente CCA; (b) componente COV1; (c) componente COV3; (d) componente UC1, e componente UC5; il valore delle componenti COV1 e COV3 è fissato nella tabella 9 di cui all'allegato n. 1 al Testo integrato, ed è aggiornato annualmente dall'Autorità;
  • i valori della componente CCA per il quarto trimestre 2005 sono fissati, tra l'altro, nella tabella 5.2 richiamata dal comma 4.4 della deliberazione n. 201/05;
  • i valori della componente CCA per il secondo trimestre 2006 sono fissati, tra l'altro, nella tabella 3.2 richiamata dal comma 2.3 della deliberazione n. 61/06;
  • il comma 39.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione impone a ciascuna impresa distributrice di applicare alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) ad f), del TIT medesimo, una tariffa composta dalle componenti tariffarie MIS1 e MIS3;
  • il comma 1.1. del TIT per il secondo periodo di regolazione definisce come componente MCT la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh, per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 368;
  • con deliberazioni n. 212/04 e n. 287/05, l'Autorità ha approvato, rispettivamente per gli anni 2005 e 2006, le opzioni tariffarie proposte dalla società Enel Distribuzione S.p.A (di seguito: Enel Distribuzione), e, in particolare, l'opzione tariffaria speciale per il servizio di distribuzione denominata "Bioraria BT" ed identificata con il codice "SB2";
  • i valori delle componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/KWh e in centesimi di euro/punto di prelievo per anno da applicare ai clienti del mercato vincolato nel quarto trimestre 2005, erano fissati, tra l'altro, nelle tabelle 2.1 e 26 richiamate, rispettivamente, dai commi 2.1 e 6.1 della deliberazione n. 135/04, nelle tabelle 9 e 18 richiamate, rispettivamente, dai commi 22.1, lettera b) e 39.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione, nella tabella 5.2 richiamata dal comma 4.4 della deliberazione n. 201/05, nella tabella 8 allegata alla deliberazione n. 133/05, cui fa rinvio il comma 4.6 della deliberazione n. 201/05, nella tabella 11.2 allegata alla deliberazione n. 54/05, cui fa rinvio il comma 4.7 della deliberazione n. 201/05;
  • i valori delle componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/KWh e in centesimi di euro/punto di prelievo per anno da applicare ai clienti del mercato vincolato nel secondo trimestre 2006, erano fissati, tra l'altro nelle tabelle 2.1 e 26 richiamate, rispettivamente, dai commi 2.1 e 6.1 della deliberazione n. 202/05, nelle tabelle 9 e 18 richiamate, rispettivamente, dai commi 22.1, lettera b) e 39.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione, nella tabella 3.2 richiamata dal comma 2.3 della deliberazione n. 61/06, nelle tabelle 6.1 e 6.2 richiamate dal comma 2.5 della deliberazione medesima;
  • il comma 1.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione definisce come potenza impegnata: (i) la potenza contrattualmente impegnata, per i clienti finali con potenza disponibile fino a 37,5 kW, per i quali alla data dell'1 gennaio 2000 non erano installati misuratori in grado di registrare la potenza massima prelevata; (ii) il valore massimo della potenza prelevata nell'anno, per tutti gli altri clienti finali;
  • il comma 10.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione stabilisce che la tariffa TV2, con riferimento ai contratti appartenenti a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) ad f), del TIT medesimo, è costituita dalle componenti tariffarie α1 α2 α3, determinate secondo le formule matematiche contenute nello stesso comma 10.1; che la tariffa TV2 è definita, per l'anno 2005, sulla base degli elementi fissati nella tabella 3 richiamata dal comma 2.2 della deliberazione n. 135/04 e, per l'anno 2006, sulla base degli elementi fissati nella tabella 3 richiamata dal comma 2.2 della deliberazione n. 202/05;
  • il comma 4.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione pone in capo alle imprese distributrici l'obbligo di proporre all'Autorità, entro il 15 ottobre di ciascun anno, le opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori, che intende offrire alle attuali o potenziali controparti nell'anno successivo; e che tale obbligo riproduce, salvo per quanto riguarda la cadenza temporale, quello già previsto dal comma 4.1 del TIT per il primo periodo di regolazione;
  • il comma 13.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione prevede che ciascuna impresa distributrice con meno di 5000 clienti connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre 2003, in alternativa alla presentazione della proposta delle opzioni tariffarie di cui al precedente alinea, possa richiedere all'Autorità di essere autorizzata ad adottare il regime tariffario semplificato per il servizio di distribuzione;
  • il comma 13.2 del TIT per il secondo periodo di regolazione dispone che ciascuna impresa distributrice autorizzata dall'Autorità ad adottare il regime tariffario semplificato applica, alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), del TIT medesimo, ubicate nel proprio ambito di competenza, corrispettivi per il servizio di distribuzione pari alla tariffa TV2 di cui al comma 10.1;
  • il comma 57.3 del TIT per il secondo periodo di regolazione pone in capo alle imprese distributrici ammesse al regime tariffario semplificato l'obbligo di versare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio), entro sessanta giorni dal termine di ciascunbimestre, il gettito derivante dall'applicazione delle componenti tariffarie di cui alcomma 13.4 del TIT nel bimestre medesimo;
  • con le deliberazioni n. 202/05 e n. 203/06, l'Autorità ha aggiornato, rispettivamente per gli anni 2006 e 2007, i contributi di allacciamento e i diritti fissi di cui al Capitolo I del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 luglio 1996;
  • il comma 6.3, lettera b), del TIT per il primo periodo di regolazione individua le singole voci di ricavo che compongono la totalità dei ricavi ammessi ai fini della verifica del rispetto del vincolo V1;
  • il comma 42.13 del TIT per il secondo periodo di regolazione stabilisce che, ai fini della perequazione, il riconoscimento della destinazione di consumi di energia elettrica ad uso proprio della trasmissione avviene dietro specifica autocertificazione da parte del soggetto esercente il servizio di trasmissione;
  • il comma 48.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione prevede che, ai fini del calcolo dell'ammontare di perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3, l'impresa distributrice debba dichiarare i quantitativi di energia elettrica consumata nell'anno di riferimento dai clienti finali ai quali sono state applicate le tariffe D2 e D3 ovvero le opzioni ulteriori domestiche di cui all'articolo 25 del TIT;
  • per il periodo 1 febbraio 2004 - 31 dicembre 2007, il Comune di Castiglione di Sicilia (CT), esercente il servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel relativo territorio comunale, è stato ammesso al regime tariffario semplificato di cui al comma 13.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione;
  • con nota n. 000195 - Settore Elettrico - datata 31 gennaio 2007, la Cassa conguaglio, ai sensi del comma 59.7 del TIT per il secondo periodo di regolazione, ha disposto un accertamento nei confronti del Comune di Castiglione di Sicilia;
  • il suddetto accertamento, effettuato ad opera di funzionari dell'Autorità e della Cassa conguaglio, è stato volto all'individuazione delle cause relative all'elevata differenza tra i flussi energetici entranti nella rete comunale di distribuzione e i quantitativi di energia elettrica ceduti all'utenza finale connessa (c.d. "perdite"), nonché alla verifica della corretta applicazione della disciplina tariffaria;
  • in particolare per quanto riguarda la verifica del rispetto dell'articolato sistema normativo di cui alla disciplina tariffaria, si è resa necessaria una ulteriore e complessa attività di valutazione da parte degli Uffici dell'Autorità, che, a tal fine, hanno dovuto procedere anche all'acquisizione di ulteriori documenti e informazioni;
  • dalla documentazione e dalle informazioni complessivamente acquisite, nonché dalle fatture esaminate a campione, è emerso che il Comune di Castiglione di Sicilia:
    1. in relazione alla tipologia di contratto di cui al comma 2.2, lettera c), del TIT per il secondo periodo di regolazione:
      1. durante l'anno 2005, ha omesso di fatturare ai clienti finali la componente tariffaria COV1, prevista dal comma 22.1, lettera b), del TIT per il secondo periodo di regolazione;
      2. durante l'anno 2006, ha omesso di fatturare la suddetta componente tariffaria COV1, nonché la componente MIS1 di cui al comma 39.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione;
      3. durante l'anno 2005, ha omesso di fatturare la componente tariffaria MCT di cui al comma 1.1. del TIT per il secondo periodo di regolazione;
    2. in relazione alla tipologia di contratto di cui al comma 2.2, lettera c), del TIT per il secondo periodo di regolazione, ha applicato ad un cliente finale, negli anni 2005 e 2006, anziché l'opzione tariffaria TV2 di cui al comma 10.1 del TIT medesimo, l'opzione tariffaria bioraria identificata con il codice SB2, approvata dall'Autorità con deliberazioni n. 212/04 e 287/05 in riferimento ad Enel Distribuzione; ciò che contrasta con il comma 13.2 del TIT per il secondo periodo di regolazione;
    3. in relazione al punto di prelievo a cui ha applicato l'opzione identificata con il sopra richiamato codice SB2:
      1. nelle fatture relative ai consumi dei mesi di ottobre e novembre 2005, ha attribuito alla quota energia e alla quota fissa esposte nelle fatture medesime un valore diverso da quello che avrebbe dovuto risultare sommando correttamente tutte le componenti tariffarie, espresse in centesimi di euro/KWh e in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, quali previste dal TIT per il secondo periodo di regolazione; tali valori risultavano fissati nelle tabelle 2.1 e 26 richiamate, rispettivamente, dai commi 2.1 e 6.1 della deliberazione n. 135/04, nelle tabelle 9 e 18 richiamate, rispettivamente, dai commi 22.1, lettera b) e 39.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione, nella tabella 5.2 richiamata dal comma 4.4 della deliberazione n. 201/05, nella tabella 8 allegata alla deliberazione n. 133/05, cui fa rinvio il comma 4.6 della deliberazione n. 201/05, nella tabella 11.2 allegata alla deliberazione n. 54/05, cui fa rinvio il comma 4.7 della deliberazione n. 201/05;
      2. nella fattura relativa ai consumi del mese di maggio 2006, ha attribuito alla quota energia e alla quota fissa esposte nella fattura medesima un valore diverso da quello che avrebbe dovuto risultare sommando correttamente tutte le componenti tariffarie, espresse in centesimi di euro/KWh e in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, quali previste dal TIT per il secondo periodo di regolazione; tali valori risultavano fissati nelle tabelle 2.1 e 26 richiamate, rispettivamente, dai commi 2.1 e 6.1 della deliberazione n. 202/05, nelle tabelle 9 e 18 richiamate, rispettivamente, dai commi 22.1, lettera b) e 39.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione, nella tabella 3.2 richiamata dal comma 2.3 della deliberazione n. 61/06, nelle tabelle 6.1 e 6.2 richiamate dal comma 2.5 della deliberazione medesima;
      3. per i mesi di ottobre 2005, novembre 2005 e maggio 2006, nonostante abbia fatturato corrispettivi per prelievi di energia reattiva, non risulta aver versato alla Cassa conguaglio il gettito derivante dall'applicazione dei suddetti corrispettivi, come invece prescritto dal comma 57.3 del TIT per il secondo periodo di regolazione;
    4. in contrasto con quanto previsto dal comma 1.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione, nel periodo 1 febbraio 2004 - 16 febbraio 2007, ha applicato corrispettivi espressi in quota potenza sulla base della potenza contrattualmente impegnata, anziché sulla base del valore massimo della potenza prelevata, anche a clienti finali con potenza disponibile superiore a 37,5 kW;
    5. in sede di fatturazione dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi, nel periodo 1 gennaio 2006 - 16 febbraio 2007, ha fatturato corrispettivi comprendenti la voce "diritto di segreteria", non prevista dalle deliberazioni dell'Autorità n. 202/05 e n. 203/06, di modifica del Capitolo I del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 luglio 1996;
    6. in sede di autocertificazione resa ai fini della verifica del rispetto del vincolo V1 per gli anni 2002 e 2003, ha applicato criteri di calcolo dei ricavi ammessi in difformità rispetto alle modalità di calcolo previste dal comma 6.3, lettera b), del TIT per il primo periodo di regolazione;
    7. in contrasto con quanto disposto dal comma 42.13 del TIT per il secondo periodo di regolazione, per gli anni 2004 e 2005, ha omesso di predisporre la specifica autocertificazione comprovante la destinazione dei consumi di energia elettrica ad uso proprio della distribuzione;
    8. in sede di dichiarazioni rese nell'anno 2005 ai fini della perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3 di cui al comma 48.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione, ha dichiarato quantitativi di energia ceduta ai clienti finali difformi dai quantitativi che avrebbero dovuto risultare dalla corretta applicazione del medesimo comma 48.1;
    9. durante il periodo 22 dicembre 2001 - 16 febbraio 2007, pur essendo titolare di una rete di distribuzione composta anche da alcuni tratti di linea in media tensione, ha omesso di proporre opzioni tariffarie per le utenze in media tensione, potenziali controparti del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, e ciò in contrasto con quanto previsto dal comma 4.1 del TIT per il primo periodo di regolazione;
    10. durante il periodo 1 febbraio 2004 - 16 febbraio 2007, pur essendo titolare di una rete di distribuzione composta anche da alcuni tratti di linea in media tensione, e avendo adottato il regime tariffario semplificato per il servizio di distribuzione, ha omesso di richiedere l'applicazione del regime medesimo per le utenze in media tensione, potenziali controparti del servizio di distribuzione dell'energia elettrica; ciò in contrasto con quanto previsto dal comma 13.2 del TIT per il secondo periodo di regolazione.

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti del Comune di Castiglione di Sicilia, di un'istruttoria formale per l'accertamento delle violazioni sopra indicate e l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria formale nei confronti del Comune di Castiglione di Sicilia per l'accertamento e la sanzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/05, delle violazioni relative alle seguenti norme: commi 4.1 e 6.3, lettera b), del TIT per il primo periodo di regolazione; commi 1.1, 13.2, 22.1, lettera b), 39.1, 42.13 e 48.1, 57.3 del TIT per il secondo periodo di regolazione; tabelle 2.1 e 26 richiamate, rispettivamente, dai commi 2.1 e 6.1 della deliberazione n. 135/04, tabelle 9 e 18 richiamate, rispettivamente, dai commi 22.1, lettera b) e 39.1 del TIT per il secondo periodo di regolazione, tabella 5.2 richiamata dal comma 4.4 della deliberazione n. 201/05, tabella 8 allegata alla deliberazione n. 133/05, cui fa rinvio il comma 4.6 della deliberazione n. 201/05, tabella 11.2 allegata alla deliberazione n. 54/05, cui fa rinvio il comma 4.7 della deliberazione n. 201/05, tabelle 2.1 e 26 richiamate, rispettivamente, dai commi 2.1 e 6.1 della deliberazione n. 202/05, tabella 3.2 richiamata dal comma 2.3 della deliberazione n. 61/06, tabelle 6.1 e 6.2 richiamate dal comma 2.5 della deliberazione medesima; le deliberazioni dell'Autorità n. 202/05 e n. 203/06, di modifica del Capitolo I del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 luglio 1996;
  2. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione della presente deliberazione;
  4. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  6. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  8. di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Castiglione di Sicilia, con sede in piazza Lauria 1, Castiglione di Sicilia (Catania);
  9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

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