Data pubblicazione: 28 dicembre 2007
Delibera 27 dicembre 2007
Delibera/Provvedimento 342/07
Intimazione ad adempiere alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 marzo 2007, n. 83/07 di "Attuazione della Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità ai sensi della deliberazione 19 luglio 2006, n. 152/06"
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 dicembre 2007
Viste:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e in particolare l'articolo 2, comma 20, lettera c);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 luglio 2006, n. 152/06 (di seguito: deliberazione n. 152/06);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2006, n. 267/06;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2007, n. 83/07 (di seguito: deliberazione n. 83/07);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 210/07.
Considerato che:
- con deliberazione n. 152/06 l'Autorità ha approvato la Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità (di seguito: Direttiva) finalizzata a garantire ai clienti di cui all'art. 2, comma 2.1, della stessa - tramite le informazioni contenute in bolletta ed espresse in un linguaggio comune a tutti gli operatori - la possibilità di verificare la correttezza dei corrispettivi applicati e di valutare la convenienza delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite con il fornitore;
- i termini per l'entrata in vigore della Direttiva sono stati prorogati con deliberazione n. 267/06 che ha stabilito, tra l'altro, di prorogarne al 1° aprile 2007 il termine per l'entrata in vigore in relazione ai documenti di fatturazione dei clienti finali del mercato vincolato;
- con deliberazione n. 83/07 l'Autorità - anche preso atto di quanto rappresentato da Federutility, per alcune delle aziende associate, in merito alla possibilità di avvio a regime della fatturazione in piena conformità a quanto disposto dalla deliberazione n. 152/06 solo a far data dal 1° giugno 2007 - ha disposto:
- la proroga al 1° giugno 2007 del termine per l'entrata in vigore delle disposizioni relative al Quadro di dettaglio di cui alla Direttiva, in relazione ai documenti di fatturazione dei clienti finali del mercato vincolato;
- l'obbligo, per gli esercenti il servizio di distribuzione e di vendita o anche il solo servizio di vendita ai clienti del mercato vincolato, di far pervenire all'Autorità entro il 15 giugno 2007 la documentazione probante l'avvenuto adempimento della deliberazione n. 152/06 dal 1° aprile 2007 per quanto attiene al Quadro di sintesi e a tutte le altre disposizioni della citata Direttiva diverse da quelle relative al Quadro di dettaglio e dal 1° giugno 2007 per quanto attiene al Quadro di dettaglio;
- l'Autorità ha previsto altresì che l'inottemperanza all'obbligo di far pervenire all'Autorità la documentazione probante l'avvenuto adempimento della deliberazione n. 152/06 costituisca il presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- gli esercenti di cui all'Allegato A, pur avendo inviato una comunicazione agli uffici dell'Autorità in cui preannunciavano un adempimento ritardato e richiedevano una proroga, alla data odierna non hanno fatto seguito agli impegni preannunciati e non hanno fatto pervenire la documentazione necessaria a provare l'avvenuto adempimento alla deliberazione n. 152/06;
- l'obbligo di far pervenire all'Autorità la documentazione probante l'avvenuto adempimento della deliberazione n. 152/06 è comunque necessario e funzionale alla verifica, da parte dell'Autorità stessa, della corretta attuazione della Direttiva.
Ritenuto che sia opportuno:
- intimare agli esercenti di cui all'Allegato A di far pervenire all'Autorità, entro e non oltre il 31 gennaio 2008 la documentazione richiesta dal punto 3, lettere a) e b), della deliberazione n. 83/07 probante l'avvenuto adempimento alla deliberazione n. 152/06, con indicazione della data di avvenuto adeguamento
DELIBERA
- di intimare gli esercenti elencati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di far pervenire entro e non oltre il 31gennaio 2008 la documentazione richiesta dal punto 3, lettere a) e b), della deliberazione 30 marzo 2007, n. 83/07;
- di prevedere che l'inottemperanza a quanto disposto al precedente punto 1 costituisca presupposto per l'avvio di istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- di comunicare alle società riportate in Allegato A il presente provvedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.