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Data pubblicazione: 28 dicembre 2007

Delibera 27 dicembre 2007

Delibera/Provvedimento 341/07

Regolazione della qualità del servizio di trasmissione per il periodo di regolazione 2008-2011

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 dicembre 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481, e in particolare l'articolo 2, comma 12, lettere d)e), g) e h);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto ministeriale 22 dicembre 2000 recante approvazione della convenzione tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: DM 22 dicembre 2000);
  • il decreto legge 23 agosto 2003, n. 239, convertito in legge con modificazioni con la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04), e in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005 n. 203/05 (di seguito: deliberazione n. 203/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 39/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 49/06, recante verifica del Codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito: deliberazione n. 208/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 209/06 (di seguito: deliberazione n. 209/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, n. 172/07 (di seguito: deliberazione n. 172/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2007, n. 281/07 (di seguito: deliberazione n. 281/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: deliberazione n. 333/07) e, in particolare, l'Allegato A recante "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011" (di seguito: Testo integrato per il periodo 2008-2011);
  • il documento per la consultazione 4 aprile 2007 concernente "Opzioni per la regolazione della qualità dei servizi elettrici nel terzo periodo di regolazione (2008-2011)", Atto n. 16/07 (di seguito: primo documento per la consultazione);
  • il documento per la consultazione 2 agosto 2007 concernente "Proposte per la regolazione della qualità dei servizi elettrici nel III periodo di regolazione (2008-2011)", Atto n. 36/07 (di seguito: secondo documento per la consultazione);
  • il documento per la consultazione 30 novembre 2007 concernente "Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008 - 2011", Atto n. 47/07;
  • il documento per la consultazione 6 dicembre 2007 concernente "Schema di provvedimento per la regolazione incentivante della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 2008-2011", Atto n. 53/07 (di seguito: quarto documento per la consultazione);
  • le osservazioni dei soggetti interessati in relazione alle opzioni e proposte di regolazione della qualità del servizio di trasmissione, pervenute all'Autorità a seguito della pubblicazione del primo, del secondo e del quarto documento di consultazione diffusi nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 209/06 (di seguito richiamato come "procedimento in materia di regolazione della qualità dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione").

Considerato che:

  • il procedimento in materia di regolazione della qualità dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione si è svolto in parallelo all'analogo procedimento per le tariffe dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il medesimo periodo di regolazione, avviato con la deliberazione n. 208/06;
  • il procedimento sulla regolazione in materia di qualità dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione è stato inserito nella sperimentazione triennale dell'Analisi di impatto della regolazione (A.I.R.) avviata con la deliberazione n. 203/05;
  • nel rispetto di tale metodologia, gli obiettivi generali del procedimento sono stati indicati nella deliberazione n. 209/06 di avvio del medesimo e sono stati ulteriormente specificati nel primo documento per la consultazione; in particolare, per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica tali obiettivi sono così riassumibili:
    1. ridurre le disalimentazioni della rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN);
    2. prevenire e mitigare gli incidenti rilevanti (come definiti dall'articolo 35 dell'Allegato A alla deliberazione n. 250/04);
    3. allineare la regolazione della qualità tra trasmissione e distribuzione in alta tensione;
    4. valorizzare i servizi di mitigazione offerti dalle imprese distributrici;
    5. semplificare e stabilizzare le regole di registrazione delle interruzioni;
  • in attuazione della metodologia A.I.R., nel primo documento per la consultazione sono state presentate opzioni alternative di regolazione per i primi due tra gli obiettivi sopra indicati; per ciascuna opzione è stata condotta, attraverso un'analisi multi-criteri, una valutazione qualitativa preliminare e sono state sollecitati ai soggetti interessati osservazioni e elementi quantitativi per la scelta dell'opzione preferibile;
  • il processo di consultazione si è articolato in più fasi, corrispondenti ciascuna alla diffusione di distinti documenti per la consultazione e alla raccolta di osservazioni da parte dei soggetti interessati sulle proposte presentate dall'Autorità;
  • nel corso del processo di consultazione i soggetti interessati sono stati continuamente informati delle attività condotte e del piano di consultazione, pubblicato in appendice a ognuno dei documenti per la consultazione, periodicamente aggiornato in esito a ogni consultazione;
  • in esito a ogni fase di consultazione sono state valutate le opzioni alternative e riformulate le proposte iniziali tenendo conto delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati e tenendo altresì conto sia degli obiettivi del procedimento, sia della introduzione a partire dal 1° luglio 2009 di nuovi standard di continuità del servizio relativi alla durata massima del tempo di ripristino dell'alimentazione, applicabili anche alle interruzioni con origine all'interno del perimetro della RTN, come previsto dalla deliberazione n. 172/07 recante Direttiva per la tutela dei clienti finali di energia elettrica interessati da interruzioni prolungate o estese, le cui disposizioni sono confluite nel Testo integrato per il periodo 2008-2011;
  • per quanto riguarda in particolare gli obiettivi di ridurre le disalimentazioni della RTN e di prevenire e mitigare gli incidenti rilevanti, a seguito delle osservazioni pervenute in esito al primo documento per la consultazione, l'Autorità ha avanzato nel secondo documento per la consultazione una proposta integrata di regolazione incentivante di alcuni indicatori di qualità del servizio di trasmissione;
  • per quanto riguarda in particolare l'obiettivo di semplificare e stabilizzare gli obblighi di registrazione della continuità del servizio, l'Autorità ha emanato la deliberazione n. 281/07, modificando la soglia di identificazione degli incidenti rilevanti e richiedendo a Terna S.p.A. (di seguito: Terna) di presentare all'Autorità, entro il 31 gennaio 2008, le modifiche al Codice di rete, ivi incluso in particolare il documento A.54 allegato al medesimo Codice (di seguito: documento A.54), per adeguare le modalità di registrazione e statistica delle disalimentazioni sulla RTN alle disposizioni di detto provvedimento;
  • sulla base delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del primo e del secondo documento per la consultazione, l'Autorità ha prospettato nel quarto documento per la consultazione uno schema di provvedimento in merito alla regolazione della qualità del servizio di trasmissione per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: schema di provvedimento);
  • lo schema di provvedimento è ispirato a una logica di prima sperimentazione della regolazione incentivante della qualità del servizio di trasmissione ed è basato sui seguenti elementi principali:
    1. per quanto riguarda gli obiettivi di ridurre le disalimentazioni della RTN e di prevenire e mitigare gli incidenti rilevanti: introdurre un meccanismo di regolazione incentivante, basato sulla definizione di tre indicatori di qualità del servizio di trasmissione (Energia non servita di riferimentoNumero di disalimentazione per utente, Quota di utenti senza disalimentazioni, rilevati sia a livello dell'intera RTN sia a livello di singola Area operativa di Terna) e di un sistema di incentivi e penalità in relazione a livelli obiettivo fissati, per ciascun indicatore, tenendo conto dei livelli di qualità registrati negli ultimi anni e disponibili;
    2. per quanto riguarda l'obiettivo di allineare la regolazione della qualità tra trasmissione e distribuzione in alta tensione: estendere a Terna l'obbligo di contribuire, in quota parte proporzionale alle proprie responsabilità, alle penalità e indennizzi relativi agli standard individuali di continuità del servizio applicabili ai clienti alimentati in media e bassa tensione, in misura del tutto analoga all'estensione delle responsabilità delle imprese distributrici per le interruzioni, attribuibili a loro responsabilità, con origine sulle reti di distribuzione in alta tensione; inoltre, definire le modalità per il contributo di Terna al Fondo eventi eccezionali, come previsto dall'articolo 50, comma 50.3, del Testo integrato per il periodo 2008-2011;
    3. per quanto riguarda l'obiettivo di valorizzare i servizi di mitigazione offerti dalle imprese distributrici: da una parte, introdurre una remunerazione di tali servizi, basata sulla rilevazione della differenza tra l'energia non fornita "lorda" (valutata come prodotto tra il valore della potenza interrotta e la durata della disalimentazione) e l'energia non fornita "netta" valutata come previsto dal Codice di rete, a parità di carico di riferimento durante la durata di disalimentazione; dall'altra parte, prevedere che tale remunerazione a favore delle imprese distributrici sia attenuata o annullata in caso di non adeguata risposta alle richieste di Terna di esecuzione di manovre sugli impianti funzionali alla gestione della RTN, secondo modalità da definire nel corso dell'anno 2008 congiuntamente tra Terna e le imprese distributrici direttamente connesse alla RTN;
    4. per quanto riguarda l'obiettivo di semplificare e stabilizzare le regole di registrazione delle interruzioni: confermare le disposizioni di cui alla deliberazione n. 281/07 e valutare, attraverso i contributi dei soggetti partecipanti alla consultazioni, eventuali ulteriori semplificazioni delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 250/04;
  • l'Autorità ha ricevuto osservazioni da Terna, Enel, Federutility ed Exergia in relazione allo schema di provvedimento contenuto nel quarto documento per la consultazione; tali osservazioni esprimono una generale condivisione delle proposte dell'Autorità, salvo alcune proposte alternative, richieste di modifica e precisazioni che possono essere così sintetizzate:
    1. per quanto concerne gli obiettivi congiunti di ridurre le disalimentazioni della RTN e di prevenire e mitigare gli incidenti rilevanti, Terna ha formulato osservazioni in merito a:
      • l'opportunità di escludere provvisoriamente dal calcolo dell'energia non fornita i clienti AT non direttamente connessi alla RTN per le disalimentazioni aventi origine all'esterno del perimetro della RTN, in considerazione delle ridotte leve di miglioramento disponibili a Terna in relazione a impianti esterni al perimetro della RTN, per quanto ad essa funzionali, nonché della situazione venutasi a creare in relazione all'applicazione, dal 2007, dei limiti di portata nominale delle linee AT di proprietà delle imprese distributrici definiti dalla norma CEI 11-60, più stringenti rispetto ai criteri dettati dalla convenzione tipo di cui al DM 22 dicembre 2000, ciò potendo comportare la necessità di esercizio radiale di alcune linee di distribuzione primaria;
      • la possibilità di basare la regolazione incentivante non sull'indicatore Energia non fornita di riferimento bensì sull'indicatore Tempo medio di disalimentazione, definito dal Codice di rete come il rapporto tra l'energia non fornita e la potenza media del sistema nel periodo, in quanto tale indicatore non ha natura estensiva e pertanto le sue variazioni non sono influenzate dalle variazioni percentuali dell'energia trasmessa sulla RTN, attese in crescita di circa il 2% annuo per i prossimi anni;
      • la richiesta di attenuare i profili di miglioramento attesi per l'indicatore Energia non servita di riferimento (o per l'indicatore Tempo medio di disalimentazione qualora adottato in sostituzione) limitando i valori indicati nello schema di provvedimento che risulterebbero eccessivamente sfidanti;
      • la richiesta di evitare penalizzazioni a priori quali quelle che si determinerebbero nel 2009 per via dell'inclusione dell'anno 2007 nei calcoli del livello di partenza dell'indicatore Energia non servita di riferimento e per via dell'adozione della media triennale al fine di moderare la volatilità intrinseca di tale indicatore;
      • la richiesta di ridurre, rispetto a quanto prospettato in consultazione, l'ampiezza dei tetti massimi per incentivi e penalità per l'ultimo anno del periodo di regolazione in esame, in relazione al carattere innovativo e sperimentale della regolazione;
    2. per quanto concerne l'obiettivo di allineare la regolazione della qualità tra trasmissione e distribuzione in alta tensione:
      • Terna non ha formulato particolari osservazioni, suggerendo che l'Autorità conceda un termine congruo per apportare eventuali modifiche nel corso del 2008;
      • Federutility ha richiesto che l'Autorità definisca in maniera chiara ed esaustiva le modalità per il "ribaltamento" a Terna della quota parte di indennizzi erogati ai clienti o penalità eventualmente inflitte all'impresa distributrice per interruzioni non attribuibili ad essa;
    3. per quanto concerne l'obiettivo di valorizzare i servizi di mitigazione offerti dalle imprese distributrici:
      • Terna ha richiesto di precisare che il servizio di mitigazione è riferibile solo a impianti di trasformazione direttamente connessi alla RTN;
      • Enel e Federutility hanno ribadito l'opportunità di valorizzare i servizi di mitigazione, previo un confronto tecnico coordinato dall'Autorità e la definizione di regole precise in particolare per la definizione di mancati adempimenti di ordini di apertura e chiusura di linee AT attraverso sistemi di telecontrollo, anche sottoponendo a registrazione (anche vocale, per le comunicazioni verbali telefoniche) le comunicazioni operative tra i Centri di ripartizione e telecontrollo impianti di Terna e i Centri operativi delle imprese distributrici;
    4. per quanto concerne l'obiettivo di semplificare e stabilizzare le regole di registrazione delle interruzioni:
      • Enel e Federutility hanno espresso la necessità di rivedere le modalità di stima dell'energia non fornita, in modo da rendere possibile la stima dell'energia non fornita sia lorda che netta, ai fini dell'introduzione della valorizzazione dei servizi di mitigazione, anche includendo il riferimento a parametri relativi al numero di clienti progressivamente rialimentati.

Ritenuto che sia opportuno:

  • dare seguito alla proposta formulata nel quarto documento per la consultazione, tenendo conto e valutando attentamente le osservazioni formulate dai soggetti interessati e sopra sintetizzate negli aspetti principali;
  • confermare le proposte formulate nel quarto documento per la consultazione o rivederne alcuni aspetti, in relazione alle argomentazioni prodotte dai soggetti interessati partecipanti alla terza consultazione, come di seguito specificato:
    1. per quanto concerne gli obiettivi congiunti di ridurre le disalimentazioni della RTN e di prevenire e mitigare gli incidenti rilevanti, in accoglimento di alcune delle proposte formulate da Terna:
      • escludere provvisoriamente, per il solo periodo di regolazione, gli utenti non direttamente connessi alla RTN dal calcolo dell'energia non fornita in occasione di disalimentazioni aventi origine all'esterno del perimetro della RTN;
      • mantenere l'indicatore Energia non fornita di riferimento quale indicatore a base della regolazione incentivante, attenuando leggermente il profilo di miglioramento minimo previsto dai livelli obiettivo rispetto a quanto previsto nello schema di provvedimento;
      • applicare la verifica dei livelli obiettivo a partire dal 2010, in modo che anche per l'indicatore Energia non fornita di riferimento sia disponibile un valore del livello effettivo computato come media triennale di livelli annuali tutti successivi all'entrata in vigore del presente provvedimento;
      • limitare al 2% il tetto massimo per gli incentivi e all'1,5% il tetto massimo per le penalità in considerazione della natura sperimentale e innovativa della regolazione incentivante della qualità del servizio di trasmissione;
    2. per quanto concerne i restanti obiettivi, confermare le proposte avanzate nello schema di provvedimento contenuto nel quarto documento per la consultazione;
  • abrogare alcune disposizioni della deliberazione n. 250/04 in tema di livelli attesi di qualità del servizio di trasmissione che non hanno più ragione di essere a seguito dell'introduzione delle disposizioni di cui al presente provvedimento;
  • in virtù della portata innovativa e sperimentale della regolazione della qualità del servizio di trasmissione definita con il presente provvedimento, prorogare al 31 marzo 2008 il termine di cui al punto 4 della deliberazione n. 281/07 entro il quale Terna deve presentare all'Autorità le modifiche al Codice di rete, ivi incluso in particolare il documento A.54 allegato al medesimo Codice;
  • dare mandato al Direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio affinché provveda a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento, in particolare attraverso un confronto tecnico tra Terna e imprese distributrici per le necessarie implementazioni del Documento A.54 allegato al Codice di rete, fatte salve le disposizioni già impartite con la deliberazione n. 281/07, interessando altresì il Comitato elettrotecnico italiano per quanto concerne l'applicazione della norma CEI 11-60 in merito alla portata nominale delle linee esercite in alta tensione, allo scopo di precisare alcuni aspetti operativi della medesima norma in modo che vengano verificate, e nel caso risolte, eventuali incongruenze con le disposizioni di cui alla convenzione tipo approvata con DM 22 dicembre 2000;
  • di modificare il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 333/07 per definire le modalità di contribuzione di Terna al Fondo per eventi eccezionali, nonché per rettificare alcuni errori materiali individuati nel medesimo Testo integrato successivamente alla sua pubblicazione

DELIBERA

  1. di approvare le disposizioni in materia di regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008 - 2011, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
  2. di abrogare i commi 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.6 e 33.7 dell'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04 e successive modificazioni e integrazioni;
  3. di prorogare al 31 marzo 2008 il termine di cui al punto 4 della deliberazione n. 281/07 entro il quale Terna deve presentare all'Autorità le modifiche al Codice di rete, ivi incluso in particolare il documento A.54 allegato al medesimo Codice, per adeguare le modalità di registrazione e statistica delle disalimentazioni sulla rete di trasmissione nazionale alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 281/07, tenendo altresì conto delle disposizioni di cui al presente provvedimento;
  4. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità affinché provveda, fatte salve le disposizioni già impartite con la deliberazione n. 281/07 in tema di Istruzioni tecniche, all'attuazione e al monitoraggio delle disposizioni di cui all'Allegato A del presente provvedimento, con il coinvolgimento di Terna e delle imprese distributrici direttamente connesse alla RTN, anche proponendo all'Autorità uno o più provvedimenti per l'aggiornamento del medesimo Allegato A sulla base degli esiti del predetto monitoraggio, e altresì verifichi con il Comitato elettrotecnico italiano eventuali incongruenze tra la norma CEI 11-60 in merito alla portata nominale delle linee esercite in alta tensione e le disposizioni di cui alla Convenzione tipo approvata con DM 22 dicembre 2000;
  5. di modificare l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, anche per rettificare alcuni errori materiali rinvenuti dopo la pubblicazione, e di pubblicare sul sito internet dell'Autorità detto Allegato come risultante dalle seguenti modifiche e integrazioni:
    1. il comma 50.3 è sostituito dal seguente:
      "50.3 Entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dal 2009, Terna versa al Fondo un contributo pari al prodotto dell'energia non fornita relativa alla parte di disalimentazioni dell'anno precedente con durata in eccesso a 2 ore, per un'aliquota pari a 10.000 euro/MWh. Ai fini di tale conteggio:
      a) non sono conteggiate le disalimentazioni attribuite a cause di forza maggiore, a cause esterne o a cause di insufficienza di risorse di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 250/04;
      b) la durata della singola interruzione, ai fini della verifica del superamento della soglia di 2 ore, è valutata al netto di eventuali posticipi e sospensioni delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza."
    2. al comma 34.9, sostituire le parole "quota parte di ogni penalità P di cui al comma 34.5" con le parole "quota parte di ogni penalità P di cui al comma 34.2";
    3. al termine dell'articolo 32, comma 32.1, lettera g), dopo le parole "carico dell'impresa distributrice" sono aggiunte le parole «nonché le interruzioni aventi origine "sistema elettrico" ai sensi del precedente comma 6.1, lettera a)» dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07;
    4. nella Tabella 4 della Parte I, sostituire le prime tre colonne con le omologhe colonne della Tabella 5.
  6. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Allegati:

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