Data pubblicazione: 21 dicembre 2008
Delibera 18 dicembre 2007
Delibera/Provvedimento 327/07
Modifica dell'articolo 8 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 31 luglio 2006, n. 168/06
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 18 dicembre 2007
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04), in particolare l'articolo 1, commi 17, 18, e 20;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ( di seguito: l'Autorità) 31 luglio 2006, n. 168/06 (di seguito: deliberazione n. 168/06).
Considerato che:
- l'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04 ha stabilito che i soggetti che investono nella realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione o in significativi potenziamenti delle capacità di rigassificazione esistenti possano richiedere un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi e che tale esenzione è accordata caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, dal Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito: il Ministero), previo parere dell'Autorità.
- l'articolo 1, comma 20, della legge n. 239/04 prevede che il Ministero stabilisca i criteri di efficienza, economicità e sicurezza in base ai quali l'Autorità definisce le procedure per l'allocazione della quota non oggetto di esenzione della capacità di detti terminali; e che il Ministero ha definito i citati criteri con l'articolo 6 del decreto 28 aprile 2006 ed in particolare:
- ha previsto che la capacità di rigassificazione sia allocata prioritariamente per periodi compresi fra cinque e dieci anni, ed ove parte della capacità non fosse stata assegnata per periodi fino a cinque anni
- ha definito un ordine di merito fra i richiedenti da applicare nel caso in cui la capacità richiesta sia superiore a quella disponibile;
- con la deliberazione n. 168/06 l'Autorità ha definito le procedure per l'allocazione della quota non oggetto di esenzione sopra richiamate, relativamente ai terminali per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto 28 aprile 2006, risulti rilasciata una esenzione, prevedendo che:
- la capacità di rigassificazione sia conferita prioritariamente per periodi sino a 10 anni limitatamente a soggetti appartenenti alle prime due classi dell'ordine di merito sopra richiamato ed in particolare:
- ai clienti finali, o consorzi degli stessi, i quali importino per autoconsumo, ad eccezione dei soggetti produttori di energia elettrica;
- ai soggetti che si impegnano ad offrire l'intero volume di gas da importare presso il PSV, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie;
- e, ove la capacità non fosse interamente conferita, per periodi sino a cinque anni agli altri soggetti di cui al medesimo ordine di merito.
- la capacità di rigassificazione sia conferita prioritariamente per periodi sino a 10 anni limitatamente a soggetti appartenenti alle prime due classi dell'ordine di merito sopra richiamato ed in particolare:
Considerato che:
- sono pervenute agli uffici dell'Autorità segnalazioni circa alcuni casi particolari di richieste di capacità di rigassificazione relativamente ai quali l'applicazione delle procedure definite all'articolo 8 della deliberazione n. 168/06 darebbe luogo ad esiti diversi nel conferimento della capacità di rigassificazione rispetto agli esiti derivanti dall'applicazione dei criteri definiti all'articolo 6 del decreto 28 aprile 2006; e che a fronte della situazione descritta potrebbero derivare elementi di contenzioso nel corso del conferimento, con conseguenti ritardi nel completamento dello stesso;
- i casi di cui al precedente alinea riguardano, ad esempio, richieste di capacità, per periodi inferiori ai cinque anni termici, dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), che, rispetto a richieste di capacità per periodi di cinque anni termici degli altri soggetti, hanno:
- maggiore priorità in base all'articolo 8 della deliberazione n. 168/06;
- minore priorità in base all'articolo 6 del decreto 28 aprile 2006.
Ritenuto che sia opportuno:
- modificare l'articolo 8 della deliberazione n. 168/06 al fine di allinearne le disposizioni, per quanto sopra considerato, ai criteri definiti all'articolo 6, del decreto 28 aprile 2006, mantenendo altresì invariati i limiti alla durata dei conferimenti di capacità stabiliti con il medesimo articolo 8
DELIBERA
- di disporre le seguenti modifiche all'articolo 8 della deliberazione n. 168/06:
- i commi 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, sono sostituiti dai seguenti:
"8.1 La capacità di rigassificazione residua è conferita secondo i seguenti ordine di priorità e durata:
a) ai clienti finali, o consorzi degli stessi, i quali importino per autoconsumo, ad eccezione dei soggetti produttori di energia elettrica, per periodi non inferiori a 5 (cinque) e non superiori a 10 (dieci) anni;
b) ai soggetti che si impegnano ad offrire l'intero volume di gas da importare presso il PSV, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie, per periodi non inferiori a 5 (cinque) e non superiori a 10 (dieci) anni;
c) ai soggetti che si impegnano a offrire una quota almeno pari al 20 (venti) per cento del volume di gas da importare presso il PSV, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie, per periodi di 5 (cinque) anni;
d) ai soggetti che importano da Stati diversi da quelli dai quali erano in corso importazioni pluriennali alla data di entrata in vigore della legge n. 239/04, per periodi di 5 (cinque) anni;
e) ai soggetti titolari, al momento della richiesta, di una capacità di trasporto complessiva conferita ai punti di entrata della rete nazionale di gasdotti, esclusi i punti di interconnessione con gli stoccaggi, inferiore al 25 (venticinque) per cento del totale delle capacità conferite presso gli stessi punti, per periodi di 5 (cinque) anni.
8.2 La capacità di rigassificazione residua non conferita ai sensi del comma 8.1 è conferita per periodi inferiori a 5 (anni) con il medesimo ordine di priorità di cui al comma 8.1.
8.3 Nel caso in cui la capacità di rigassificazione richiesta ai sensi dei commi 8.1, o 8.2 sia superiore alla capacità di rigassificazione residua disponibile, all'interno della singola classe di priorità nella quale la capacità di rigassificazione non è sufficiente, detta capacità è conferita prioritariamente, secondo quanto previsto dal decreto 28 aprile 2006, sulla base dei seguenti elementi:
- a parità di condizioni nelle classi di priorità di cui al comma 8.1, lettera a), b), d) ed e):
a) maggiori volumi in discarica sulla base del volume totale del contratto pluriennale;
b) inizio del servizio di rigassificazione più prossimo al conferimento;
c) minore durata complessiva del servizio di rigassificazione;
d) minor numero di discariche;
- per la classe di priorità di cui al comma 8.1, lettera c), in base ai maggiori volumi offerti nell'ambito del mercato regolamentato delle capacità e del gas, considerati complessivamente nel periodo richiesto.
8.4 La data di inizio dei periodi di cui ai commi 8.1 e 8.2 deve essere compresa nei tre anni successivi alla data di conferimento.
8.4 bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 8.1 e 8.2 per anno si intende un periodo di dodici mesi consecutivi
8.5 La richiesta di conferimento della capacità di rigassificazione residua contiene:
a) il periodo per il quale si richiede il servizio; l'inizio del periodo è individuato dal mese in cui in base al contratto di importazione è prevista la prima consegna di Gnl presso il terminale;
b) la capacità richiesta espressa in volume di Gnl e in numero di discariche, nonché la distribuzione della medesima capacità in ciascuno degli anni termici entro i quali ricade il periodo di cui alla lettera a) secondo una cadenza regolare delle consegne del Gnl;
ed attesta:
c) la titolarità di contratti di importazione congruenti con i termini di capacità e di durata di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) la disponibilità di navi metaniere omologate per la discarica al Terminale presso il quale si richiede il conferimento di capacità di rigassificazione;
e) l'autorizzazione all'attività d'importazione di cui al decreto legislativo n. 164/00;
f) i requisiti necessari a esercitare i diritti di priorità di cui ai commi 8.1 e 8.2." - il comma 8.7 è sostituito dal seguente:
"8.7 Successivamente al primo conferimento, l'impresa di rigassificazione conferisce, sulla base dei criteri definiti al presente articolo, entro l'1 agosto di ciascun anno la capacità di rigassificazione residua che risulta disponibile nel periodo successivo all'1 ottobre del medesimo anno. Le relative richieste di conferimento dovranno essere presentate entro l'1 luglio del medesimo anno.";
- i commi 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, sono sostituiti dai seguenti:
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 168/06, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
18 dicembre 2007
Il Presidente: Alessandro Ortis