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Data pubblicazione: 26 novembre 2007

Delibera 23 novembre 2007

Delibera/Provvedimento 293/07

Approvazione di proposte tariffarie, di rettifiche e determinazione di tariffe per l'anno termico 2007-2008 relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04, e 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificate e integrate

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 novembre 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2007, n. 53/07 (di seguito: deliberazione n. 53/07);
  • la deliberazione dell'Autorità e il gas 10 settembre 2007, n. 220/07 (di seguito: deliberazione n. 220/07);
  • la deliberazione dell'Autorità e il gas 15 ottobre 2007, n. 261/07;
  • le decisioni del Consiglio di Stato 16 marzo 2006, n. 1399/06, 16 marzo 2006, n. 1400/06, 16 marzo 2006, n. 1401/06, 16 marzo 2006, n. 1402/06, 16 marzo 2006, n. 1403/06, 16 marzo 2006, n. 1404/06, 16 marzo 2006, n. 1405/06, 16 marzo 2006, n. 1406/06, 16 marzo 2006, n. 1407/06, 16 marzo 2006, n. 1408/06, 16 marzo 2006, n. 1409/06, 16 marzo 2006, n. 1410/06, 16 marzo 2006, n. 1411/06, 16 marzo 2006, n. 1413/06, 16 marzo 2006, n. 1414/06, 11 aprile 2006, n. 2003/06, 11 aprile 2006, n. 2005/06, 11 aprile 2006, n. 2007/06, 20 aprile 2006, n. 2201/06, 20 aprile 2006, n. 2203/06, 20 aprile 2006, n. 2204/06, 20 aprile 2006, n. 2207/06, 20 aprile 2006, n. 2209/06, 20 aprile 2006, n. 2210/06, 20 aprile 2006, n. 2211/06, 20 aprile 2006, n. 2212/06, 20 aprile 2006, n. 2216/06, 20 aprile, n. 2217/06, 20 aprile 2006, n. 2218/06, 22 maggio 2006, n. 2444/06, 29 maggio 2006, n. 3272/06, 29 maggio 2006, n. 3274/06;
  • le decisioni del Consiglio di Stato 10 maggio 2007, n. 2242/07, 10 maggio 2007, n. 2243/07 e 22 giugno 2007, n. 3476/2007.

Considerato che:

  • la società RETI.D.E.A. SRL ha presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'articolo 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tale istanza risulta inammissibile in quanto non conforme al disposto dell'articolo 7, comma 5.1, della medesima deliberazione n. 170/04;
  • alla data del 26 ottobre 2007 sono state pubblicate sul sito internet dell'Autorità le proposte tariffarie per l'anno termico 2007-2008 di 56 (cinquantasei) tra imprese di distribuzione di gas naturale ed imprese di fornitura di gas diversi da gas naturale, determinate sulla base dei dati tariffari, inviati dalle imprese medesime, ai sensi delle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;
  • con nota del 26 ottobre 2007, prot. EF/M07/5070/cc, veniva comunicata l'avvenuta pubblicazione alle 56 (cinquantasei) imprese di cui al precedente alinea, invitando le imprese medesime a confermare le proposte tariffarie ai sensi dell'articolo 12, comma 1.1 della deliberazione n. 170/04 e/o dell'articolo 13, comma 1.1 della deliberazione n. 173/04; e che in mancanza di tale conferma le proposte tariffarie sarebbero state considerate accettate dalle imprese per silenzio assenso;
  • a seguito delle comunicazioni di cui al precedente alinea:
    • 34 (trentaquattro) imprese hanno confermato le proposte tariffarie nei termini previsti;
    • la società ACQUAMBIENTE MARCHE SRL ha confermato le proposte tariffarie nei termini previsti pur avendo precedentemente richiesto, per la determinazione delle proprie tariffe, l'applicazione della decisione del Consiglio di Stato n. 3476/2007;
    • 19 (diciannove) imprese non hanno confermato le proposte tariffarie né hanno segnalato difformità riscontrate nelle stesse;
    • le società LIGURIA GAS SRL e RETI.D.EA. SRL non hanno confermato le proposte tariffarie comunicando di dover apportare delle modifiche ai dati tariffari tali da rendere le proposte stesse non più compatibili con la realtà aziendale; gli uffici dell'Autorità hanno recepito tali modifiche;
  • con le decisioni n. 1399/06, n. 1400/06, n. 1401/06, n. 1402/06, n. 1403/06, n. 1404/06, n. 1405/06, n. 1406/06, n. 1407/06, n. 1408/06, n. 1409/06, n. 1410/06, n. 1411/06, n. 1413/06, n. 1414/06, n. 2003/06, n. 2005/06, n. 2007/06, n. 2201/06, n. 2203/06, n. 2204/06, n. 2207/06, n. 2209/06, n. 2210/06, n. 2211/06, n. 2212/06, n. 2216/06, n. 2217/06, n. 2218/06, n. 2444/06, n. 3272/06, n. 3274/06, il Consiglio di Stato ha affermato che l'Autorità, con la deliberazione n. 170/04, consentendo di determinare l'intero vincolo sui ricavi di distribuzione sulla base di un metodo individuale, cui tutti gli esercenti potevano accedere (disponendo, tutti, dal 2002, di bilanci certificati), ha definitivamente superato le esigenze, emerse nel primo periodo di regolazione, di adeguare le rigidità del metodo parametrico alla ricca fenomenologia delle gestioni del servizio;
  • l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato n. 2242/2007, n. 2243/2007 e n. 3476/2007, comporta un'attività di riesame tuttora in corso;
  • il predetto riesame richiede un'attività istruttoria che potrebbe ulteriormente prolungarsi nel corso dell'anno termico 2007/2008, già iniziato;
  • il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da utilizzare per la determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione, è riferito, ai sensi dell'art. 7, comma 7.1.1, della deliberazione n.170/04, all'anno termico ottobre 2005 - settembre 2006, ed è pari all'1,8%; e tale criterio si pone in linea di continuità con le precedenti approvazioni tariffarie per l'attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale;
  • dall'esame della documentazione è emerso che, in alcune località, il valore della quota ammortamento risulta negativo per effetto dell'elevato valore delle dismissioni dichiarate e, in altre località, il valore del capitale investito risulta negativo anche per effetto dello sfasamento temporale tra la ricezione dei contributi ed il loro effettivo utilizzo nella realizzazione degli investimenti o per effetto del valore dichiarato delle poste rettificative;
  • con deliberazione n. 220/07 è stato avviato un procedimento volto a definire, tra l'altro, le tariffe relative al servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno termico 2007-2008, per la società LUMETEC SPA; e che tale società è stata acquisita in data 1 agosto 2007 dall'AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA;
  • per le società ITALGAS SPA, limitatamente all'ambito Desenzano sul Garda, MEGAS SPA, limitatamente all'ambito Megas Gpl, e CNEA GESTIONI SRL, limitatamente all'ambito Prossedi, con deliberazione n. 261/07 erano state approvate le proposte tariffarie per l'anno termico 2007/2008 in seguito all'assenso delle medesime società e che, a seguito di ulteriori verifiche condotte dagli uffici dell'Autorità, è emerso che i valori tariffari non risultavano corretti;
  • con note trasmesse rispettivamente in data 22 ottobre 2007 (Prot. EF/R07/4995/em), 7 novembre 2007 (Prot. EF/R07/5244/em) e 7 novembre 2007 (Prot. EF/R07/5245/em), gli uffici dell'Autorità hanno comunicato agli esercenti di cui al precedente alinea le incongruenze riscontrate;

Considerato che:

  • con lettera in data 12 settembre 2007 (prot EF/M07/4075/cc), gli uffici dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 12, comma 6 della deliberazione n. 173/04, hanno sollecitato l'invio dei dati necessari alla determinazione tariffaria a 18 esercenti nonché e, ove necessario, della dichiarazione di riconciliazione relativa agli incrementi patrimoniali 2006;
  • tra gli esercenti di cui al precedente alinea:
    • le società GP GAS SRL, limitatamente alla località Scaldasole, PICCINI PAOLO SPA, BRIONGAS SRL, COSTRUZIONI IMPIANTI METANO SRL e il comune di MOLINI DI TRIORA, non hanno fornito, nei termini previsti, gli elementi necessari alla determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione;
    • il comune di SANNAZZARO DE' BURGONDI non ha trasmesso la dichiarazione di riconciliazione relativa agli incrementi patrimoniali 2006;
  • la carenza di informazioni, di cui al precedente considerato, da parte delle società PICCINI PAOLO SPA e COSTRUZIONI IMPIANTI METANO SRL, reitera una situazione che aveva già costretto a determinare d'ufficio e in via transitoria le tariffe di fornitura, rispettivamente, per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 e per l'anno termico 2006/2007; conseguentemente non si dispone degli elementi necessari alla determinazione prevista dall'articolo 12, comma 12.7.1 della deliberazione n. 173/04 neppure per le tariffe di fornitura per l'anno termico 2007/2008;

Ritenuto che sia necessario:

  • approvarele proposte tariffarie dei 56 (cinquantasei) esercenti elencati in Tabella 1, risultate conformi ai criteri stabiliti dalle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04, ad esclusione dell'ambito tariffario di Lumezzane della società AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA;
  • considerare approvate in via provvisoria, le proposte tariffarie 2007/2008 della società ACQUAMBIENTE MARCHE SRL, con riserva, all'esito del riesame in corso, di eventuali successive determinazioni in ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato n. 3476/2007;
  • posticipare la definizione delle proposte tariffarie nell'ambito tariffario di Lumezzane della società AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA a data successiva alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione n. 220/07;
  • nei casi in cui i valori della quota ammortamento e del capitale investito risultino negativi per effetto delle dismissioni effettuate, dei contributi percepiti o delle poste rettificative dichiarate, approvare le proposte tariffarie ponendo pari a zero tali valori e portare in detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni termici successivi, fino a completo esaurimento, il solo valore dei contributi o delle poste rettificative eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota ammortamento, degli investimenti realizzati;
  • approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per l'anno termico 2007/2008 già approvate con deliberazione n. 261/07, delle società ITALGAS SPA, limitatamente all'ambito Desenzano sul Garda, MEGAS SPA, limitatamente all'ambito Megas Gpl, e CNEA GESTIONI SRL, limitatamente all'ambito Prossedi;

Ritenuto inoltre che:

  • sia necessario determinare per l'anno termico 2007/2008 per le società GP GAS SRL, limitatamente alla località Scaldasole, BRIONGAS SRL, il comune di MOLINI DI TRIORA e il comune di SANNAZZARO DE' BURGONDI le tariffe relative all'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale, secondo i criteri definiti dal comma 12.7.1 della deliberazione n. 173/04;
  • sia necessario applicare, per l'anno termico 2007/2008 in via prudenziale e salvo successiva verifica, nelle località di Caprese Michelangelo (AR) e Fara in Sabina (RI), rispettivamente delle società PICCINI PAOLO SPA e COSTRUZIONI IMPIANTI METANO SRL, tariffe di fornitura costituite da un unico scaglione di consumo, prevedendo per esse il valore minimo della tariffa di distribuzione riscontrato nella regione in cui sono situate le suddette località, e aggiornate secondo i criteri previsti dall'articolo 5, comma 5.4 e dall'articolo 11, comma 3 della deliberazione n. 173/04

DELIBERA

  1. di approvare, per l'anno termico 2007-2008, le proposte tariffarie dei 56 (cinquantasei) esercenti elencati in Tabella 1, ad esclusione dell'ambito tariffario di Lumezzane della società AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA;
  2. di considerare approvate in via provvisoria, le proposte tariffarie della società ACQUAMBIENTE MARCHE SRL, con riserva di eventuali successive determinazioni in ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato n. 3476/2007;
  3. di posticipare la definizione delle proposte tariffarie, per l'anno termico 2007-2008, nell'ambito tariffario di Lumezzane della società AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA a data successiva alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione n. 220/07;
  4. di approvare, per l'anno termico 2007-2008, le proposte tariffarie degli esercenti che gestiscono le località per le quali risultano negativi i valori della quota ammortamento e del capitale investito per effetto delle dismissioni effettuate, dei contributi percepiti o delle poste rettificative dichiarate, ponendo pari a zero tali valori e di portare in detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni termici successivi, fino a completo esaurimento, il solo valore dei contributi o delle poste rettificative eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota ammortamento, degli investimenti realizzati;
  5. di approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per l'anno termico 2007/2008, già approvate con deliberazione n. 261/07, delle società ITALGAS SPA, limitatamente all'ambito Desenzano sul Garda, MEGAS SPA, limitatamente all'ambito Megas Gpl, e CNEA GESTIONI SRL, limitatamente all'ambito Prossedi;
  6. di prevedere che l'applicazione delle proposte tariffarie di cui ai precedenti punti decorra a partire dall'1 ottobre 2007;
  7. di determinare le tariffe relative all'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale per l'anno termico 2007/2008 secondo quanto indicato nella Tabella 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  8. di comunicare il presente provvedimento alle società GP GAS SRL, PICCINI PAOLO SPA, BRIONGAS SRL, COSTRUZIONI IMPIANTI METANO SRL, il comune di MOLINI DI TRIORA e il comune di SANNAZZARO DE' BURGONDI mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  9. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni di seguito riportati in persona dei Sindaci pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;
    • ACCUMOLI (RI)
    • AMATRICE (RI)
    • ARQUATA DEL TRONTO (AP)
    • CAPRESE MICHELANGELO (AR)
    • CITTAREALE (RI)
    • FARA IN SABINA (RI)
    • MOLINI DI TRIORA (IM)
    • SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)
    • SCALDASOLE (PV)
  10. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, affinché entri in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


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