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Data pubblicazione: 23 novembre 2007

Delibera 22 novembre 2007

Delibera/Provvedimento 290/07

Avvio di istruttoria conoscitiva sull'erogazione del servizio di connessione alla rete degli impianti di generazione di energia elettrica da parte delle imprese distributrici

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 novembre 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto n. 79/99);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 04/04 (di seguito: deliberazione n. 4/04);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 (di seguito: deliberazione n. 281/05);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: deliberazione n. 89/07).

Considerato che:

  • l'articolo 9 del decreto n. 79/99 stabilisce, tra l'altro, che le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi ed oneri;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 stabilisce le condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;
  • il comma 1.1 della deliberazione n. 281/05 definisce la "soluzione tecnica minima per la connessione" come la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
  • la deliberazione n. 281/05, insieme alle regole pubblicate dalle imprese distributrici in conformità con la medesima deliberazione, definisce il quadro normativo ed i vincoli tecnici e temporali da rispettare nell'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche in media e alta tensione;
  • in particolare, il comma 14.4 della deliberazione n. 281/05 prevede l'obbligo, per le imprese distributrici, di gestire prioritariamente le richieste di connessione per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 stabilisce le condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV;
  • la deliberazione n. 89/07, insieme alle regole tecniche pubblicate dalle imprese distributrici in conformità con la medesima deliberazione, definisce il quadro normativo ed i vincoli tecnici e temporali da rispettare nell'erogazione del servizio di connessione degli impianti di produzione di energia elettrica alle reti in bassa tensione;
  • il comma 9.12 della deliberazione n. 89/07 stabilisce che entro il 31 ottobre 2007, le imprese distributrici trasmettano all'Autorità un rapporto recante almeno:
    1. il numero di richieste di connessione alle reti elettriche ricevute dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
    2. il numero di connessioni effettuate;
    3. il tempo medio di realizzazione degli interventi;
  • con comunicato pubblicato sul sito internet dell'Autorità il 29 ottobre 2007, il termine del 31 ottobre 2007, previsto dal comma 9.12 della deliberazione n. 89/07, è stato prorogato al 15 novembre 2007.

Considerato che:

  • ad oggi non risultano pervenuti all'Autorità molti dei rapporti che le imprese distributrici sono tenute ad inviare ai sensi del comma 9.12 della deliberazione n. 89/07;
  • sono pervenuti all'Autorità esposti e segnalazioni da parte di operatori e di associazioni di settore che mettono in evidenza problemi e difficoltà incontrati in occasione di richieste di connessione di impianti di generazione di energia elettrica, soprattutto da fonti rinnovabili, alle reti di distribuzione;
  • in tempi recenti si è rilevato un consistente incremento del numero di tali segnalazioni; e che le segnalazioni pervenute riguardano sia connessioni in bassa tensione che in media e alta tensione;
  • i problemi segnalati riguardano sia ritardi nella messa a disposizione del preventivo e/o nella realizzazione della connessione, sia il contenuto delle soluzioni tecniche minime per la connessione.

Ritenuto che sia opportuno avviare un'istruttoria conoscitiva in ambito nazionale per accertare, in via generale ed ulteriore rispetto a quanto disposto dal comma 9.12 della deliberazione n. 89/07, le modalità e i tempi di erogazione del servizio di connessione alla rete degli impianti di generazione di energia elettrica da parte delle imprese distributrici, e con particolare riguardo agli impianti alimentati da fonti rinnovabili

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria conoscitiva sulle modalità e sui tempi di erogazione del servizio di connessione alle reti degli impianti di generazione di energia elettrica, con particolare riguardo agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, da parte delle imprese distributrici, finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili alla predisposizione degli interventi di competenza;
  2. di prevedere che gli accertamenti di cui al punto precedente siano compiuti anche al fine di valutare un eventuale avvio di procedimenti per l'adozione di provvedimenti nei confronti degli esercenti che non abbiano correttamente applicato la disposizioni dell'Autorità relative al servizio di connessione;
  3. di conferire mandato al Direttore responsabile della Direzione Mercati di condurre le attività istruttorie conoscitive di cui al punto 1;
  4. di prevedere che la presente istruttoria conoscitiva venga conclusa entro 50 giorni dal suo avvio, salvo tempi più lunghi che si rendano necessari per le analisi e valutazioni tecniche;
  5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).