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Data pubblicazione: 17 ottobre 2007

Delibera 15 ottobre 2007

Delibera/Provvedimento 260/07

Determinazione della tariffa di trasporto del gas naturale della società Metanodotto Alpino S.r.l. in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 agosto 2007, n. 205/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 ottobre 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170/04 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 166/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 205/07 (di seguito: deliberazione n. 205/07).

Considerato che:

  • nel caso in cui avvengano riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, in forza dell'articolo 7, comma 7.6 della deliberazione n. 170/04, al fine di evitare che le medesime infrastrutture siano indebitamente oggetto di una duplice remunerazione, l'impresa di distribuzione calcola il vincolo sui ricavi della distribuzione definendo il valore dei costi operativi al netto dei costi operativi riconosciuti per l'attività di trasporto, e valori delle dismissioni nette e lorde pari al costo storico rivalutato rispettivamente netto e lordo dei cespiti riclassificati, calcolati ai sensi della normativa sul trasporto;
  • il vincolo sui ricavi previsto nella proposta tariffaria presentata dalla società Metanodotto Alpino S.r.l. presentava valori tali per cui l'applicazione letterale del sopra citato articolo 7, comma 7.6, della deliberazione n. 170/04 determinava, con riferimento alla tariffa di distribuzione delle località di Bardonecchia, Oulx, Salbertrand e Sauze D'Oulx, valori negativi delle componenti del vincolo sui ricavi della tariffa di distribuzione riconducibili al capitale investito e alla quota di ammortamento;
  • con deliberazione n. 205/07, l'Autorità, al fine di evitare il prodursi della suddetta conseguenza incongruente e in assenza di un accordo tra l'impresa di trasporto e l'impresa di distribuzione, ha provveduto a riproporzionare i vincoli riconosciuti per l'attività di distribuzione e di trasporto sulla base dei dati disponibili e ha provvisoriamente determinato d'ufficio i ricavi di riferimento per l'anno termico 2007-2008 per la società Metanodotto Alpino S.r.l. in coerenza con i criteri di cui alle deliberazioni n. 170/04 e n. 166/05, sino a comunicazione da parte della società di un accordo con l'impresa di distribuzione in merito alla ripartizione dei costi nei limiti del vincolo precedentemente riconosciuto al servizio di distribuzione;
  • con nota del 3 agosto 2007 (prot. EF/M07/3560/lj) gli uffici dell'Autorità hanno richiesto di comunicare i termini del sopra menzionato accordo con l'impresa di distribuzione entro il 15 settembre 2007;
  • con comunicazione del 14 settembre 2007 (prot. Autorità n. 24698 del 17 settembre 2007) la società Metanodotto Alpino S.r.l. ha riproposto le medesime osservazioni ritenute non rilevanti ai fini della deliberazione n. 205/07 e non ha fornito alcuna evidenza di avvenuto accordo con l'impresa di distribuzione in merito alla ripartizione dei costi; e che conseguentemente, con successiva nota del 25 settembre 2007 (prot. EF/M07/4355/lj), gli uffici dell'Autorità, rilevando la non pertinenza delle predette osservazioni, e preso atto della mancata comunicazione del sopra richiamato accordo, hanno comunicato alla società le risultanze istruttorie che prospettavano la determinazione definitiva della tariffa di trasporto, confermando i valori individuati con la deliberazione n. 205/07.

Ritenuto che:

  • sia necessario provvedere alla determinazione definitiva dei ricavi di riferimento e del corrispettivo specifico d'impresa per il trasporto su rete regionale per l'anno termico 2007-2008 per la società Metanodotto Alpino S.r.l., confermando i valori individuati con la deliberazione n. 205/07

DELIBERA

  1. di provvedere alla determinazione definitiva dei ricavi di riferimento e del corrispettivo specifico d'impresa per il trasporto su rete regionale per l'anno termico 2007-2008 per la società Metanodotto Alpino S.r.l., confermando i valori individuati con la deliberazione n. 205/07;
  2. di notificare alle società Carbotrade S.p.A., con sede legale in Via Sottoripa n. 7 int. 10-12, 16124 Genova, Consorzio della Media Valtellina con sede legale in Via Nazario Sauro n. 33, 23100 Sondrio, Edison Stoccaggio S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte n. 31, 20121 Milano, Metanodotto Alpino S.r.l., con sede legale in Via Bardonecchia n. 5, 10139 Torino, Netenergy Service S.r.l., con sede legale in Zona Industriale, 86039 Termoli (CB), Retragas S.r.l., con sede legale in via Lamarmora n. 230, 25124 Brescia, SGI S.p.A., con sede legale in via del Lauro n. 7, 20121 Milano e Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  3. di trasmettere alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico nella persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento;
  4. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.