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Data pubblicazione: 28 settembre 2007

Delibera 27 settembre 2007

Delibera/Provvedimento 240/07

Prima revisione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2004, n. 126/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2006, n. 297/06 (di seguito: deliberazione n. 297/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione n. 79/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2007, n. 169/07 (di seguito: deliberazione n. 169/07);
  • la comunicazione dell'Autorità del 18 settembre 2007, protocollo GB/M07/4166/GAS/MRT/mc (di seguito: comunicazione del 18 settembre 2007.

Considerato che:

  • la deliberazione n. 138/03 definisce i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale che gli esercenti l'attività di vendita al dettaglio di gas (di seguito: esercenti la vendita al dettaglio) applicano ai clienti finali di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 207/02, come integrato e modificato dall'articolo 2 della deliberazione n. 138/03 e dall'articolo 6 della deliberazione n. 134/06;
  • l'articolo 8 della deliberazionezione n. 138/03 stabilisce le modalità per la determinazione della componente delle condizioni economiche di fornitura relativa alla vendita al dettaglio (di seguito: componente QVD) (per l'anno termico 2002-2003);
  • sono pervenute, da parte di alcune associazioni esponenziali, richieste di revisione della componente QVD motivate dalle criticità evidenziate dagli operatori con riferimento a:
    • l'attuale livello della componente QVD, in quanto ritenuta non allineata al livello dei costi sostenuti per l'attività di vendita al dettaglio;
    • la modalità di articolazione della componente QVD, in quanto ritenuta non adeguata a riflettere in modo coerente i costi effettivamente sostenuti dagli esercenti la vendita al dettaglio, con particolare riferimento a quelli che servono clienti con bassi consumi annui;
  • con la deliberazione n. 297/06 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di revisione della componente QVD;
  • il procedimento di istruttoria da svolgersi nell'ambito della deliberazione n. 297/06 deve tenere in considerazione l'evoluzione del quadro normativo che coinvolge i soggetti esercenti l'attività di vendita al dettaglio sia nel mercato del gas naturale che in quello elettrico, anche al fine di valutare:
    • l'impatto del processo di liberalizzazione dei clienti finali che ha coinvolto sia il settore elettrico che il settore del gas, tenendo conto delle potenziali economie dei soggetti che svolgono entrambe le attività;
    • l'impatto degli interventi regolatori sul livello dei costi riconosciuti agli esercenti l'attività di vendita al dettaglio;
    • gli effetti in termini di concorrenza sul mercato della vendita al dettaglio che la determinazione della componente QVD potrebbe avere, sia in termini di livello che di criteri di attribuzione;
  • con la deliberazione n. 79/07 l'Autorità ha, tra l'altro,
    • rideterminato i criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura,
    • riprovveduto agli aggiornamenti relativi al periodo compreso tra l'1 gennaio 2005 ed il 31 marzo 2007;
    • mantenuto a carico di sistema parte degli oneri di rinegoziazione relativi al primo semestre 2006, prevedendone un incremento rispetto a quanto considerato con la precedente deliberazione n. 134/06.
  • avverso la deliberazione n. 79/07 è stato presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) da parte di alcuni operatori e associazioni esponenziali.
  • l'analisi dell'impatto degli interventi regolatori sul livello dei costi riconosciuti agli esercenti l'attività di vendita al dettaglio deve tenere conto dei mutamenti del quadro regolamentare che comportano degli obblighi in capo all'esercente la vendita al dettaglio successivamente all'anno 2003, periodo di riferimento per l'attuale livello della componente QVD, e in particolare:
    • gli obblighi in capo all'esercente la vendita al dettaglio definiti dalle deliberazioni dell'Autorità in materia di standard contrattuali, qualità commerciale e procedure in materia di accesso;
    • l'evoluzione dell'assetto del settore, con particolare riferimento all'attività di misura in quanto l'attuale livello della componente QVD remunera anche parte dei costi relativi all'attività di misura del gas naturale, con particolare riferimento ai costi connessi alle attività di natura immateriale e commerciale, quali le attività di lettura dei misuratori e di gestione dei dati rilevati;
    • gli effetti che le determinazioni conseguenti al contenzioso potrebbero avere sulla redditività degli esercenti la vendita al dettaglio;
  • con la deliberazione n. 169/07 l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione della regolazione funzionale e prestazionale e dell'assetto del servizio di misura nella distribuzione gas, che prevede anche l'armonizzazione delle modalità di remunerazione del servizio di misura al fine di assicurare coerenza con l'assetto del servizio che sarà definito;
  • il procedimento di istruttoria da svolgersi nell'ambito della deliberazione n. 297/06 deve inoltre tenere in considerazione l'eventuale necessità di una ridefinizione della componente QVD, valutando se gli attuali criteri di attribuzione del livello dei costi riconosciuti sui clienti finali sono tali da assicurare che il contributo alla copertura del costo di ciascun cliente finale sia coerente con la sua responsabilità nella formazione dei costi e tenga conto al contempo dell'impatto che una modifica dei criteri di applicazione di tale componente avrebbe sui clienti finali medesimi;
  • con comunicazione del 18 settembre 2007 la Direzione Mercati dell'Autorità ha richiesto agli esercenti la vendita al dettaglio ulteriori informazioni rispetto a quelle già in possesso, con particolare riferimento ai costi sostenuti dalle medesime imprese in relazione agli adempimenti connessi ad alcuni interventi normativi e regolatori intercorsi successivamente all'anno 2003;
  • molti esercenti l'attività di vendita al dettaglio hanno inviato solo alcune delle informazioni richieste nella comunicazione del 18 settembre 2007, concentrandosi sui dati relativi all'anno 2006;
  • dall'analisi delle informazioni raccolte emerge che alcune delle risposte prevenute non presentano sufficiente livello di correttezza e di corrispondenza a quanto richiesto, tenuto conto che i valori riportati non risultano in alcuni casi completi o, per alcuni soggetti, l'impatto dell'incremento degli oneri relativo agli adempimenti connessi ad alcuni interventi normativi e regolatori risulta non proporzionato rispetto al livello complessivo della componente QVD; e che è comunque sostanzialmente riscontrabile una incompleta copertura dei costi connessi ad interventi normativi e regolatori da parte dell'attuale livello della componente QVD.

Ritenuto che:

  • sia necessario rivedere in maniera organica le modalità di remunerazione dell'attività di vendita al dettaglio, sia in termini di livello dei costi riconosciuti, sia in termini di articolazione del corrispettivo a copertura di tali costi;
  • tenuto conto della presenza di incertezze, con particolare riferimento alle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e agli interventi in materia di regolazione di alcune attività attualmente remunerate dalla medesima componente, sia opportuno provvedere ad un primo intervento di revisione della componente QVD, con decorrenza dall'1 ottobre 2007, volto esclusivamente al riconoscimento degli ulteriori costi sopportati dagli esercenti e derivanti da mutamenti del quadro normativo; e che l'intervento è necessario e urgente con particolare riferimento al quadro vigente delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui alla deliberazione n. 79/07 sulla base dei dati rilevati per l'anno 2006;
  • sia necessario differire ad un successivo provvedimento l'intervento per la revisione dell'articolazione del corrispettivo, anche a valle di ulteriori analisi e approfondimenti da condurre in parallelo alle analoghe attività in corso per il mercato elettrico;
  • sia necessario e urgente, nel preservare transitoriamente l'articolazione vigente del corrispettivo, provvedere al riconoscimento dei costi incrementali attraverso una modifica dei valori della componente delle condizioni economiche di fornitura relativa alla vendita al dettaglio (QVD);
  • sia opportuno fissare all'1 ottobre 2007 l'entrata in vigore delle nuove modalità di quantificazione della componente QVD

DELIBERA

  1. di integrare la deliberazione n. 138/03, inserendo all'articolo 8 dopo il comma 8.3 il seguente comma:
    "8.4 Con decorrenza 1 ottobre 2007 il coefficiente rappresentativo dei costi unitari dell'attività di vendita al dettaglio (v), di cui all'articolo 9, comma 4, della deliberazione n. 237/00, assume valore pari a 35,82 euro/cliente."
  2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per definire in maniera organica le modalità di remunerazione dell'attività di vendita al dettaglio, sia in termini di livello dei costi riconosciuti, sia in termini di articolazione del corrispettivo a copertura di tali costi;
  3. di pubblicare la presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.