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Data pubblicazione: 28 settembre 2007

Delibera 26 settembre 2007

Delibera/Provvedimento 232/07

Disposizioni transitorie e urgenti con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2007-08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 settembre 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006 (di seguito: decreto ministeriale 29 settembre 2006);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 gennaio 2007, n. 10/07 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 10/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2007, n. 213/07 (di seguito: deliberazione n. 213/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2007, n. 221/07 (di seguito: deliberazione n. 221/07);
  • la nota della Direzione Mercati dell'Autorità del 18 settembre 2007, Prot. Autorità GB/M07/4181/GAS/MRT/am (di seguito: nota dell'Autorità del 18 settembre 2007);
  • la nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie del 24 settembre 2007, Prot. Ministero dello Sviluppo Economico n. 15763 (di seguito: nota ministeriale del 24 settembre 2007).

Considerato che:

  • con deliberazione n. 10/07 l'Autorità ha definito la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239/04 e secondo gli indirizzi stabiliti dal decreto ministeriale 29 settembre 2006 (di seguito: la procedura);
  • con deliberazione n. 213/07 l'Autorità ha prorogato i termini di presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati all'assunzione dell'incarico di fornitore di ultima istanza per l'anno termico 2007-08 al fine di provvedere a fornire i chiarimenti richiesti da alcuni operatori ed, eventualmente, a modificare le procedure definite dalla deliberazione n. 10/07, anche sulla base di quanto osservato dai medesimi operatori;
  • con deliberazione n. 221/07 l'Autorità ha modificato la procedura definita dalla deliberazione n. 10/07 tenuto conto, tra l'altro, delle osservazioni degli operatori di cui al precedente alinea;
  • l'articolo 3, comma 6, della deliberazione n. 10/07 prevede, tra l'altro, che l'esame delle istanze presentate dagli esercenti l'attività di vendita interessati a partecipare alla procedura venga effettuato da una Commissione istituita dal Direttore generale dell'Autorità cui partecipano rappresentanti dell'Autorità e del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: la Commissione);
  • con nota dell'Autorità del 18 settembre 2007 la Direzione Mercati ha invitato la Direzione Generale dell'Energia e Risorse Minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico ad indicare i propri rappresentanti da nominare quali membri della Commissione di cui all'articolo 3, comma 6, della deliberazione n. 10/07;
  • con nota ministeriale del 24 settembre 2007 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato l'impossibilità del proprio personale competente in materia, per impegni assunti in precedenza, a partecipare all'attività istruttoria della Commissione prevista dalla procedura nel periodo richiesto.

Ritenuto opportuno:

  • garantire il regolare espletamento della procedura in corso, tenuto altresì conto dell'approssimarsi della data prevista per l'assunzione degli incarichi di fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2007-08 da parte dei soggetti che verranno individuati in esito alla procedura medesima.

Ritenuto necessario e urgente:

  • a fronte dell'impossibilità del personale del Ministero dello Sviluppo Economico competente in materia a partecipare all'attività istruttoria della sopramenzionata Commissione, prevedere, ai fini dell'espletamento della procedura per l'anno termico 2007-08:
    • di non applicare le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della deliberazione n. 10/07, relativamente all'istituzione della Commissione;
    • di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità di provvedere, con il supporto del Consigliere tecnico scientifico del Collegio dell'Autorità, agli adempimenti normalmente previsti in capo alla Commissione dall'articolo 3 della deliberazione n. 10/07, al fine di esaminare le istanze, formare e presentare all'Autorità, per ciascuna area di prelievo, una proposta di graduatoria delle offerte pervenute secondo le modalità di cui al medesimo articolo 3, nonché ai compiti di segnalazione di cui al comma 3.8, lettera b) della stessa deliberazione

DELIBERA

  1. di non applicare, per l'anno termico 2007-08, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della deliberazione n. 10/07 relativamente all'istituzione della Commissione;
  2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché provveda, con riferimento alla procedura per l'anno termico 2007-08 e con il supporto del Consigliere tecnico scientifico del Collegio dell'Autorità, agli adempimenti normalmente previsti in capo alla Commissione dall'articolo 3 della deliberazione n. 10/07, al fine di esaminare le istanze, formare e presentare all'Autorità, per ciascuna area di prelievo, una proposta di graduatoria delle offerte pervenute secondo le modalità di cui al medesimo articolo 3, nonché ai compiti di segnalazione di cui al comma 3.8, lettera b) della stessa deliberazione.
  3. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.