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Data pubblicazione: 19 settembre 2007

Delibera 10 settembre 2007

Delibera/Provvedimento 218/07

Avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Iride Acqua Gas S.p.A., per inottemperanza a disposizioni in materia di qualità dei servizi gas (deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00; 29 settembre 2004, n. 168/04)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 settembre 2007

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 marzo 2000, n. 47/00, come successivamente modificata e integrata, ed in particolare l'articolo 31, comma 31.3;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata e integrata, ed in particolare gli articoli 26, comma 26.1, 36, comma 36.2, e 55, commi 55.1 e 55.2, del Testo integrato in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi gas) approvato con la deliberazione medesima;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2006, n. 97/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06.

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 168/04, l'Autorità ha approvato il Testo integrato della qualità dei servizi gas, che, abrogando le deliberazioni dell'Autorità n. 47/00 e 28 dicembre 2000, n. 236/00, con effetto dall'1 gennaio 2005, definisce la nuova disciplina di riferimento sia in materia di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas, sia in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas; e che in particolare:
    1. con riferimento alla disciplina in materia di sicurezza del servizio di distribuzione:
      • il comma 26.1 del Testo integrato della qualità dei servizi gas pone in capo agli esercenti l'attività di distribuzione una serie di obblighi relativi alla prestazione del servizio di pronto intervento; in particolare, per quanto qui rileva, ai sensi della lettera c) di tale disposizione, il distributore è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento e comunicare tempestivamente in forma scritta i recapiti stessi ed ogni loro eventuale variazione ai venditori che svolgono l'attività di vendita sul suo territorio per la dovuta informazione ai clienti finali; è tenuto altresì a comunicare tempestivamente i recapiti stessi ed ogni loro eventuale variazione all'Autorità con le modalità da essa definite;
      • il sopra richiamato comma 26.1, lettera c), riproduce, quanto alla comunicazione dei recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento e loro variazioni ai venditori, l'obbligo già posto in capo al distributore dal comma 31.3 della deliberazione n. 47/00, nel testo modificato dalla deliberazione 28 dicembre 2001, n. 334/01;
    2. con riferimento alla disciplina in materia di qualità commerciale:
      • il comma 36.2 del Testo integrato della qualità dei servizi gas, nell'individuare il contenuto minimo obbligatorio del preventivo per l'esecuzione di lavori da comunicare al cliente da parte del distributore, prescrive che tale documento debba contenere, tra l'altro: (a) il codice univoco di cui al comma 56.2, lettera a), del Testo integrato medesimo; (b) la data di ricevimento da parte del distributore della richiesta di preventivo del cliente; (c) la data di comunicazione del preventivo al cliente; (d) la tipologia di utenza; (e) il tempo massimo di esecuzione dei lavori per i quali è stato richiesto il preventivo (livello specifico per l'esecuzione dei lavori semplici o livello generale per l'esecuzione dei lavori complessi); (f) limitatamente alle richieste di preventivo per l'esecuzione di lavori semplici, la quantificazione dell'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto del livello specifico relativo al tempo massimo di esecuzione di lavori semplici, per le cause indicate al comma 52.1, lettera c), del Testo integrato della qualità dei servizi gas; (g) i corrispettivi previsti per l'esecuzione del lavoro richiesto fino all'attivazione della fornitura, quest'ultima valorizzata separatamente, ove richiesta; nel caso in cui il corrispettivo debba essere determinato in modo analitico e non forfetario, il preventivo deve riportare le differenti componenti di costo, ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali; (h) l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori che eventualmente devono essere realizzati a cura del cliente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso cliente deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;
      • il comma 55.2 del Testo integrato della qualità dei servizi gas, in relazione agli indennizzi automatici da corrispondere ai clienti per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità, dispone che, nel caso in cui l'esercente non provveda alla corresponsione degli indennizzi stessi entro i termini fissati dal comma 55.1, l'indennizzo è dovuto in misura pari al doppio o al quintuplo degli importi previsti dall'articolo 53, a seconda che, rispettivamente, la corresponsione avvenga entro od oltre un termine doppio del tempo concesso per la corresponsione stessa;
  • con la deliberazione n. 97/06, l'Autorità ha approvato un programma di n. 5 verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas, relative ai dati di qualità del servizio gas ed agli accertamenti della sicurezza post contatore;
  • in attuazione del programma sopra richiamato, è stata eseguita un'ispezione, nei giorni 3 e 4 ottobre 2006, presso la sede operativa della società Amga S.p.A. (di seguito: Amga), che, a seguito della fusione con la società AEM Torino S.p.A., è divenuta la società Iride Acqua Gas S.p.A. (di seguito: Iride Acqua Gas);
  • dalla documentazione e dalle informazioni acquisite nel corso della suddetta ispezione è emerso che Amga:
    1. in contrasto con quanto disposto dal comma 31.3, della deliberazione n. 47/00, e, successivamente, dal comma 26.1, lettera c), del Testo integrato della qualità dei servizi gas, durante il periodo 9 marzo 2002 - 4 ottobre 2006, non ha provveduto a comunicare per iscritto i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento a cinque venditori che svolgono l'attività di vendita sul suo territorio;
    2. durante il periodo 1 febbraio 2006 - 31 agosto 2006, ha omesso di inserire, nei preventivi esaminati come campione nel corso delle attività ispettive, alcuni dei dati e delle informazioni richiesti dal comma 36.2 del Testo integrato della qualità dei servizi gas, quali, in particolare: (i) il tempo massimo di esecuzione dei lavori per i quali è stato richiesto il preventivo; (ii) limitatamente alle richieste di preventivo per l'esecuzione di lavori semplici, la quantificazione dell'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto del livello specifico relativo al tempo massimo di esecuzione di lavori semplici, per le cause indicate al comma 52.1, lettera c), del Testo integrato della qualità dei servizi gas (rispettivamente, lettere e) ed f) del sopra richiamato comma 36.2);
    3. per l'anno 2005, con riferimento alle richieste di disattivazione della fornitura, ha provveduto alla corresponsione di indennizzi automatici oltre i termini concessi per la corresponsione stessa, senza tuttavia versare ai clienti interessati le maggiorazioni dovute ai sensi del comma 55.2.

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti di Iride Acqua Gas, di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Iride Acqua Gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, in relazione alle infrazioni sopra analiticamente riportate;
  2. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione della presente deliberazione;
  4. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  6. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione dei documenti o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e della data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  8. di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ad Iride Acqua Gas, con sede legale in Via SS. Giacomo e Filippo 7, 16122 Genova;
  9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).