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Data pubblicazione: 19 luglio 2007

Delibera 11 luglio 2007

Delibera/Provvedimento 171/07

Avvio di procedimento per la definizione di modalità e condizioni per la sostituzione del venditore di energia elettrica ai clienti finali, anche nei casi di criticità di esecuzione dei contratti di fornitura (switching)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 luglio 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
  • il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: decreto-legge 18 giugno 2007);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 118/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2005, n. 141/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2007, n. 106/07;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali a sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 - decorrenza 1 luglio 2007, approvato con deliberazione n. 156/07 (di seguito: TIV);
  • il documento per la consultazione 12 marzo 2007, atto n. 14/07, recante "Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato" (di seguito: documento per la consultazione 12 marzo 2007);
  • il documento per la consultazione 18 giugno 2007, atto n. 24/07, recante "Determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria".

Considerato che:

  • il decreto-legge 18 giugno 2007 dispone un nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali, operativo dall'1 luglio 2007 e fino al completo recepimento della Direttiva stabilendo in particolare l'istituzione dei regimi di tutela dei clienti finali nella vendita al dettaglio;
  • si sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, il TIV ha definito le disposizioni per l'erogazione del servizio di maggior tutela rivolto ad alcune classi di clienti, dotati di minore forza contrattuale, corrispondenti ai clienti finali domestici e ai clienti finali non domestici connessi in bassa tensione con un numero di dipendenti non superiore a 50 ed un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro;
  • il TIV ha inoltre previsto le modalità di erogazione del servizio di salvaguardia rivolto a tutti i clienti finali non aventi diritto al servizio di maggior tutela che si trovino senza un venditore sul mercato libero o che non abbiano scelto un proprio venditore;
  • l'articolo 4 del TIV stabilisce le modalità di attivazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia prevedendo tra l'altro che nel caso in cui un cliente si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti nella propria titolarità, l'impresa distributrice debba provvedere ad inserire d'ufficio i medesimi punti nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico per i clienti ammessi in maggior tutela e nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia per i clienti ammessi in salvaguardia;
  • l'articolo 9 della deliberazione n. 118/03 disciplina la sostituzione del venditore di energia elettrica ad un singolo cliente finale, stabilendo che il passaggio di un punto di prelievo da un utente del dispacciamento ad un nuovo utente del dispacciamento (di seguito: switching) sia efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la comunicazione all'impresa distributrice della variazione e che tali variazioni devono essere comunicate all'impresa distributrice competente per ambito territoriale, unitamente alla documentazione riguardante le variazioni intercorse, all'identificativo del cliente finale, all'identificativo del punto di prelievo associato ed alla data della variazione oggetto della comunicazione rispettivamente da parte del nuovo utente del dispacciamento;
  • il documento per la consultazione 12 marzo 2007 ha proposto degli interventi in tema di definizione del processo relativo allo switching, al fine di prevedere regole uniformi che gli operatori devono adottare e le informazioni che devono essere scambiate tra i diversi soggetti interessati allo switching;
  • la disciplina relativa allo switching deve essere rivista considerando non solo la necessità di definire il processo relativo allo switching proposto nel documento per la consultazione 12 marzo 2007, ma anche alla luce della necessità di definire una modalità specifica di switching nelle situazioni in cui debba essere attivato o disattivato il servizio di salvaguardia o il servizio di maggior tutela;
  • nell'ambito della revisione della disciplina relativa allo switching occorre anche valutare le implicazioni sui diversi operatori del sistema elettrico che le diverse situazioni di criticità di esecuzione dei contratti di fornitura potrebbero indurre, quali ad esempio i casi di fallimento di un venditore sul mercato libero o le diverse situazioni situazioni di sofferenza nei pagamenti dei clienti finali.

Ritenuto che sia necessario:

  • avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la definizione di modalità e condizioni per la sostituzione del venditore di energia elettrica ai clienti finali, anche nei casi di criticità di esecuzione dei contratti di fornitura;
  • definire, nell'ambito del procedimento:
    1. la regolazione del processo di switching, stabilendo le regole uniformi che gli operatori devono adottare e le informazioni che devono essere scambiate tra i diversi soggetti interessati allo switching;
    2. la regolazione del processo di switching nelle situazioni particolari in cui il cliente finale debba attivare il servizio di salvaguardia o, se appartenente a particolari classi di cliente finale, il servizio di maggior tutela;
    3. la regolazione del servizio di vendita, dei servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura nelle situazioni in cui una delle controparti del contratto di vendita non dovesse ottemperare alle proprie obbligazioni assunte nel medesimo contratto

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento avente ad oggetto la definizione di modalità e condizioni per la sostituzione del venditore energia elettrica (switching), anche nei casi di criticità di esecuzione dei contratti di fornitura, e la regolazione del servizio di vendita, dei servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura nelle situazioni in cui una delle controparti del contratto di vendita di energia elettrica non dovesse ottemperare alle obbligazioni assunte nel medesimo contratto;
  2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché provveda:
    1. alla predisposizione di documenti per la consultazione e di proposte all'Autorità per gli interventi di competenza, in relazione allo sviluppo del procedimento;
    2. all'avvio di un gruppo di lavoro, che coinvolga i soggetti interessati, anche con l'obiettivo di identificare le opportune modalità di interrelazione dei soggetti coinvolti nel processo di switching;
    3. ad organizzare incontri, in cooperazione con la Direzione consumatori e qualità del servizio, con il coinvolgimento dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

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