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Data pubblicazione: 04 luglio 2007

Delibera 02 luglio 2007

Delibera/Provvedimento 163/07

Disposizioni urgenti in materia di conferimenti presso i punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 luglio 2007

Visti:

  • il regolamento n. 1775/2005 del 28 settembre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03, di approvazione del codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.A.;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 novembre 2005, n. 234/05 (di seguito: deliberazione n. 234/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2006,n. 254/06 (di seguito: deliberazione n. 254/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2007, n. 115/07 di approvazione del codice di rigassificazione della società GNL Italia S.p.A. (di seguito: codice di rigassificazione);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2007, n. 45/07 (di seguito: deliberazione n. 45/07);
  • il documento per la consultazione "Modifica e integrazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto di gas naturale di cui alla deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05" del 28 giugno 2006 (di seguito: documento per la consultazione 28 giugno 2006).

Considerato che:

  • l'Autorità, con la deliberazione n. 234/05, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di trasporto di gas naturale di cui alla deliberazione n. 166/05 e in materia di accesso e di erogazione del servizio di trasporto di cui alla deliberazione n. 137/02;
  • nell'ambito del suddetto procedimento, l'Autorità ha diffuso il documento per la consultazione 28 giugno 2006, nel quale ha prospettato tra l'altro le seguenti misure, riguardanti i punti di entrata interconnessi con l'estero, finalizzate a consentire la massimizzazione delle importazioni nei periodi critici per l'approvvigionamento del sistema:
    1. conferimenti di capacità di durata inferiore all'anno da effettuarsi all'inizio dell'anno termico con riferimento a periodi predeterminati di durata semestrale, trimestrale e mensile, e previsione di corrispettivi infrannuali che favoriscano l'acquisto di capacità nei mesi invernali;
    2. rilascio obbligato da parte degli utenti del sistema di trasporto delle capacità non programmate su base mensile per nuove assegnazioni da parte dell'impresa di trasporto;
    3. introduzione di conferimenti di capacità in corso d'anno termico su base mensile, secondo una procedura concorsuale organizzata dall'impresa maggiore di trasporto, per l'assegnazione:
      • delle capacità di trasporto rimaste disponibili a seguito dei conferimenti di inizio di anno termico e dei conferimenti annuali effettuati in corso d'anno termico;
      • delle capacità di trasporto rilasciate da parte degli utenti di cui alla lettera (b);
  • le osservazioni pervenute in esito alla consultazione di cui al precedente alinea hanno evidenziato:
    • in merito alle proposte di cui alla lettera (a), una generale condivisione del principio della introduzione di conferimenti di durata inferiore all'anno termico;
    • in merito alle proposte di cui alla lettera (b), elementi di criticità circa il rilascio obbligato di capacità su base mensile, derivanti dalla esigenza manifestata dagli utenti di poter usufruire delle flessibilità contrattuali previste nei propri contratti di importazione disponendone anche tramite la programmazione inframensile;
    • in merito alle proposte di cui alla lettera (c), una generale condivisione in linea di principio di un meccanismo concorsuale per l'assegnazione delle capacità residue in corso d'anno termico, ma alcune perplessità in relazione alla procedura proposta in consultazione;
  • con la deliberazione n. 254/06 l'Autorità ha disposto, in via transitoria e urgente per l' inverno 2006-2007, modalità per il rilascio e la riallocazione delle capacità non utilizzate presso i punti di interconnessione con l'estero, in applicazione delle disposizioni decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2006, finalizzate alla massimizzazione delle importazioni per l'inverno 2006-2007;
  • con la deliberazione n. 45/07 l'Autorità ha integrato la deliberazione n. 166/05, introducendo, limitatamente ai punti di entrata interconnessi con l'estero, corrispettivi di capacità infrannuale, dimensionati in ragione della durata del conferimento e della stagionalità dello stesso, per un periodo di due anni a partire dall'anno termico 2007-2008;
  • l'attuale disciplina del conferimento di capacità di trasporto contenuta nella deliberazione n. 137/02 prevede, tra i requisiti per l'accesso al sistema di trasporto, la dimostrazione della titolarità di contratti di importazione di durata e per quantità coerenti con la capacità richiesta, nei limiti della massima durata consentita per i conferimenti pluriennali.

Ritenuto che:

  • sia necessario, a completamento della disciplina introdotta con la deliberazione n. 45/07, prevedere conferimenti di durata inferiore a un anno termico e in tal senso integrare la disciplina dell'accesso contenuta nella deliberazione n. 137/02 e nei codici di rete per l'attività di trasporto;
  • sia necessario contemperare l'esigenza, manifestata dagli operatori nella fase di consultazione, di poter disporre della capacità di trasporto conferita in funzione dei propri contratti di importazione, con la necessità di un utilizzo efficiente dei margini di capacità di trasporto in considerazione dell'attuale momento di carenza delle infrastrutture di importazione; ciò anche in coerenza con le misure di massimizzazione delle importazioni che potrebbero essere richieste dal Ministero dello sviluppo economico nell'evenienza di situazioni di emergenza del sistema nazionale;
  • sia opportuno prevedere, in conseguenza a quanto indicato nei precedenti alinea, una disciplina del conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero di durata non superiore all'anno strettamente legata alle effettive disponibilità di gas in importazione, determinate considerando la durata e le quantità dei contratti di importazione;
  • sia opportuno prevedere in particolare, limitatamente ai punti di entrata interconnessi con l'estero, che l'impresa di trasporto effettui conferimenti di durata inferiore a un anno con i seguenti criteri e modalità:
    1. all'inizio dell'anno termico, contestualmente all'assegnazione della capacità di trasporto di durata annuale e con decorrenza a partire dall'inizio dell'anno termico, ovvero con decorrenza ad anno termico avviato, nel solo caso di contratti pluriennali il cui inizio è previsto in corso d'anno termico;
    2. in corso di anno termico, con decorrenza a partire dal mese successivo al mese in cui è effettuato il conferimento;
    3. nel rispetto di un ordine di priorità che privilegia i conferimenti di maggiore durata;
    4. per una durata complessiva del conferimento, annuale ovvero inferiore all'anno, non eccedente la durata dei contratti di importazione;
    5. considerando inclusi nella durata di un contratto di importazione, ai fini del criterio di cui alla precedente lettera d., i mesi all'interno dei quali ricadono la data di decorrenza e/o di conclusione del medesimo contratto;
  • sia necessario prevedere il monitoraggio delle fasi di conferimento come delineate nei precedenti alinea, a partire dall'anno termico 2007-2008, al fine di valutare l'efficacia delle misure disposte e individuare possibili integrazioni e migliorie, anche tramite ulteriori fasi di consultazione;
  • sia opportuno rimandare la definizione delle modalità di rilascio e di riallocazione delle capacità di trasporto presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, in considerazione di quanto indicato al precedente alinea, nonché al fine di tenere conto delle eventuali misure che saranno predisposte dal Ministero dello sviluppo economico in previsione del prossimo inverno ai fini della sicurezza del sistema nazionale del gas

DELIBERA

  1. di disporre le seguenti modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 137/02:
    1. all'articolo 8, dopo il comma 8.2, sono inseriti i seguenti commi:

      "8.2.1 La richiesta di conferimento della capacità di trasporto di tipo annuale ovvero inferiore all'anno di cui all'articolo 9, limitatamente ai punti di entrata interconnessi con l'estero deve essere formulata con riferimento a quote di capacità e, oltre ai dati di cui ai precedenti commi, deve contenere:
      1. le quote di capacità richiesta, il periodo per cui ciascuna quota è richiesta e le quantità contrattuali massime giornaliere contenute nel contratto, ovvero nei contratti di importazione contigui considerati nel loro insieme, cui la medesima quota si riferisce;
      2. l'indicazione dei servizi di trasporto annuale e/o di durata inferiore a un anno di cui alla deliberazione n. 166/05 corrispondenti a ciascuna quota di capacità di cui alla lettera a).
      8.2.2 Ciascuna quota di capacità di cui al comma 8.2.1, lettera a) è costante per tutto il periodo di cui alla medesima lettera a).
      8.2.3 La somma delle quote di capacità richieste con riferimento ad un contratto, ovvero a contratti di importazione contigui considerati nel loro insieme, non può eccedere in nessun mese la capacità massima giornaliera complessiva dei medesimi contratti.
      8.2.4 In caso di variazioni della capacità massima giornaliera di un contratto all'interno di un mese si considera per tutto il mese un valore pari al valore più elevato nel mese.
      8.2.5 Ai fini della richiesta di cui al comma 8.2.1 si considerano inclusi nel periodo di validità di un contratto di importazione i mesi all'interno dei quali ricadono la data di decorrenza e/o di conclusione del medesimo contratto.";
    2. all'articolo 9, il comma 9.2.1 è sostituito dal seguente:
      "9.2.1 La capacità di trasporto che non sia stata conferita entro i termini di cui al comma 9.1, lettera b), può essere richiesta entro il settimo giorno lavorativo del successivo mese di settembre e viene conferita con effetto dall'1 ottobre del medesimo anno per l'intero anno termico, ovvero, limitatamente ai punti di entrata interconnessi con l'estero, anche per periodi inferiori a un anno, con effetto:
      1. dall'1 ottobre del medesimo anno, nel rispetto delle priorità di cui al comma 9.4;
      2. dal primo giorno del mese in cui è compresa la data di decorrenza del contratto di importazione ovvero di incremento della capacità del medesimo contratto, nei casi di cui al comma 9.4, lettera d).";
    3. all'articolo 9, i commi 9.3, e 9.4, sono sostituiti dai seguenti:
      "9.3 L'impresa di trasporto conferisce nel corso dell'anno termico la capacità che risulti o si renda disponibile nel corso del medesimo anno termico, anche a seguito di incrementi di capacità nonché a seguito di avviamento di nuovi punti di consegna e di riconsegna, con cadenza mensile e con decorrenza:
      1. a partire dal mese successivo, ovvero,
      2. dal primo giorno del mese in cui è compresa la data di decorrenza del contratto di importazione, nei casi di cui al comma 9.4, lettera d.
      A tal fine le richieste devono essere presentate all'impresa di trasporto entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle capacità di cui al comma 6.1. I conferimenti avvengono secondo le disposizioni contenute nel presente articolo in quanto applicabili.

      9.4 Nei punti di entrata interconnessi con l'estero l'impresa di trasporto conferisce la capacità di trasporto con il seguente ordine di priorità:
      1. alla capacità richiesta dai soggetti titolari di contratti di tipo take or pay sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, limitatamente alla quantità contrattuale media giornaliera;
      2. alla capacità richiesta dai soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione diversi da quelli di cui alla lettera a), limitatamente alla quantità contrattuale media giornaliera;
      3. alle quote di capacità di cui al comma 8.2.1 di durata annuale, nonché ai soggetti di cui alle lettere a) e b), per la differenza tra la quantità contrattuale massima giornaliera e la quantità contrattuale media giornaliera;
      4. alle quote di capacità di cui al comma 8.2.1 di durata inferiore a un anno termico corrispondenti a contratti di importazione la cui decorrenza ovvero il cui incremento della capacità sia previsto ad anno termico avviato e la cui durata raggiunga almeno la fine dell'anno termico successivo all'anno in cui il conferimento ha effetto;
      5. alle quote di capacità di cui al comma 8.2.1 di durata inferiore a un anno termico, con priorità alle quote di maggiore durata all'interno dell'anno termico.";
  2. di prevedere che la disciplina della cessione di capacità di cui al capitolo 7 del codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto sia integrata individuando la tipologia delle capacità di trasporto oggetto di cessione, con riferimento ai servizi di trasporto di tipo annuale ovvero inferiore all'anno;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
  4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 137/02, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

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