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Data pubblicazione: 26 giugno 2007

Delibera 25 giugno 2007

Delibera/Provvedimento 145/07

Differimento del termine di cui al punto 3 della deliberazione n. 319/06

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 giugno 2007

Visti:

  • il Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01 (di seguito: il Trattato);
  • il regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del Trattato (di seguito: regolamento n. 659/99);
  • il regolamento (CE) n. 794/04 della Commissione europea (di seguito: la Commissione), del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/99;
  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 dicembre 1995;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: decreto legge n. 25/03);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80, (di seguito: decreto legge n. 35/05) ed in particolare l'articolo 11;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 agosto 2004, n. 148/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2005, n. 94/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05 (di seguito: deliberazione n. 217/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 286/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 128/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06 (di seguito: deliberazione n. 190/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 319/06 (di seguito: deliberazione n. 319/06);
  • la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico all'Autorità, in data 3 agosto 2006, prot. n. 0013709, prot. Autorità n. 019350 del 4 agosto 2006, inerente la decisione della Commissione n. C(2006) 3225 def, del 19 luglio 2006 (Decisione C(2006) 3225def) (di seguito: comunicazione 3 agosto 2006)
  • la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico all'Autorità, in data 22 dicembre 2006, prot. n. 0021240, prot. Autorità n. 031482 del 27 dicembre 2006, inerente i regimi tariffari speciali per l'anno 2007;
  • la comunicazione del Ministero delle Sviluppo Economico all'Autorità, in data 29 gennaio 2007, prot. n. 0001696, prot. Autorità 002338 del 30 gennaio 2007;
  • la comunicazione della Direzione Tariffe dell'Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico del 19 aprile 2007, prot. n. EF/M07/1837/ef;
  • la comunicazione del Ministero delle Sviluppo Economico all'Autorità, in data 14 maggio 2007, prot. n. 008366, prot. Autorità 011873 del 15 maggio 2007, inerente i regimi tariffari speciali;
  • la comunicazione del Direttore generale della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) all'Autorità, in data 7 giugno 2007, prot. n. 1122, prot. Autorità n. 13896 del 8 giugno 2007, inerente regimi tariffari speciali alla società ALCOA e alle società aventi causa della ex Terni.

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 319/06 l'Autorità ha confermato per l'anno 2007 quanto disposto al punto 1., 2. e 4. della deliberazione n. 190/06;
  • con la medesima deliberazione n. 319/06 l'Autorità ha differito al 30 giugno 2007 il termine indicato al punto 3 della deliberazione n. 190/06, ritenendo ragionevole prevedere un pronunciamento della Commissione entro tale scadenza;
  • considerato che la Commissione non ha ancora espresso il proprio orientamento definitivo circa il problema dei costi energetici delle industrie ad alta intensità energetica.

Ritenuto opportuno:

  • in assenza di elementi di novità, differire ulteriormente il termine di cui al punto 3 della deliberazione n. 319/06 al 31 dicembre 2007

DELIBERA

  1. di differire ulteriormente il termine di cui al punto 3 della deliberazione n. 190/06 al 31 dicembre 2007;
  2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore l'1 luglio 2007.

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