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Data pubblicazione: 22 maggio 2007

Delibera 18 maggio 2007

Delibera/Provvedimento 119/07

Approvazione delle condizioni economiche del servizio di stoccaggio per il servizio di pooling per l'anno termico 2007-2008, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 marzo 2006, n. 119/05

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 maggio 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2007, n. 116/07 (di seguito: deliberazione n. 116/07).

Considerato che:

  • l'articolo 8, comma 8.8, della deliberazione n. 119/05 prevede che, in caso di servizi definiti ai sensi dei commi 8.6 e 8.7, l'impresa di stoccaggio presenti all'Autorità una proposta recante le condizioni economiche del servizio ai fini della loro approvazione;
  • con deliberazione n. 116/07 l'Autorità ha approvato il codice di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.A. e ha previsto di subordinare l'applicazione delle condizioni tecniche dei servizi diversi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 8.6 della deliberazione n. 119/05 all'approvazione delle relative condizioni economiche presentate ai sensi dell'articolo 8, comma 8.8 della medesima deliberazione;
  • la società Edison Stoccaggio S.p.A., con lettera in data 15 gennaio 2007 (prot. Autorità n. 1005 del 16 gennaio 2007), ha presentato, nell'ambito della trasmissione della proposta di codice di stoccaggio, una proposta recante le condizioni economiche del servizio di pooling, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.8, della deliberazione n. 119/05;
  • nell'ambito del procedimento di verifica della proposta di cui al precedente alinea, con nota in data 7 marzo 2007 (prot. EF/M07/1009/tdm) gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto alla società Edison Stoccaggio S.p.A. approfondimenti in merito alle modalità di determinazione delle condizioni economiche del servizio;
  • con lettera in data 9 marzo 2007 (prot. Autorità n. 6360 del 13 marzo 2007), successivamente integrata con nota in data 12 marzo 2007 (prot. Autorità n. 6359 del 13 marzo 2007), la società Edison Stoccaggio S.p.A. ha fornito gli approfondimenti richiesti;
  • con lettera in data 16 aprile 2007 (prot. EF/M07/1810/lj) gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato alla società Edison Stoccaggio S.p.A. che le condizioni proposte contenevano profili di incoerenza con i principi posti a base della disciplina generale delle condizioni economiche dei servizi di stoccaggio di cui alla deliberazione n. 50/06 e ha richiesto di modificare le suddette condizioni in coerenza con i principi sopra richiamati;
  • con lettera in data 19 aprile 2007 (prot. Autorità n. 10123 del 20 aprile 2007), la società Edison Stoccaggio S.p.A. ha proposto di offrire il servizio di pooling a titolo gratuito per il solo anno termico 2007-2008, al fine di verificare l'effettiva richiesta del servizio da parte del mercato e di definire in modo più puntuale i costi incrementali associati alla fornitura di tale servizio.

Ritenuto che:

  • nulla osti all'approvazione della fornitura del servizio di pooling a titolo gratuito per il solo anno termico 2007-2008, anche al fine di individuare l'effettiva entità dei costi incrementali di tale servizio

DELIBERA

  1. di approvare la proposta di offrire il servizio di pooling a titolo gratuito per l'anno termico 2007-2008, presentata ai sensi dell'articolo 8, comma 8.8 della deliberazione n. 119/05 dalla società Edison Stoccaggio S.p.A.;
  2. di notificare alla società Edison Stoccaggio S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte n. 31, 20121 Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  3. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.


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