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Data pubblicazione: 13 aprile 2007

Delibera 12 aprile 2007

Delibera/Provvedimento 91/07

Avvio di procedimento ai fini dell'attuazione del decreto legislativo n. 20/07 in materia di cogenerazione ad alto rendimento

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 aprile 2007

Visti:

  • la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (di seguito: la direttiva 2004/8/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, recante attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 20 luglio 2004, recante nuove individuazioni degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, e il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 20 luglio 2004, recante nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00 (di seguito: decreti ministeriali 20 luglio 2004);
  • il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/07, recante attuazione della direttiva 2004/8/CE (di seguito: decreto legislativo n. 20/07);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza della medesima Autorità;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 42/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 281/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: deliberazione n. 89/07).

Considerato che:

  • l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 20/07 prevede che fino al 31 dicembre 2010 è considerata cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, e cioè la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate;
  • le condizioni di cui al precedente alinea sono state definite dall'Autorità con la deliberazione n. 42/02;
  • l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 20/07 prevede che la cogenerazione ad alto rendimento accede ai benefici derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00 (cosiddetti "titoli di efficienza energetica"), secondo le modalità e i criteri di cui comma 3 del medesimo articolo;
  • l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07 prevede che l'Autorità disciplini le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza nominale non superiore a 200 kW, tenendo conto della valorizzazione dell'energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l'accesso alle reti;
  • l'articolo 7 del decreto legislativo n. 20/07 prevede, al comma 1, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni tecniche ed economiche per la connessione delle unità di cogenerazione ad alto rendimento alle reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi, indicando, al comma 2, i criteri a cui attenersi;
  • l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 20/07 prevede che l'Autorità tenga conto delle particolari condizioni di esercizio delle unità di cogenerazione ad alto rendimento nella definizione delle tariffe connesse ai costi di trasmissione e di distribuzione e nella definizione delle condizioni di acquisto dell'energia elettrica di riserva o di integrazione;
  • per quanto riguarda le condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche, l'Autorità, con le deliberazioni n. 281/05 e n. 89/07 ha definito le condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale, rispettivamente, maggiore di 1 kV e fino a 1 kV;
  • i provvedimenti di cui al precedente alinea non tengono conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 20/07;
  • nella consultazione relativa alle condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi con tensione nominale fino a 1 kV, l'Autorità ha già indicato alcune condizioni particolari per la connessione degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
  • l'Autorità non ha introdotto, nella deliberazione n. 89/07, le condizioni di cui al precedente alinea, avendo ritenuto più opportuno contestualizzare le medesime nel procedimento avviato con il presente provvedimento;
  • l'Autorità è identificata dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come il soggetto responsabile della definizione della regolazione attuativa e della gestione di quanto disposto dai decreti stessi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00 (cosiddetti "titoli di efficienza energetica").

Ritenuto opportuno:

  • avviare un procedimento ai fini dell'attuazione del decreto legislativo n. 20/07 in materia di cogenerazione ad alto rendimento in relazione ai profili di pertinenza dell'Autorità

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento ai fini dell'attuazione del decreto legislativo n. 20/07 in materia di cogenerazione ad alto rendimento in relazione ai profili di pertinenza dell'Autorità;
  2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati con la collaborazione del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio per i seguiti di competenza;
  3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

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