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Data pubblicazione: 15 febbraio 2007

Delibera 12 febbraio 2007

Delibera/Provvedimento 24/07

Adozione di disposizioni in materia di opzioni tariffarie per la vendita dell'energia elettrica destinata ad utenze domestiche in bassa tensione per il periodo 1 gennaio 2007- 30 giugno 2007

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 febbraio 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: Testo integrato), approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004 n. 5/04, come successivamente modificato e integrato;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2004, n. 23/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 287/05 (di seguito: deliberazione n. 287/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06 (di seguito: deliberazione n. 203/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 275/06 (di seguito: deliberazione n. 275/06).

Considerato che:

  • ai sensi del comma 4.1 del Testo integrato, entro il 15 ottobre di ogni anno, le imprese distributrici che non hanno aderito al regime tariffario semplificato di cui all'articolo 13 del Testo integrato medesimo, sono tenute a proporre le opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori per l'anno successivo;
  • con riferimento alla proposta delle opzioni ulteriori per l'anno 2007, il comma 9.2 della deliberazione n. 203/06 ha sospeso fino a successivo provvedimento dell'Autorità il termine di cui al comma 4.1 del Testo integrato;
  • dall' 1 luglio 2007 l'attività di vendita dell'energia elettrica sarà libera anche in relazione alle utenze domestiche, il comma 5.1 della deliberazione n. 275/06 ha prorogato fino al 30 giugno 2007 la validità delle opzioni ulteriori domestiche approvate con deliberazione n. 287/05 (di seguito opzioni ulteriori 2006);
  • ai sensi dei commi 5.3 e 5.4 della medesima deliberazione 275/06 le imprese distributrici, entro e non oltre il 29 dicembre 2006, avevano la possibilità di proporre all'Autorità:
    • la modifica delle opzioni ulteriori 2006, a valere dall'1 gennaio 2007, limitatamente alle componenti proposte in alternativa alle componenti t1 (D2), t2 (D2) e t3 (D2) ovvero alle componenti t1 (D3), t2 (D3) e t3 (D3);
    • la sospensione delle opzioni ulteriori 2006;
  • la verifica e approvazione delle proposte di modifica delle opzioni ulteriori 2006 è effettuata dall'Autorità nei termini e secondo le modalità di cui al comma 4.3 del Testo integrato;
  • secondo le modalità previste dal comma 4.5 del Testo integrato le imprese distributrici pubblicano le opzioni ulteriori domestiche valide per il periodo 1 gennaio 2007 - 30 giugno 2007 entro 30 giorni dalla data di approvazione delle medesime da parte dell'Autorità.

Considerato che:

  • le imprese distributrici che hanno proposto per l'anno 2006 opzioni ulteriori domestiche ottenendone l'approvazione dell'Autorità con deliberazione n. 287/05, sono 18;
  • Meta S.p.A. è stata oggetto di fusione in Hera S.p.A. con efficacia dall' 1 gennaio 2006;
  • il comma 5.2 della deliberazione n. 275/06 ha disposto che, salvo richieste di sospensione, le opzioni ulteriori domestiche 2006 che prevedono corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica differenziati su due fasce orarie sono ammesse ai meccanismi di perequazione delle di cui al comma 48.2 del Testo integrato per il periodo 1 gennaio 2007 - 30 giugno 2007;
  • le opzioni ulteriori 2006 biorarie e perequabili ai sensi del comma 48.2 del Testo integrato, nel periodo di applicazione 1 gennaio 2007- 30 giugno 2007, conservano invariati i meccanismi di aggiornamento della componente a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento ed il valore del parametro Lim stabiliti per l'anno 2006;
  • ai fini della verifica di conformità delle proposte di opzioni tariffarie ai criteri di cui alla parte II del Testo integrato, non sono rilevanti gli elementi diversi da quelli tariffari; e che l'eventuale approvazione delle opzioni tariffarie, pertanto, non costituisce in alcun modo un'autorizzazione alla deroga del rispetto della normativa vigente in materia di contributi di allacciamento, obblighi di installazione dei misuratori o relativa alle condizioni contrattuali della fornitura e della qualità del servizio.

Ritenuto opportuno:

  • approvare le proposte di modifica e di sospensione delle opzioni ulteriori 2006, avanzate dalle imprese distributrici ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione n. 275/06 e risultate conformi ai criteri generali e specifici di cui alla parte II del Testo integrato ed alle disposizioni della deliberazione n. 275/06

DELIBERA

  1. di confermare, per il periodo 1 gennaio 2007 - 30 giugno 2007, senza alcuna modifica rispetto all'anno 2006, le opzioni ulteriori domestiche approvate dall'Autorità con deliberazione n. 287/05 e riportate nella Tabella 1 allegata alla presente deliberazione;
  2. di approvare, in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del Testo integrato ed alle disposizioni della deliberazione n. 275/06, le modifiche proposte dalle imprese distributrici alle opzioni ulteriori domestiche approvate con deliberazione n. 287/05. Le opzioni, riportate nella Tabella 2 allegata alla presente deliberazione, saranno valide, così modificate, dall'1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007;
  3. di sospendere, a decorrere dal 1 gennaio 2007, l'offerta delle opzioni ulteriori domestiche approvate con deliberazione n. 287/05 e riportate nella Tabella 3 allegata alla presente deliberazione;
  4. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

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