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Data pubblicazione: 19 gennaio 2007

Delibera 16 gennaio 2007

Delibera/Provvedimento 7/07

Approvazione di proposte tariffarie per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificate e integrate

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 gennaio 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la deliberazione dell'Autorità e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorità e il gas 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2005, n. 206/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 172/06 (di seguito: deliberazione n. 172/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 settembre 2006, n. 195/06 (di seguito: deliberazione n. 195/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2006, n. 258/06 (di seguito: deliberazione n. 258/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 295/06 (di seguito: deliberazione n. 295/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 323/06 (di seguito: deliberazione n. 323/06).

Considerato che:

  • in data 20 dicembre 2006 sono state pubblicate sul sito internet dell'Autorità le proposte tariffarie per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 rispettivamente di 26 (ventisei) e di 27 (ventisette) tra imprese di distribuzione di gas naturale ed imprese di fornitura di gas diversi da gas naturale, determinate sulla base dei dati tariffari, inviati dalle imprese medesime, ai sensi delle deliberazioni n. 170/04 e n.173/04;
  • con nota del 20 dicembre 2006, prot. TSG/M06/5867, veniva comunicata l'avvenuta pubblicazione alle imprese di cui al precedente alinea, invitando le imprese stesse a confermare le proposte tariffarie ai sensi dell'articolo 12, comma 1.1 della deliberazione n. 170/04 e/o dell'articolo 13, comma 1.1 della deliberazione n. 173/04; e che in mancanza di tale conferma le proposte tariffarie sarebbero state considerate accettate dalle imprese per silenzio assenso;
  • a seguito della comunicazione di cui al precedente alinea:
    • 15 (quindici) imprese hanno confermato le proposte tariffarie per l'anno termico 2005/2006 e 16 (sedici) imprese hanno confermato le proposte tariffarie per l'anno termico 2006/2007 nei termini previsti;
    • 9 (nove) imprese, con riferimento rispettivamente agli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, non hanno confermato le proposte tariffarie né hanno segnalato difformità riscontrate nelle stesse;
    • con riferimento agli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, le società GEA S.p.A. e SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE S.r.l. hanno comunicato di voler presentare la dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria per le proprie località in avviamento, prevista dall'articolo 5, comma 5.3.1, lettera c), secondo e terzo alinea della deliberazione n. 170/04, e dall'articolo 12, comma 12.4.1, lettera c), della deliberazione n. 173/04.

Considerato inoltre che:

  • per le società G.E.I. S.p.A., MOLTENI S.p.A., SOMET S.r.l., TECNOMONTAGGI S.r.l., SGR RETI S.p.A., THÜGA TRIVENETO S.r.l., AMGA S.p.A. e MOGEST S.r.l., con deliberazione n. 258/06 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007 a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'articolo 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tali istanze sono risultate conformi al disposto dell'articolo 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;
  • per la società EDISON D.G. S.p.A. con deliberazione n 295/06 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007 a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'articolo 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tale istanza è risultata conforme, limitatamente all'anno termico 2006/2007, al disposto dell'articolo 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;
  • per le società SIMGAS NORD S.r.l. e BDG DISTRIBUZIONE GAS S.r.l., con deliberazione n. 295/06 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007 in quanto in alcuni ambiti tariffari, dove le medesime società risultano titolari, sono presenti località per le quali il concessionario ha presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'articolo 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tali istanze sono risultate conformi al disposto dell'articolo 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;
  • la società ACAM GAS S.p.A. ha presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'articolo 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04, e che tale istanza risulta inammissibile in quanto non conforme al disposto dell'articolo 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;
  • con deliberazione n. 195/06 è stato avviato un procedimento, i cui termini di scadenza sono stati prorogati con deliberazione n. 323/06, volto a definire, tra l'altro, le tariffe di distribuzione, per l'anno termico 2004-2005, per il comune di Conza della Campania.

Ritenuto che sia necessario:

  • approvare, per l'anno termico 2005/2006, le proposte tariffarie dei 24 (ventiquattro) esercenti elencati in Tabella 1;
  • approvare, per l'anno termico 2006/2007, le proposte tariffarie dei 25 (venticinque) esercenti elencati in Tabella 2;
  • applicare nel comune di Conza della Campania (AV), per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, temporaneamente, salvo successivo conguaglio e fino alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione 195/06, così come prorogato con deliberazione n.323/06, le proposte tariffarie definite per l'ambito di Calitri (AV) della società SIDIGAS S.p.A. attuale esercente il servizio di distribuzione del gas naturale nel comune medesimo;
  • rimandare l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 delle società GEA S.pA. e SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE S.r.l. alla conclusione dell'iter procedimentale previsto per la determinazione tariffaria nelle località in avviamento per le quali le imprese hanno rinunciato alla libertà tariffaria

DELIBERA

  1. di approvare, per l'anno termico 2005/2006, le proposte tariffarie dei 24 (ventiquattro) esercenti elencati in Tabella 1, e, per l'anno termico 2006/2007, le proposte tariffarie dei 25 (venticinque) esercenti elencati in Tabella 2;
  2. di applicare nel comune di Conza della Campania (AV) , per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, temporaneamente, salvo successivo conguaglio e fino alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione 195/06, così come prorogato con deliberazione n. 323/06, le proposte tariffarie definite per l'ambito di Calitri (AV) della società SIDIGAS S.p.A. attuale esercente il servizio di distribuzione del gas naturale nel comune medesimo;
  3. di prevedere che l'applicazione delle proposte tariffarie di cui ai precedenti punti decorra a partire dall'1 ottobre 2005, per l'anno termico 2005/2006, e dall'1 ottobre 2006, per l'anno termico 2006/2007;
  4. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


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