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Consultazione 15 novembre 2006

DCO 31/06

Data ultima per invio osservazioni: 02 gennaio 2007

Orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di definizione dei criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo ii, punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE

Premessa
La direttiva 2003/87/CE, definita anche direttiva Emission Trading, ha stabilito che dall'1 gennaio 2005 nessun impianto compreso nei settori regolamentati dalla medesima direttiva (tra cui gli impianti di produzione dell'energia elettrica alimentati da combustibili non rinnovabili di potenza termica superiore a 20 MWt, ad eccezione degli impianti alimentati da rifiuti pericolosi o urbani) possa continuare a operare senza un'apposita autorizzazione a emettere gas a effetto serra.

Nel caso in cui un impianto ecceda il quantitativo di emissioni assegnatogli, l'operatore dovrà acquistare, sul mercato europeo, quote di emissione sufficienti a coprire tale eccedenza, sostenendo quindi un onere aggiuntivo.

Il titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92 prevede che il prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento venga aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi. I soggetti responsabili degli impianti alimentati da fonti assimilate che cedono l'energia elettrica alla società Gestore dei servizi elettrici - GSE nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 possono quindi dover sostenere costi aggiuntivi conseguenti all'applicazione della direttiva 2003/87/CE.

Il presente documento per la consultazione indica gli orientamenti dell'Autorità in materia di definizione dei criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE. Tali orientamenti sono espressi tenendo conto dell'esigenza di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei produttori con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il 2 gennaio 2007.

 

 

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Energia Elettrica

Piazza Cavour 5 - 20121 Milano

tel. 02.655.65.336/387

fax 02.655.65.222

e-mail: energiaelettrica@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

 

 

 


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