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Data pubblicazione: 28 dicembre 2006

Delibera 27 dicembre 2006

Delibera/Provvedimento 317/06

Avvio di procedimento finalizzato alle determinazioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas aventi ad oggetto i costi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 dicembre 2006

Visti:

  • la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (di seguito: la direttiva 2001/77/CE);
  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: la direttiva 2003/54/CE);
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 9/91;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo n. 387/03) ed i relativi decreti attuativi;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 (di seguito: dPR n. 373/94);
  • i provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 12 luglio 1989, n. 15/89 e 14 novembre 1990, n. 34/90;
  • il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 8 giugno 1999, n. 81/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 281/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06 (di seguito: deliberazione n. 113/06).

Considerato che:

  • la legge n. 481/95:
    1. all'articolo 1, comma 1, attribuisce all'Autorità competenze in materia di promozione della concorrenza e dell'efficienza dei servizi di pubblica utilità, tra cui rientra il servizio di produzione di energia elettrica, nonché in materia di promozione della tutela degli utenti e dei consumatori, inquadrando le azioni dell'Autorità nei contesti generali di tutela ambientale ed uso efficiente delle risorse;
    2. all'articolo 2, comma 12, lettera a), stabilisce che l'Autorità, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge, formuli osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione e di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;
    3. all'articolo 2, comma 12, lettera d), stabilisce che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, tra cui rientrano le condizioni tecnico-economiche di connessione alle reti degli impianti di produzione di energia elettrica;
    4. all'articolo 3, comma 1, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della medesima legge, vengono trasferite all'Autorità le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del dPR n. 373/94, al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, tra cui quelle attribuite in precedenza al Cip;
  • l'articolo 23, comma 1., lettera f), della direttiva 2003/54/CE, stabilisce che le condizioni di connessione dei nuovi produttori di elettricità siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, e che, in particolare, tengano pienamente conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate, tra l'altro, sulle fonti energetiche rinnovabili;
  • il decreto legislativo n. 387/03, attribuisce all'Autorità competenze circa:
    1. azioni nei confronti dei soggetti che non rispettino gli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99;
    2. la definizione della disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW;
    3. la definizione delle modalità per il ritiro dell'energia elettrica prodotta, tra l'altro, da fonti rinnovabili da parte dei gestori di rete alla quale gli impianti di produzione risultano connessi;
  • i decreti attuativi del decreto legislativo n. 387/03 assegnano all'Autorità svariati compiti in materia di copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di incentivazione alla promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; e che detti compiti si sono già tradotti in relativi provvedimenti recanti disposizioni afferenti all'accesso alla rete e alla cessione di energia elettrica da parte di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili;
  • i costi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono fortemente differenziati in ragione delle diverse tipologie e tecnologie di produzione;
  • la massiccia attuazione di schemi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sta comportando una rapida evoluzione delle tecnologie di produzione, nonché del mercato afferente alla fornitura degli impianti e dei componenti degli impianti di produzione;
  • l'attuazione dei predetti meccanismi di incentivazione potrebbe comportare distorsioni nel comportamento degli operatori nel mercato dell'energia elettrica, nonché conseguenti inefficienze negli esiti del medesimo mercato;
  • numerosi soggetti, per diverse finalità, hanno presentato istanze all'Autorità di revisione delle determinazioni della medesima Autorità basate, tra l'altro, sulla valutazione dei costi di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

Ritenuto opportuno:

  • avviare un procedimento finalizzato alle diverse determinazioni di competenza dell'Autorità aventi ad oggetto, tra l'altro, i costi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché all'elaborazione di eventuali osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento ai sensi della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento finalizzato alle determinazioni di competenza dell'Autorità aventi ad oggetto, tra l'altro, i costi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché all'elaborazione di eventuali osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento ai sensi della legge n. 481/95;
  2. di prevedere che, ai fini dello svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive:
    1. siano effettuate analisi circa il livello dei costi di produzione di energia elettrica delle diverse fonti rinnovabili e che, a tal fine, possano essere organizzati incontri con i soggetti interessati, nonché possano essere coinvolti organismi indipendenti che svolgano attività di ricerca nel settore elettrico;
    2. siano pubblicati uno o più documenti per la consultazione finalizzati alle determinazioni di competenza dell'Autorità basate, tra l'altro, sul livello dei costi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, in via prioritaria, finalizzati all'aggiornamento della deliberazione n. 34/05 e all'applicazione delle deliberazione n. 113/06;
    3. siano previste specifiche consulenze di esperti esterni per gli approfondimenti più opportuni in materia;
  3. di conferire mandato al Direttore della Direzione Energia Elettrica con riferimento a quanto disposto al precedente punto 2.;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.