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Data pubblicazione: 16 dicembre 2006

Delibera 15 dicembre 2006

Delibera/Provvedimento 288/06

Disposizioni per l'anno 2007 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 dicembre 2006

Visti:

  • la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 con il relativo allegato (di seguito: regolamento n. 1228/2003), così come modificato dalla decisione della Commissione Europea 2006/770/CE del 9 novembre 2006, ed in particolare gli articoli 5 e 6;
  • la legge 14 novembre 1995 n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
  • la legge 12 dicembre 2002 n. 273;
  • la legge 27 ottobre 2003 n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004n. 239, concernente riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ed in particolare:
    1. l'articolo 1, comma 3, lettera f), secondo cui fra gli obiettivi generali di politica energetica del Paese vi è promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;
    2. l'articolo 1, comma 7, lettera a), secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2006 recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2007 (di seguito: decreto 15 dicembre 2006), trasmesso all'Autorità in data 15 dicembre 2006, prot. Autorità n. 030903 in pari data;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 287/06 recante parere della medesima Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico sullo schema di decreto circa le modalità e i criteri per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2007;
  • la decisione della Commissione Europea 2003/796/EC dell' 11 novembre 2003 con cui viene istituito l'ERGEG, gruppo di lavoro europeo dei regolatori di elettricità e gas;
  • gli atti del Comitato di Coordinamento Regionale (RCC) istituito nell'ambito dell'Iniziativa Regionale Centro-Sud Europa dell'ERGEG di cui l'Autorità è capofila;
  • le linee guida per la gestione delle congestioni transfrontaliere "Guidelines for 2007 CBT congestion management methods",inviate dall'Autorità, per il Comitato di Coordinamento Regionale Centro Sud Europa, con lettera in data 21 settembre 2006, prot. GB/M06/4324, al Gruppo di Implementazione, cui partecipano regolatori e responsabili delle reti di trasmissione di Italia, Francia, Austria, Slovenia, Grecia, Germania e, in qualità di osservatori, Svizzera (nel seguito:linee guida RCC);
  • la lettera di TERNA prot. TE/P2006013431 del 21 novembre 2006 avente oggetto "Capacità di trasporto sull'interconnessione con l'estero (NTC) per l'anno 2007" con cui si comunicano all'Autorità i valori della capacità di trasporto per l'anno 2007 delle linee di interconnessione sulle frontiere elettriche con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia.

Considerato che:

  • il regolamento n. 1228/2003 prevede, tra l'altro:
    1. all'articolo 6, comma 1, che i problemi di congestione della rete siano risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori dei sistemi di trasmissione;
    2. all'articolo 6, comma 6, che i proventi derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione possano essere utilizzati, tra l'altro, per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata, ovvero quali proventi di cui le autorità di regolamentazione devono tener conto in sede di approvazione del metodo di calcolo delle tariffe della rete e/o in sede di valutazione dell'opportunità o meno di modificare le tariffe;
    3. all'articolo 9, che, nell'esercizio delle loro competenze, le autorità nazionali di regolazione garantiscano il rispetto del regolamento medesimo e che, se necessario per realizzare gli obiettivi del regolamento, cooperino tra loro e con la Commissione;
  • l'allegato al regolamento n. 1228/2003 "Orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali", prevede tra l'altro:
    1. all'articolo 2, comma 1, che le capacità sono assegnate soltanto tramite aste esplicite o implicite e che i due metodi possono coesistere per la stessa connessione;
    2. all'articolo 2, comma 11, che i soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori della rete di trasmissione, in forma irrevocabile, il rispettivo utilizzo della capacità entro una data definita per ciascuna scadenza, fissata in modo da permettere ai gestori di ridistribuire le capacità non utilizzate;
    3. all'articolo 3, comma 1, che l'assegnazione di capacità a livello di un'interconnessione è coordinata e attuata dai gestori dei sistemi di trasmissione interessati mediante procedure di assegnazione comuni;
    4. all'articolo 3, comma 2, che tra Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia e Grecia, entro il primo gennaio 2007 sono applicati un metodo comune per la gestione delle congestioni e una procedura comune per l'assegnazione al mercato della capacità, almeno con scadenza ad un anno, ad un mese e ad un giorno;
  • nell'anno 2006, in coerenza con le citate disposizioni di cui al regolamento n. 1228/2003, l'ERGEG ha avviato i lavori di 7 Iniziative Regionali Europee (ERI) tra cui quella relativa alla Regione Centro-Sud di cui fanno parte Italia, Austria, Germania, Slovenia, Francia, Germania e Grecia con l'obiettivo di fornire un contributo concreto all'integrazione dei rispettivi mercati nazionali;
  • l'organo decisionale dell'ERI Centro-Sud, costituito dal Comitato di Coordinamento Regionale (RCC), nel corso del 2006 ha individuato gli obiettivi prioritari da perseguire per l'integrazione dei mercati indicando come particolarmente urgenti tra gli altri:
    1. l'armonizzazione dei metodi di risoluzione delle congestioni transfrontaliere;
    2. il calcolo coordinato da parte dei gestori di rete della capacità disponibile per gli scambi su ciascuna frontiera elettrica;
  • in accordo con le priorità individuate, l'RCC ha sviluppato ed emanato le linee guida RCC, e le ha fatte pervenire in particolare ai gestori di rete di Italia, Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, Grecia e Germania;
  • il decreto 15 dicembre 2006 prevede, tra l'altro, che:
    1. l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere con Francia Austria e Grecia è effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte da Terna congiuntamente ai gestori di rete dei paesi interconnessi per l'allocazione congiunta della capacità assegnabile;
    2. l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere con Svizzera e Slovenia è effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte da Terna per l'allocazione della capacità assegnabile;
    3. i proventi delle procedure di assegnazione, per la quota spettante a Terna, sono utilizzati a salvaguardia dell'economicità delle forniture per i clienti finali, in misura corrispondente ai consumi medi degli stessi;
  • il decreto 15 dicembre 2006 prevede inoltre:
    1. il mantenimento della riserva di capacità di trasporto ai fini dell'esecuzione dei contratti pluriennali per la frontiera svizzera;
    2. di ottemperare agli accordi assunti con la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano ripartendo i proventi delle assegnazioni dei DCT sulle interconnessioni con i Paesi della Comunità Europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacità di trasporto, ovvero assegnando una riserva sulla capacità della frontiera svizzera
    3. la destinazione di una quota di capacità di trasporto sulla frontiera svizzera per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, rendendo disponibile per il mercato libero la quota parte di detta capacità giornaliera non utilizzata.

Ritenuto che sia opportuno:

  • in forza delle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento n. 1228/2003, stabilire disposizioni per l'anno 2007 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione, coerentemente al decreto 15 dicembre 2006 e alle linee guida RCC, prevedendo che:
    1. le congestioni sulla rete di interconnessione siano risolte per mezzo di un metodo di mercato basato sull'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità disponibile per mezzo di aste esplicite, su base annuale, mensile e giornaliera;
    2. i proventi delle procedure di assegnazione siano utilizzati per la salvaguardia dell'economicità degli approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali;

DELIBERA

  1. di approvare le disposizioni per l'anno 2007 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero come definite nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  2. di inviare, per informazione, copia del presente provvedimento alla Commission de régulation de l'énergie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera, all'E-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien, Austria, all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia ed alla Regulatory Authority for EnergyMichalakopoulou Street 80, 10192 Athens Grecia;
  3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro degli Affari Esteri, al Ministro delle Politiche Comunitarie, al Commissario europeo con delega all'energia, alla società Terna - Rete elettrica nazionale Spa e alla società Gestore del mercato elettrico SpA;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.