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Data pubblicazione: 13 dicembre 2006

Delibera 28 novembre 2006

Delibera/Provvedimento 260/06

Modificazione ed integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05 in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 novembre 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05, recante la definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 9 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, come modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2006, n. 40/06 (di seguito: deliberazione n. 188/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06, recante le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03 (di seguito: deliberazione n. 28/06);
  • le norme pertinenti del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), i cui riferimenti applicabili sono riportati nella guida CEI 82-25 e sue successive varianti.

Considerato che:

  • l'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorità, con propri provvedimenti, determini le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle "tariffe incentivanti" trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3, di cui all'articolo 52, comma 52.2, lettera b), del Testo integrato;
  • l'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorità individui il soggetto che eroga le "tariffe incentivanti", le modalità e le condizioni per l'erogazione, ivi inclusa la verifica del rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e 10, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto;
  • con la deliberazione n. 188/05, l'Autorità ha attuato le precitate disposizioni del decreto ministeriale 28 luglio 2005, introducendo al contempo disposizioni inerenti la misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti aventi diritto alla "tariffa incentivante";
  • in particolare, per quanto attiene l'attività di misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti aventi diritto alla "tariffa incentivante", l'articolo 3bis, comma 3bis.5, della deliberazione n. 188/05, stabilisce che, qualora il gestore di rete o Gestore contraente sia responsabile delle attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, nonché della rilevazione e registrazione delle suddette misure, le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta devono essere accessibili al medesimo gestore di rete o Gestore contraente; e che ai fini dell'installazione e dell'accessibilità delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta:
    1. il gestore di rete o Gestore contraente definisca le condizioni tecniche necessarie al posizionamento delle suddette apparecchiature, sulla base di scelte razionali concordate con il soggetto responsabile, volte a ottimizzare l'entità degli interventi necessari;
    2. in caso di mancato accordo tra le parti, il soggetto responsabile segnala la questione al soggetto attuatore, che interviene definendo le modalità, con comunicazione al soggetto responsabile e al gestore di rete o Gestore contraente;
  • sono pervenute all'Autorità richieste di precisazioni relative al posizionamento e al collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta, in particolare in merito alle "scelte razionali volte a ottimizzare l'entità degli interventi";
  • è stato possibile constatare, anche attraverso le segnalazioni pervenute da operatori direttamente coinvolti nella progettazione e nella costruzione di impianti fotovoltaici, che l'installazione, il posizionamento e il collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici ammessi alla "tariffa incentivante" di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2005 presentano elementi di forte discrezionalità esercitata dal gestore responsabile delle suddette attività e pertanto si rende necessario introdurre ulteriori chiarimenti.

Ritenuto opportuno:

  • fornire agli operatori ulteriori precisazioni relative alle condizioni tecniche per il posizionamento e il collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che percepiscono l'incentivazione di cui ai decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006;
  • che, in particolare:
    • il posizionamento delle apparecchiature di misura garantisca un'adeguata accessibilità al personale del gestore di rete o del Gestore contraente e, al contempo, minimizzi l'aggravio tecnico-economico per il soggetto responsabile;
    • il luogo di installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici debba soddisfare alcuni requisiti minimi;
    • siano resi obbligatori alcuni interventi, finalizzati a ridurre il rischio di frodi, tra cui la collocazione di dispositivi anti-frode in corrispondenza dei terminali di uscita degli apparati di conversione della potenza (inverter) e dei morsetti di ingresso delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta;
  • integrare la deliberazione n. 188/05 aggiungendo alla medesima un Allegato B recante "Disposizioni relative alle condizioni tecniche per il posizionamento e il collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici nei casi in cui il gestore di rete o il Gestore contraente sia responsabile del servizio di misura ai sensi dell'articolo 3bis della deliberazione n. 188/05"

DELIBERA

  1. di integrare la deliberazione n. 188/05, aggiungendo alla medesima come Allegato B, il documento "Disposizioni relative alle condizioni tecniche per il posizionamento e il collegamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici nei casi in cui il gestore di rete o il Gestore contraente sia responsabile del servizio di misura ai sensi dell'articolo 3bis della deliberazione n. 188/05", riportato in allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  2. di modificare l'articolo 3bis, comma 3bis.5, della deliberazione n. 188/05, aggiungendo, dopo le parole "il gestore di rete o Gestore contraente definisce le condizioni tecniche necessarie al posizionamento delle suddette apparecchiature,", le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni riportate nell'Allegato B al presente provvedimento e";
  3. di stabilire che le disposizioni contenute nell'Allegato B alla deliberazione n. 188/05 si applichino a tutti gli impianti fotovoltaici per i quali siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
    1. il gestore di rete o il Gestore contraente è responsabile, ai sensi dell'articolo 3bis della deliberazione n. 188/05, del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta;
    2. il soggetto responsabile di cui alla precedente lettera a), alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non abbia già provveduto ad installare le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Allegati:


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