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Data pubblicazione: 09 novembre 2006

Delibera 07 novembre 2006

Delibera/Provvedimento 239/06

Disposizioni transitorie e urgenti in materia di tariffe di trasporto di gas naturale per la sicurezza dell'approvvigionamento ai clienti finali con consumi non superiori a 200.000 metri cubi all'anno

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 novembre 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04)
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) 29 settembre 2006 (di seguito: decreto 29 settembre 2006);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2006, n. 199/06 (di seguito: deliberazione n. 199/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2006, n. 212/06 (di seguito: deliberazione n. 212/06).

Considerato che:

  • con decreto 29 settembre 2006 il Ministro, a fronte di evidenze circa la mancata conclusione di contratti di approvvigionamento di gas naturale destinati alla fornitura di clienti finali con consumi non superiori a 200.000 metri cubi annui, e riscontrata l'impossibilità per i fornitori di ultima istanza nominati con decreto 31 maggio 2004 di svolgere la propria funzione, ha adottato in via d'urgenza misure temporanee al fine di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas, nonché di evitare gravi rischi per la sicurezza della collettività;
  • in particolare, col citato decreto 29 settembre 2006, il Ministro ha, tra l'altro:
    1. individuato un operatore (il fornitore grossista di ultima istanza) cui ha imposto l'obbligo di assicurare l'approvvigionamento, presso i punti di riconsegna come individuati all'articolo 1, comma 1 del suddetto decreto, delle imprese di vendita di gas naturale che ne facciano richiesta;
    2. disposto che il suddetto obbligo sia efficace sino all'esito delle procedure di individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza, effettuate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 239/04;
    3. previsto che l'Autorità determini tariffe di trasporto ridotte per le ulteriori capacità richieste, a decorrere dall'1 ottobre 2006, dai fornitori grossisti di ultima istanza ai fini dell'adempimento del predetto obbligo;
  • la deliberazione n. 166/05 dispone che i corrispettivi unitari di capacità siano applicati con riferimento alle capacità conferite su base annuale dall'impresa di trasporto nei punti di entrata e di uscita della rete nazionale di gasdotti e nei punti di riconsegna della rete regionale;
  • le ulteriori capacità di trasporto richieste in conferimento nei punti di uscita della rete nazionale e nei punti di riconsegna della rete regionale dal fornitore grossista di ultima istanza, sono destinate ad alimentare unicamente i punti di riconsegna individuati dall'articolo 1, comma 1 del decreto 29 settembre 2006; e che, di conseguenza, all'esito delle procedure di individuazione di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, i nuovi fornitori subentreranno al fornitore grossista di ultima istanza nella titolarità delle suddette ulteriori capacità;
  • nei punti di entrata interconnessi con l'estero i nuovi fornitori potranno richiedere il conferimento delle ulteriori capacità di trasporto strumentali alla fornitura dei clienti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto 29 settembre 2006 in punti di entrata diversi da quelli per i quali il fornitore grossista di ultima istanza ha ottenuto le relative capacità;
  • la disciplina in materia di condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale di cui alla deliberazione n. 137/02 prevede in particolare, agli articoli 9 e 10, conferimenti di capacità di trasporto di durata almeno annuale presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, nonché conferimenti in corso di anno termico delle capacità di trasporto eventualmente disponibili; e che tali disposizioni sono recepite nei codici di rete attualmente vigenti.

Ritenuto che:

  • sia necessario e urgente adottare disposizioni transitorie che assicurino in deroga alla disciplina tariffaria di cui alla deliberazione n. 166/05, la riduzione prevista dal decreto 29 settembre 2006 a beneficio dei fornitori grossisti di ultima istanza;
  • ai fini di quanto indicato nel precedente alinea sia necessario prevedere che l'impresa di trasporto applichi nell'anno termico 2006-2007 e limitatamente al periodo necessario al completamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 3 del decreto 29 settembre 2006, alle ulteriori capacità di trasporto, richieste dai fornitori grossisti di ultima istanza nei punti di entrata interconnessi con l'estero successivamente all'entrata in vigore del decreto 29 settembre 2006, funzionali all'approvvigionamento delle forniture di cui all'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto, corrispettivi di capacità CPe riproporzionati su base giornaliera;
  • sia necessario e urgente, in deroga alla disciplina di accesso e regolazione del servizio di trasporto di cui alla deliberazione n. 137/02, adottare disposizioni transitorie che:
    1. riconoscano al fornitore grossista di ultima istanza la facoltà di rinunciare, al termine del periodo necessario al completamento delle procedure di cui all'articolo 3, del decreto 29 settembre 2006, alle ulteriori capacità ottenute;
    2. obblighino i fornitori grossisti di ultima istanza a rilasciare in tutto o in parte le suddette ulteriori capacità di trasporto nel caso in cui le capacità di trasporto disponibili presso i punti di entrata interconnessi con l'estero siano inferiori alle ulteriori capacità di trasporto richieste dai nuovi fornitori nei medesimi punti al fine di assicurare la fornitura ai clienti finali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto 29 settembre 2006;
    3. subordinino l'applicazione della suddetta riduzione tariffaria all'esercizio della facoltà di cui al primo alinea o all'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente alinea;
    4. prevedano che il nuovo fornitore subentri, direttamente o indirettamente, nella titolarità delle capacità di trasporto presso i punti di uscita della rete nazionale e i punti di riconsegna dei clienti finali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto 29 settembre 2006 almeno per le quote a tal fine conferite al fornitore grossista di ultima istanza; e che il fornitore grossista di ultima istanza abbia titolo di ridurre la capacità fino alle quote di cui al precedente periodo

DELIBERA

  1. di prevedere che, in deroga alla disciplina tariffaria di cui alla deliberazione n. 166/05, per l'anno termico 2006-2007, limitatamente al periodo necessario al completamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 3 del decreto 29 settembre 2006, l'impresa di trasporto applichi alle ulteriori capacità di trasporto richieste dai fornitori grossisti di ultima istanza successivamente all'entrata in vigore del decreto 29 settembre 2006 nei punti di entrata interconnessi con l'estero funzionali all'approvvigionamento delle forniture di cui all'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto, il corrispettivo di capacità CPe riproporzionato su base giornaliera, con decorrenza 1 ottobre 2006;
  2. di prevedere che, ai fini di cui al punto 1, in deroga alla disciplina dell'accesso e dell'erogazione del servizio di cui alla deliberazione n. 137/02:
    1. i fornitori grossisti di ultima istanza hanno facoltà di rinunciare alle ulteriori capacità di trasporto presso i punti di entrata interconnessi con l'estero di cui al punto 1, ad eccezione dei casi di cui alla lettera b;
    2. nel caso in cui le capacità di trasporto disponibili presso i punti di entrata interconnessi con l'estero siano inferiori alle ulteriori capacità di trasporto richieste dai nuovi fornitori nei medesimi punti al fine di assicurare la fornitura ai clienti finali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto 29 settembre 2006, i fornitori grossisti di ultima istanza hanno l'obbligo di rilasciare in tutto o in parte le suddette ulteriori capacità di trasporto;
    3. l'impresa di trasporto offre le capacità di cui alla precedente lettera a., secondo la disciplina del conferimento di capacità ad anno termico avviato prevista dal proprio codice di rete;
  3. di subordinare l'applicazione del trattamento tariffario previsto al punto 1, all'esercizio della facoltà di cui al punto 2, lettera a) o all'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera b);
  4. di prevedere, in deroga alla disciplina dell'accesso e dell'erogazione del servizio di cui alla deliberazione n. 137/02, che:
    1. il nuovo fornitore di ultima istanza subentri, direttamente o indirettamente, nella titolarità delle capacità di trasporto presso i punti di uscita della rete nazionale e i relativi punti di riconsegna dei clienti finali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto 29 settembre 2006 almeno per le quote a tal fine conferite al fornitore grossista di ultima istanza;
    2. il fornitore grossista di ultima istanza abbia titolo di ridurre la capacità nei punti di uscita della rete nazionale fino alle quote di cui alla precedente lettera a.;
  5. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione.

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