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Data pubblicazione: 26 ottobre 2006

Delibera 24 ottobre 2006

Delibera/Provvedimento 232/06

Disposizione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di liquidazione degli ammontari relativi alle integrazioni di cui al comma 50.1 del Testo integrato, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, per l'anno 2004 e modificazioni del Testo integrato.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 ottobre 2006

Visti:

  • legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (di seguito: legge n. 1643/62)
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2006, n. 43/06 (di seguito: deliberazione n. 43/06);
  • il comunicato agli operatori "Integrazione dei ricavi a V1" pubblicato sul sito dell'Autorità in data 10 ottobre 2005 (di seguito: comunicato agli operatori del 10 ottobre 2005).

Considerato che:

  • ai sensi del comma 50.1 del Testo integrato è istituita per gli anni 2004-2007 l'integrazione dei ricavi a V1, destinata al caso in cui le imprese distributrici, pur applicando la tariffa massima consentita TV2 di cui al comma 10.1 del medesimo Testo integrato, non raggiungano il ricavo ammesso dal vincolo V1 in ragione della particolare composizione e modalità di consumo della clientela servita;
  • in coerenza con le modalità indicate nel citato comunicato agli operatori del 10 ottobre 2005, le imprese distributrici aventi diritto ai sensi dei commi 50.2 e 50.3 del Testo integrato, hanno presentato istanza al fine di ottenere la suddetta integrazione con riferimento ai ricavi conseguiti nell'anno 2004;
  • con deliberazione n. 43/06 l'Autorità ha avviato un procedimento volto ad affinare le modalità applicative delle disposizioni contenute nel Testo integrato destinate alle cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge n. 1643/62;
  • nelle more della conclusione del suddetto procedimento l'Autorità ha sospeso, fino a successivo provvedimento, i termini relativi agli adempimenti previsti in capo alle cooperative di cui al precedente alinea, con riferimento, tra l'altro, alla verifica del vincolo V1;
  • gli oneri derivanti dal sistema di integrazione dei ricavi a V1, ai sensi del comma 67.1 del Testo integrato sono coperti dal "Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e per i meccanismi di integrazione", alimentato dalla componente tariffaria UC3 (di seguito: Conto UC3);
  • entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna impresa distributrice restituisce ai clienti, che nell'anno precedente erano controparti di contratti appartenenti ad una tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f) del Testo integrato, gli eventuali ricavi eccedentari maggiorati, se superiori al 3% rispetto a quelli ammessi dal vincolo V1, come disposto dalle lettere a) e b) del comma 9.2 del medesimo Testo integrato;
  • ai sensi del comma 9.6 del Testo integrato, a fronte di ricavi eccedentari pari o inferiori al 3% del ricavo ammesso, ciascuna impresa distributrice accantona detti ricavi eccedentari e li computa a maggiorazione dei ricavi effettivi nell'anno successivo a quello a cui i ricavi eccedentari si riferiscono;
  • le imprese distributrici in possesso dei requisiti di cui al comma 13.1 del Testo integrato possono scegliere, con riferimento ad un determinato anno, se richiedere l'ammissione al regime tariffario semplificato o se proporre opzioni tariffarie, indipendentemente dal regime tariffario scelto per l'anno precedente;
  • le imprese distributrici che si avvalgono della facoltà di aderire al regime tariffario semplificato, sono esonerate dagli obblighi di verifica del rispetto del vincolo V1 ai sensi del comma 13.3 del Testo integrato.

Considerato che:

  • diciotto imprese distributrici hanno presentato istanza per l'ottenimento dell'integrazione dei ricavi a V1, risultando titolate a ricevere un ammontare positivo ad integrazione dei ricavi conseguiti nell'anno 2004;
  • delle diciotto imprese di cui al precedente alinea:
    • due imprese risultano aver diritto ad un'integrazione dei ricavi il cui ammontare risulta inferiore a 2 euro;
    • tre imprese risultano essere cooperative di cui all'articolo 4, numero 8, della legge n. 1643/62;
  • nei casi in cui l'ammontare di integrazione risulti di importo molto ridotto, gli oneri amministrativi di liquidazione potrebbero risultare superiori all'ammontare da corrispondere alle imprese distributrici;
  • il procedimento di definizione delle disposizioni del Testo integrato volte alle cooperative, ed in particolare la revisione delle modalità di verifica del vincolo V1, potrebbe avere un impatto anche sulle modalità applicative per l'ottenimento delle integrazioni dei ricavi a V1;
  • numerose imprese distributrici, nell'ambito delle autocertificazioni di avvenuto rimborso dei ricavi eccedentari relativi agli anni 2004 e 2005, effettuate ai sensi del comma 9.8 del Testo integrato, hanno comunicato l'impossibilità di restituire a tutti i clienti la quota di rimborso loro dovuta;
  • nei casi in cui l'ammontare da restituire al singolo cliente risulti di importo molto ridotto, gli oneri amministrativi potrebbero risultare superiori all'ammontare da corrispondere al cliente medesimo.

Ritenuto opportuno:

  • dare indicazioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) affinché provveda alla liquidazione alle imprese distributrici degli ammontari di integrazione dei ricavi a V1 secondo modalità definite dall'Autorità;
  • prevedere disposizioni per i casi in cui l'ammontare di integrazione da liquidare sia di importo irrisorio;
  • sospendere la liquidazione degli importi ad integrazione dei ricavi a V1 per le cooperative di cui all'articolo 4, numero 8, della legge n. 1643/62, in attesa della conclusione del procedimento avviato con deliberazione n. 43/06;
  • dare indicazioni alle imprese distributrici con riferimento:
    • alla destinazione delle quote di rimborso relative al conseguimento di ricavi eccedentari destinate a clienti non reperibili;
    • al trattamento di eventuali accantonamenti effettuati ai sensi del comma 9.6 del Testo integrato, nel caso di passaggio da un regime di opzioni tariffarie al regime tariffario semplificato;
    • alla destinazione di quote di rimborso di importo particolarmente ridotto;
  • modificare, conseguentemente, il Testo integrato

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni
  1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).
Articolo 2
Modificazioni del Testo integrato
  1. Dopo il comma 9.6 sono aggiunti i seguenti commi:
    9.6.1 Qualora l'impresa distributrice, nonostante documentabili tentativi di ricerca, non sia in grado di reperire un cliente controparte di un contratto appartenente ad una tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), al quale spetta un rimborso ai sensi di quanto disposto dai commi 9.2, 9.3 e 9.4, accantona e computa l'ammontare non rimborsato a maggiorazione dei ricavi effettivi con le stesse modalità previste dal comma 9.6.
    9.6.2 Le imprese distributrici, accantonano e computano altresì a maggiorazione dei ricavi effettivi, con le stesse modalità previste dal comma 9.6, le quote di rimborso di importo inferiore a 3 (tre) euro spettanti alle controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere b) e c) e di importo inferiore a 10 (dieci) euro spettanti alle controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da d) a f), qualora nei confronti di tali soggetti non esistano rapporti di fatturazione ricorrente.
  2. Al comma 9.7 dopo le parole "nonché agli accantonamenti di cui al comma 9.6" sono aggiunte le parole ", 9.6.1 e 9.6.2".
  3. Al comma 9.8 dopo le parole "lettere da b) a f)" sono aggiunte le parole " e di quanto eventualmente non restituito ai clienti finali ai sensi dei commi 9.6.1 e 9.6.2".
  4. Dopo il comma 13.3 è aggiunto il seguente comma:
    13.3.1 Le imprese distributrici che realizzano, con riferimento ad un determinato anno solare, ricavi eccedentari pari o inferiori al 3% del ricavo ammesso, e l'anno successivo aderiscono al regime tariffario semplificato, sono tenute a versare tali ricavi eccedentari, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui i ricavi medesimi si riferiscono, al "Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e per i meccanismi di integrazione". Le medesime imprese sono tenute inoltre a comunicare all'Autorità l'avvenuto versamento al suddetto conto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.
  5. Dopo il comma 51.1 sono aggiunti i seguenti commi:
    51.2 Qualora l'importo di integrazione dei ricavi a V1 spettante ad un'impresa distributrice relativamente ad un determinato anno sia inferiore a 50 (cinquanta) euro, detto importo viene computato a maggiorazione dell'eventuale ammontare di integrazione dei ricavi a V1 relativo all'anno successivo.
    51.3 Gli importi ad integrazione dei ricavi a V1 che dovessero risultare inferiori a 50 (cinquanta) euro anche a seguito del cumulo con quelli relativi ad anni precedenti, verranno erogati dalla Cassa alle imprese distributrici in occasione della liquidazione delle integrazioni dovute con riferimento ai ricavi realizzati nell'anno 2007.
Articolo 3
Integrazione dei ricavi a V1 per l'anno 2004
  1. Le imprese distributrici aventi diritto all'integrazione dei ricavi a V1 con riferimento all'anno 2004, ed il relativo ammontare, sono elencati nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.
  2. Con riferimento alle integrazioni dei ricavi a V1 riferite all'anno 2004, la Cassa liquida quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice, salvo quanto disposto al comma 51.2 del Testo integrato, entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, utilizzando le disponibilità del "Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e per i meccanismi di integrazione", alimentato dalla componente UC3 di cui al comma 16.1 del Testo integrato.
  3. La liquidazione degli importi ad integrazione dei ricavi a V1 dovuti alle cooperative riportate nella tabella 2 allegata al presente provvedimento, è sospesa fino a successivo provvedimento dell'Autorità.
Articolo 4
Destinazione delle quote di rimborso di cui al comma 9.6.1 del Testo integrato relativi al periodo 2000-2004
  1. Le quote di rimborso di cui al comma 9.6.1 del Testo integrato, con riferimento ai ricavi eccedentari realizzati nel periodo 2000-2004, devono essere computate a maggiorazione dei ricavi effettivi realizzati nell'anno 2007. L'impresa distributrice è tenuta a dare separata evidenza contabile alle suddette maggiorazioni.
Articolo 5
Disposizioni transitorie e finali
  1. La presente deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore con decorrenza dalla data di pubblicazione.
  2. La presente deliberazione è trasmessa alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
  3. Il Testo integrato, con le modifiche risultanti dall'applicazione del presente provvedimento è pubblicato, a seguire, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Allegati: