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Data pubblicazione: 19 luglio 2006

Delibera 14 luglio 2006

Delibera/Provvedimento 147/06

Attuazione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 per i soggetti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale; modifiche, integrazioni e rettifica di errori materiali

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 luglio 2006

Visti:

  • la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
  • la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/90);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2005, n. 192/05 (di seguito: deliberazione n. 192/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 aprile 2006, n. 87/06 (di seguito: deliberazione n. 87/06).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 40/04 l'Autorità ha emanato il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);
  • al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/04 ne ha previsto l'attuazione fissando l'avvio degli accertamenti, per gli impianti di utenza nuovi, a partire dall'1 ottobre 2004 con possibilità di differimento all'1 luglio 2005;
  • in esito alla consultazione avviata con il documento 1 marzo 2006 "Modifiche al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi (deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04)” l'Autorità ha apportato con la deliberazione n. 87/06 modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 40/04;  
  • a seguito del riavvio delle attività del Gruppo di lavoro istituito ai sensi della deliberazione n. 192/05 si è evidenziata la necessità di:
    • meglio definire le disposizioni della deliberazione n. 40/04 da applicarsi da parte dei soggetti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale, prevedendo opportune semplificazioni tenuto conto delle dimensioni dei soggetti interessati;
    • consentire l'utilizzo dell'Allegato E nel caso di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per pronto intervento prima dell'avvio dell'attuazione del Titolo III della deliberazione n. 40/04;
    • correggere alcuni errori materiali introdotti con la deliberazione n. 87/06.

Ritenuto che:

  • sia necessario integrare la deliberazione n. 40/04 con disposizioni semplificate per i soggetti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale, tenuto conto che gli stessi sono tenuti ad attuare il Titolo II della medesima deliberazione a far data dall'1 ottobre 2006;
  • sia da accogliere la richiesta delle associazioni dei distributori di poter utilizzare l'Allegato E nel caso di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per pronto intervento, stante il fatto che non sussistono motivi ostativi in tal senso ma anzi l'adozione di un modello standard facilita le operazioni di riattivazione della fornitura del gas assicurando nel contempo che siano state rimosse le cause della dispersione di gas che avevano originato la sospensione della fornitura;
  • sia necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati nella deliberazione n. 40/04

DELIBERA

  1. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04:
    1. all'articolo 13, comma 1, lettera c), le parole "per richieste di attivazione della fornitura” sono sostituite dalle parole "per richieste di attivazione della fornitura ad impianti di utenza ai quali si applica il Titolo II”;  
    2. all'articolo 18, comma 4, le parole "la documentazione di cui al comma 16.4” sono sostituite dalle parole "la documentazione di cui al comma 16.2”;
    3. all'articolo 18, comma 4, lettera a), il punto (ii) è sostituito dal seguente punto:
      "(ii) si impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a che un installatore abilitato ai sensi della legge n. 46/90, ove richiesto,  non gli abbia rilasciato una dichiarazione con cui attesta sotto la propria responsabilità di aver eseguito con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalità dell'impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti, sollevando il distributore da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione di tale clausola;”
    4. all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
      "33.1 Fatto salvo quanto indicato dai commi 11.2, 11.5, 13.1, 31.1 e 32.1, i Titoli I e V entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente regolamento.”;
    5. all'articolo 33, il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
      "33.3 Il Titolo III entra in vigore dall'1 aprile 2008, ad esclusione del comma 23.1 che entra in vigore dall'1 settembre 2006.”;
    6. all'articolo 33, è aggiunto il seguente comma:
      "33.7 Gli esercenti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale e che non hanno effettuato la separazione societaria tra le attività di distribuzione e vendita attuano il presente regolamento con esclusione delle disposizioni di cui ai commi 11.2, 11.3, 11.9, 16.4, 16.7, lettere b) e c), 16.9, lettera a), 16.10 e 16.12.”;
  2. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
  3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorità n. 40/04 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

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