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Data pubblicazione: 28 giugno 2006

Delibera 26 giugno 2006

Delibera/Provvedimento 125/06

Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05, in materia di criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto e di dispacciamento del gas naturale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 giugno 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005 (di seguito: decreto 29 settembre 2005);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 novembre 2005, n. 234/05 (di seguito: deliberazione n. 234/05);
  • il documento per la consultazione "Regolazione del servizio di misura del trasporto gas e criteri per la definizione del corrispettivo di misura di cui alla deliberazione 29 luglio 2005, n. 166/05” del 6 giugno 2006 (di seguito: documento per la consultazione 6 giugno 2006).

Considerato che:

  • il decreto 29 settembre 2005 ha disposto i criteri di classificazione delle reti di trasporto regionale, prevedendo che le imprese che gestiscono reti di trasporto regionali comunichino al Ministero delle Attività Produttive l'elenco dei gasdotti facenti parte delle suddette reti regionali; e che con lettera (prot. n. 25359 del 27 ottobre 2005) il Ministero delle Attività Produttive ha informato l'Autorità che è in corso l'analisi e la verifica delle richieste presentate dalle imprese ai fini della classificazione dei gasdotti in reti di trasporto regionale;    
  • con la deliberazione n. 234/05 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di trasporto di gas naturale di cui alla deliberazione n. 166/05 e in materia di modifiche e integrazioni della deliberazione n. 137/02, prevedendo:
    • la definizione di un corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, ai sensi dell'articolo 8, della deliberazione n. 166/05;
    • la determinazione di tariffe e conferimenti di capacità nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero per periodi inferiori all'anno, ai sensi dell'articolo 9 della deliberazione n. 166/05;
    • la definizione di incentivi al mercato interrompibile in relazione al servizio di interrompibilità fornito al sistema, ai sensi dell'articolo 10, della deliberazione n. 166/05;
    • la verifica del servizio di pressione relativo alla fornitura di una prestazione superiore a quella standard definita nel codice di rete;
    • la revisione del meccanismo di aggiornamento previsto per i costi sostenuti dall'impresa di trasporto per la compressione e le perdite di rete;
  • nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 234/05, l'Autorità ha diffuso il documento per la consultazione 6 giugno 2006 contenente proposte per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione del servizio di misura del trasporto gas, e per la definizione del corrispettivo di misura di cui all'articolo 8 della deliberazione n. 166/05; e che relativamente agli aspetti non trattati nel documento per la consultazione 6 giugno 2006 l'Autorità ritiene necessario procedere ad ulteriori approfondimenti.

Ritenuto che:

  • sia necessario, al fine del completamento dell'attività istruttoria da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, differire all'anno termico 2007-2008 la decorrenza del corrispettivo regionale unico a livello nazionale di cui all'articolo 11 della deliberazione n. 166/05;
  • sia necessario, al fine di procedere a tutti gli approfondimenti necessari, differire all'anno termico 2007-2008 la decorrenza del corrispettivo di misura di cui all'articolo 8 della deliberazione n. 166/05 e la decorrenza delle tariffe e dei conferimenti di capacità nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero per periodi inferiori all'anno, di cui all'articolo 9, della deliberazione n. 166/05

DELIBERA

  1. di approvare le seguenti rettifiche della deliberazione n. 166/05:
    1. all'articolo 9, comma 9.1, le parole "A partire dall'anno termico 2006/2007” sono sostituite dalle parole  "A partire dall'anno termico 2007-2008”;
    2. all'articolo 18, comma 18.4, le parole "Per l'anno termico 2005-2006” sono sostituite dalle parole "Per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007”;
    3. all'articolo 18, comma 18.5, le parole "Per l'anno termico 2005-2006” sono sostituite dalle parole "Per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007”;
  2. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione;
  3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), la deliberazione n. 166/05 come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.

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